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Il registro raccomandate Appartiene al Condominio


-Il contratto collettivo di categoria dei portieri stabili urbani siglato il 4 dicembre 2003, con l'articolo 19, punto 4, paragrafo m, ha istituito il "registro delle Raccomandate", dimenticando i termini previsti per la sua custodia, Vorrei sapere in mancanza di una clausola contrattuale, qual'è la sua custodia legale, fino al macero.

Francesco Vitale- Catania


A norma dell'articolo 19 comma 4 lettera m), del contratto nazionale dei portieri, stipulato tra Confedilizia/Cgil, Cisl e uil nel 2003 ( L'altro contratto nazionale quello tra Arpe e altri/Confsal-Fesica non prevede alcunché), il portiere deve provvedere al ritiro e alla distribuzione "della corrispondenza Straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente, previa delega rilasciata allo stesso dal condomino o dall'inquilino). La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari previa sottoscrizione per ricevuta.
E' vero che il richiamato contratto collettivo nazionale non prevede termini temporali per la custodia del registro.
A nostro, il documento dovrebbe essere conservato anche oltre i limiti prescrizionali di cinque anni (rapporto di lavoro) o di dieci anni (prescrizione Ordinaria) posto che il registro-che è pertinenza del condominio e non del portiere-potrebbe essere richiesto anche a distanza di anni quale prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi nascenti dal ricevimento e dalla notifica delle raccomandate.

Il Sole 24 Ore numero 57
24 Luglio 2005

      
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