Il
registro raccomandate Appartiene al Condominio
-Il contratto collettivo di categoria dei
portieri stabili urbani siglato il 4 dicembre
2003, con l'articolo 19, punto 4, paragrafo
m, ha istituito il "registro
delle Raccomandate",
dimenticando i termini previsti per la sua
custodia, Vorrei sapere in mancanza di una
clausola contrattuale, qual'è la sua
custodia legale, fino al macero.
Francesco
Vitale- Catania
A norma dell'articolo 19 comma 4 lettera m),
del contratto nazionale dei portieri, stipulato
tra Confedilizia/Cgil, Cisl e uil nel 2003
( L'altro contratto nazionale quello tra Arpe
e altri/Confsal-Fesica non prevede alcunché),
il portiere deve provvedere al ritiro e alla
distribuzione "della corrispondenza Straordinaria
(si intende per tale quella per il cui ritiro
è necessaria la firma del ricevente,
previa delega rilasciata allo stesso dal condomino
o dall'inquilino). La proprietà sarà
tenuta a fornire al lavoratore apposito registro
dove annotare arrivi e consegne ai destinatari
previa sottoscrizione per ricevuta.
E' vero che il richiamato contratto collettivo
nazionale non prevede termini temporali per
la custodia del registro.
A nostro, il documento dovrebbe essere conservato
anche oltre i limiti prescrizionali di cinque
anni (rapporto di lavoro) o di dieci anni
(prescrizione Ordinaria) posto che il registro-che
è pertinenza del condominio e non del
portiere-potrebbe essere richiesto anche a
distanza di anni quale prova dell'avvenuto
adempimento degli obblighi nascenti dal ricevimento
e dalla notifica delle raccomandate.
Il
Sole 24 Ore numero 57
24 Luglio 2005