Presentata
proposta di Legge per la categoria dei portieri
Il
20 maggio 2005 L'onorevole
Lion dei verdi a presentato una proposta
di Legge, per il riconoscimento giuridico
della nostra categoria.
Camera dei deputati n. 5869
Proposta di legge
d'iniziativa del deputato LION
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Disciplina dei servizi di custodia
e degli altri servizi
di sicurezza secondaria
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Presentata il 20 maggio 2005
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ONOREVOLI COLLEGHI! Con la presente proposta
di legge si intende raggiungere l'obiettivo
di dare una posizione giuridica più
chiara ai dipendenti di enti pubblici e privati
che svolgono servizi di custodia e altre funzioni
connesse alla sicurezza e alla buona gestione
di immobili e stabili sia pubblici che privati.
L'intento è quello di sopperire alle
attuali lacune legislative, individuando con
chiarezza compiti e responsabilità
di queste figure professionali per quanto
concerne soprattutto l'aspetto della sicurezza
e della tutela della proprietà, pubblica
e privata.
In particolare si sottolinea l'importanza
della difesa operata da tale personale ai
fini dell'incolumità dei cittadini,
a cui si attribuisce un ruolo sociale importante
e la cui incentivazione mitigherebbe di gran
lunga la piaga della criminalità in
ambito urbano.
E' necessario prendere atto dell'incredibile
lavoro svolto da oltre cinquantamila operatori
tra portieri e custodi di immobili, ai quali
va giustamente concesso un riconoscimento
giuridico, che consenta loro di continuare
a svolgere le proprie mansioni in tutta serenità
e con una chiara consapevolezza dei propri
diritti e dei propri doveri.
Proposta di legge
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Art. 1
(Disciplina delle licenze)
1. L'esercizio delle attività
svolte all'interno di fabbricati ad uso abitativo
o industriale al fine di garantire la sicurezza
delle persone e di prevenire danni ai beni
mobili e immobili è soggetto a licenza
prefettizia.
2. Il Ministro dell'interno
stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
e i criteri necessari per l'ottenimento della
licenza di cui al medesimo comma 1, il regolamento
contenente le modalità tecnico-operative
per il corretto svolgimento dell'attività
di cui al comma 1.
3. Presso ogni ufficio territoriale
prefettura è istituita una commissione
composta da rappresentanti delle Forze dell'ordine,
degli enti pubblici e privati nonché
delle associazioni di categoria dei portieri
e dei custodi abilitati ai sensi dell'articolo
2. I componenti della commissione sono nominati
dal prefetto su indicazioni delle categorie
rappresentate .
Art. 2
(Impiego dei portieri e dei custodi abilitati)
1. I portieri e i custodi
abilitati all?espletamento dei servizi di
cui all'articolo 1 operano sotto la diretta
responsabilità del proprietario dell'immobile
del soggetto responsabile della gestione dell'immobile,
nel rispetto delle direttive impartite dalla
commissione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 1.
2. Gli operatori di cui al
comma 1 possono svolgere attività di
sicurezza e interventi per i quali è
prevista la presenza di organi di polizia
giudiziaria o di guardie giurate solo ed esclusivamente
nelle condizioni eccezionali previste dalla
commissione di cui al comma 3 dall'articolo
1. Essi sono in ogni caso tenuti a corrispondere
a ogni richiesta dell'autorità di pubblica
sicurezza e a riferire alla medesima autorità
ogni circostanza utile per la prevenzione
e la repressione dei reati.
3. Gli operatori di cui al
comma 1 sono tenuti ad indossare una specifica
uniforme, le cui caratteristiche sono individuate,
dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo
1.
4. Gli operatori di cui al
comma 1 sono altresì tenuti a garantire
la piena attuazione degli obbiettivi di raccolta
differenziata stabiliti dal decreto legislativo
5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni,
per quanto concerne la produzione dei rifiuti
connessa all'immobile di propria competenza.
Art. 3
(Requisiti)
1. Gli operatori di cui al comma 1
dell'articolo 2 devono avere i seguenti requisiti:
a) possedere adeguate capacità motorie
e psicoattitudinali;
b) non avere riportato condanne penali, anche
non definitive;
c) possedere sufficienti capacità tecnico-professionali,
acquisite e documentate;
d) avere compiuto la maggiore età;
e) essere in possesso della certificazione
antimafia;
f) essere iscritti al Servizio sanitario nazionale;
g) essere in possesso di una polizza assicurativa
antinfortunistica;
h) essere in possesso della certificazione
conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo
5.
Art. 4
(Registro dei portieri e dei custodi abilitati)
1. Gli operatori di cui al
comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti sono tenuti
ad iscriversi in un apposito registro tenuto
presso la questura o la stazione locale dei
carabinieri. L'iscrizione al registro deve
essere rinnovata ogni anno ed è revocata
qualora vengano meno uno o più requisiti
di cui all'articolo 3.
Art. 5
(Corsi di aggiornamento)
1. Gli operatori di cui al
comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti a seguire
appositi corsi di aggiornamento riguardanti
la prevenzione dei reati, la salvaguardia
della salute pubblica e la tutela dell'ambiente.
2. I corsi di cui al comma
1 sono predisposti e organizzati dalle Forze
dell'ordine, si intesa con le associazioni
di categoria dei portieri e dei custodi degli
immobili.