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IN PORTINERIA COME IN UFFICIO

La Domanda

Sono proprietario di un'unità immobiliare in un condominio dove c'è il servizio di portineria.
L'addetto a questa mansione sembra però avere preso alla leggera il suo compito, disponendo arbitrariamente del tempo che dovrebbe invece dedicare al lavoro e sottovalutando i suoi doveri.
Di giorno infatti sta nel locale di guardiola e poi, nel tardo pomeriggio, chiude il portone di ingresso e si trasferisce nell'appartamento assegnatogli, dove vive con la sua famiglia.
Mi sono sorte in merito a questa figura alcune domande.

Il portiere che usufruisce anche dell'alloggio deve considerarsi al servizio dei condomini anche fuori dell'orario di lavoro ?

Quali sono i compiti che deve svolgere?


Chi non usa il portiere deve pagare comunque questo servizio?

P.F. Vercelli

CONDOMINIO- Può essere concordata la reperibilità fino a 12 ore settimanali


IN PORTINERIA COME IN UFFICIO ORE DI LAVORO E COMPITI DEFINITI


Il portinaio è senza dubbio la figura più caratteristica del condominio
che però va via scomparendo negli stabili condominiali anche per i costi che il servizio comporta.

Funzioni. E' a tutti gli effetti un dipendente del condominio che deve svolgere una serie di compiti e funzioni, prima tra tutte quella di vigilanza e di custodia dello stabile attraverso attraverso il controllo delle persone che entrano ed escono dal condominio.
Gli spettano naturalmente altri compiti che riguardano l'uso delle cose comuni, le pulizie dell'edificio, il controllo del rispetto delle norme del regolamento o delle decisioni dell'assemblea e, in generale,
l'esecuzione delle direttive che gli vengono impartite di volta in volta dall'amministratore, del quale è stretto collaboratore per il compimento di particolari mansioni o interventi.
Il rapporto di portierato è però caratterizzato, rispetto a quello di normale lavoro subordinato, da aspetti particolari proprio perchè vede come datore di lavoro un condominio, cioè un ente rappresentato dall'amministratore, ma che è costituito da una moltitudine di persone spesso con esigenze diverse.

Contratto. L'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) valido da dicembre 2003 a fine 2006 presenta novità rispetto al passato in quanto ci si è dovuti adeguare alle normative europee in materia di orario di lavoro, di riposo settimanale e di irrinunciabilità delle ferie annuali.

Orario. L'orario di lavoro, in conformità alle più recenti disposizioni comunitarie, è normalmente di 40 ore settimanali, con l'obbligo di rispettare una durata media delle ore effettive lavorate di 48 ore settimanali, straordinari compresi.
Tali regole vanno rispettate anche quando il portiere fruisce di un alloggio di proprietà condominiale, così che non è pensabile di pretendere la disponibilità del portinaio anche fuori dal normale orario di lavoro per il semplice fatto che egli comunque risiede nell'appartamento assegnatogli dal condominio.

Portone. Quando all'apertura e alla chiusura del portone, sono invece i condomini che devono decidere gli orari, nell'ambito di una
fascia compresa tra le 7 e le 20 e il portiere deve ettenersi a tali direttive.

La Reperibilità. Proprio per venire incontro alle esigenze di quei condomini che erano abituati ad avere il portiere sempre disponibile,
è stato però previsto l'istituto della "Reperibilità" del portinaio fuori dall'orario di lavoro al fine di garantire un intervento in situazioni di emergenza. In tali casi costui è infatti obbligato a rendersi disponibile e ad assicurarsi la propria presenza con la massima tempestività, per massimo di 12 ore settimanali, con esclusione delle giornate di riposo, della festività e dei periodi di ferie.

Mansioni. Le novità non si fermano qui. E' scomparsa, a ben vedere, la figura del portinaio "tuttofare" perchè le sue mansioni e le sue qualifiche adesso devono essere dettagliatamente indicate nei singoli contratti di assunzione. Ci sono varie figure professionali del portiere, a seconda che sia addetto alla vigilanza o alla custodia, alla pulizia o a mansioni accessorie, oppure alla manutenzione del fabbricato o alla conduzione di impianti.
E' anche previsto il portiere addetto alla vigilanza con mezzi telematici oppure a quella in stabili a prevalente utilizzo commerciale.
Per ogni categoria vengono specificate le precise mansioni che devono essere svolte e retribuite, anche quelle che devono esserecompiute fuori dall'orario di lavoro. Insomma, non è più possibile avere il portinaio a disposizione dei condomini in qualsiasi momento della giornata e nemmeno può più pretendersi da lui prestazioni gratuite oppure retribuite a forfait.

Spese. L'attività di custodia e di vigilanza svolta dal portiere è nell'interesse di tutti i condomini, addirittura anche a favore dei
porprietari di unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso. Le spese del servizio devono pertanto
essere ripartite tra tutti i condomini in misura proporzionale ai millesimi di ciascuno, indipendentemente dall'uso diretto che possono
fare del servizio.

a cura di
AUGUSTO CIRLA

fonte: sole 24 ore
Lunedì 15 agosto 2005


 

      
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