IN PORTINERIA COME IN UFFICIO
La Domanda
Sono
proprietario di un'unità immobiliare
in un condominio dove c'è il servizio
di portineria.
L'addetto a questa mansione sembra però
avere preso alla leggera il suo compito, disponendo
arbitrariamente del tempo che dovrebbe invece
dedicare al lavoro e sottovalutando i suoi
doveri.
Di giorno infatti sta nel locale di guardiola
e poi, nel tardo pomeriggio, chiude il portone
di ingresso e si trasferisce nell'appartamento
assegnatogli, dove vive con la sua famiglia.
Mi sono sorte in merito a questa figura
alcune domande.
Il
portiere che usufruisce anche dell'alloggio
deve considerarsi al servizio dei condomini
anche fuori dell'orario di lavoro ?
Quali
sono i compiti che deve svolgere?
Chi non usa
il portiere deve pagare comunque questo servizio?
P.F. Vercelli
CONDOMINIO-
Può essere concordata la reperibilità
fino a 12 ore settimanali
IN
PORTINERIA COME IN UFFICIO ORE DI LAVORO E
COMPITI DEFINITI
Il portinaio è senza dubbio la figura
più caratteristica del condominio
che però va via scomparendo negli stabili
condominiali anche per i costi che il servizio
comporta.
Funzioni.
E' a tutti gli effetti un dipendente
del condominio che deve svolgere
una serie di compiti e funzioni, prima tra
tutte quella di vigilanza e di custodia
dello stabile attraverso attraverso
il controllo delle persone che entrano ed
escono dal condominio.
Gli spettano naturalmente altri compiti che
riguardano l'uso delle cose comuni, le pulizie
dell'edificio, il controllo del rispetto delle
norme del regolamento o delle decisioni dell'assemblea
e, in generale,
l'esecuzione delle direttive che gli vengono
impartite di volta in volta dall'amministratore,
del quale è stretto collaboratore per
il compimento di particolari mansioni o interventi.
Il rapporto di portierato
è però caratterizzato, rispetto
a quello di normale lavoro subordinato, da
aspetti particolari proprio perchè
vede come datore di lavoro un condominio,
cioè un ente rappresentato dall'amministratore,
ma che è costituito da una moltitudine
di persone spesso con esigenze diverse.
Contratto. L'ultimo contratto
collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) valido
da dicembre 2003 a fine 2006 presenta novità
rispetto al passato in quanto ci si è
dovuti adeguare alle normative europee in
materia di orario di lavoro, di riposo settimanale
e di irrinunciabilità delle ferie annuali.
Orario.
L'orario di lavoro, in conformità alle
più recenti disposizioni comunitarie,
è normalmente di 40 ore settimanali,
con l'obbligo di rispettare una durata media
delle ore effettive lavorate di 48 ore settimanali,
straordinari compresi.
Tali regole vanno rispettate anche
quando il portiere fruisce di un alloggio
di proprietà condominiale, così
che non è pensabile di pretendere la
disponibilità del portinaio anche fuori
dal normale orario di lavoro per il semplice
fatto che egli comunque risiede nell'appartamento
assegnatogli dal condominio.
Portone.
Quando all'apertura e alla chiusura del portone,
sono invece i condomini che devono decidere
gli orari, nell'ambito di una
fascia compresa tra le 7 e le 20 e il portiere
deve ettenersi a tali direttive.
La
Reperibilità. Proprio per
venire incontro alle esigenze di quei condomini
che erano abituati ad avere il portiere sempre
disponibile,
è stato però previsto l'istituto
della "Reperibilità" del
portinaio fuori dall'orario di lavoro al fine
di garantire un intervento in situazioni di
emergenza. In tali casi costui è infatti
obbligato a rendersi disponibile e ad assicurarsi
la propria presenza con la massima tempestività,
per massimo di 12 ore settimanali, con esclusione
delle giornate di riposo, della festività
e dei periodi di ferie.
Mansioni.
Le novità non si fermano qui. E' scomparsa,
a ben vedere, la figura del portinaio "tuttofare"
perchè le sue mansioni e le sue qualifiche
adesso devono essere dettagliatamente indicate
nei singoli contratti di assunzione. Ci sono
varie figure professionali del portiere, a
seconda che sia addetto alla vigilanza o alla
custodia, alla pulizia o a mansioni accessorie,
oppure alla manutenzione del fabbricato o
alla conduzione di impianti.
E' anche previsto il portiere addetto alla
vigilanza con mezzi telematici oppure a quella
in stabili a prevalente utilizzo commerciale.
Per ogni categoria vengono specificate le
precise mansioni che devono essere svolte
e retribuite, anche quelle che devono esserecompiute
fuori dall'orario di lavoro. Insomma, non
è più possibile avere il portinaio
a disposizione dei condomini in qualsiasi
momento della giornata e nemmeno può
più pretendersi da lui prestazioni
gratuite oppure retribuite a forfait.
Spese.
L'attività di custodia e di vigilanza
svolta dal portiere è nell'interesse
di tutti i condomini, addirittura anche a
favore dei
porprietari di unità immobiliari accessibili
direttamente dalla strada mediante autonomo
ingresso. Le spese del servizio devono pertanto
essere ripartite tra tutti i condomini in
misura proporzionale ai millesimi di ciascuno,
indipendentemente dall'uso diretto che possono
fare del servizio.
a cura di
AUGUSTO CIRLA
fonte:
sole 24 ore
Lunedì 15 agosto 2005