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Presentata proposta di Legge per la categoria dei portieri

Il 20 maggio 2005 L'onorevole Lion dei verdi a presentato una proposta di Legge, per il riconoscimento giuridico della nostra categoria.

Camera dei deputati n. 5869


Proposta di legge
d'iniziativa del deputato LION

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Disciplina dei servizi di custodia e degli altri servizi
di sicurezza secondaria


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Presentata il 20 maggio 2005
___________


ONOREVOLI COLLEGHI! Con la presente proposta di legge si intende raggiungere l'obiettivo di dare una posizione giuridica più chiara ai dipendenti di enti pubblici e privati che svolgono servizi di custodia e altre funzioni connesse alla sicurezza e alla buona gestione di immobili e stabili sia pubblici che privati. L'intento è quello di sopperire alle attuali lacune legislative, individuando con chiarezza compiti e responsabilità di queste figure professionali per quanto concerne soprattutto l'aspetto della sicurezza e della tutela della proprietà, pubblica e privata.
In particolare si sottolinea l'importanza della difesa operata da tale personale ai fini dell'incolumità dei cittadini, a cui si attribuisce un ruolo sociale importante e la cui incentivazione mitigherebbe di gran lunga la piaga della criminalità in ambito urbano.
E' necessario prendere atto dell'incredibile lavoro svolto da oltre cinquantamila operatori tra portieri e custodi di immobili, ai quali va giustamente concesso un riconoscimento giuridico, che consenta loro di continuare a svolgere le proprie mansioni in tutta serenità e con una chiara consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

Proposta di legge
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Art. 1
(Disciplina delle licenze)


1. L'esercizio delle attività svolte all'interno di fabbricati ad uso abitativo o industriale al fine di garantire la sicurezza delle persone e di prevenire danni ai beni mobili e immobili è soggetto a licenza prefettizia.
2. Il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i requisiti e i criteri necessari per l'ottenimento della licenza di cui al medesimo comma 1, il regolamento contenente le modalità tecnico-operative per il corretto svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
3. Presso ogni ufficio territoriale prefettura è istituita una commissione composta da rappresentanti delle Forze dell'ordine, degli enti pubblici e privati nonché delle associazioni di categoria dei portieri e dei custodi abilitati ai sensi dell'articolo 2. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto su indicazioni delle categorie rappresentate .

Art. 2
(Impiego dei portieri e dei custodi abilitati)

1. I portieri e i custodi abilitati all?espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 operano sotto la diretta responsabilità del proprietario dell'immobile del soggetto responsabile della gestione dell'immobile, nel rispetto delle direttive impartite dalla commissione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.
2. Gli operatori di cui al comma 1 possono svolgere attività di sicurezza e interventi per i quali è prevista la presenza di organi di polizia giudiziaria o di guardie giurate solo ed esclusivamente nelle condizioni eccezionali previste dalla commissione di cui al comma 3 dall'articolo 1. Essi sono in ogni caso tenuti a corrispondere a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e a riferire alla medesima autorità ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti ad indossare una specifica uniforme, le cui caratteristiche sono individuate, dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Gli operatori di cui al comma 1 sono altresì tenuti a garantire la piena attuazione degli obbiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, per quanto concerne la produzione dei rifiuti connessa all'immobile di propria competenza.


Art. 3
(Requisiti)

1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono avere i seguenti requisiti:

a) possedere adeguate capacità motorie e psicoattitudinali;

b) non avere riportato condanne penali, anche non definitive;

c) possedere sufficienti capacità tecnico-professionali, acquisite e documentate;

d) avere compiuto la maggiore età;

e) essere in possesso della certificazione antimafia;

f) essere iscritti al Servizio sanitario nazionale;


g) essere in possesso di una polizza assicurativa antinfortunistica;

h) essere in possesso della certificazione conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo 5.

Art. 4
(Registro dei portieri e dei custodi abilitati)

1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro tenuto presso la questura o la stazione locale dei carabinieri. L'iscrizione al registro deve essere rinnovata ogni anno ed è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 5
(Corsi di aggiornamento)

1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti a seguire appositi corsi di aggiornamento riguardanti la prevenzione dei reati, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente.
2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti e organizzati dalle Forze dell'ordine, si intesa con le associazioni di categoria dei portieri e dei custodi degli immobili.





 

      
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