11/09/2005
Gazzetta Ufficiale N. 201 del 30 Agosto 2005
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Comunicazione delle persone alloggiate
MINISTERO
DELL'INTERNO
CIRCOLARE 29 luglio 2005, n.557
Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
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Comunicazione
delle persone alloggiate.
Ai
sigg. prefetti della Repubblica
Ai sigg. commissari del Governo di Trento
e Bolzano
Al presidente della giunta regionale della
Valle d'Aosta
Ai sigg. questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero delle attivita' produttive
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione
sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale del corpo della Guardia
di finanza
Al
fine di garantire uniformi modalita' applicative,
su tutto il
territorio nazionale, dell'obbligo, per coloro
che esercitano
attivita' ricettive, di comunicare all'autorita'
di pubblica sicurezza le generalita' delle
persone alloggiate, disposto dall'art. 109
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
come sostituito dall'art. 8 della legge 29
marzo 2001, n. 135, si avverte la necessita'
di una verifica circa la puntuale osservanza
delle disposizioni in materia da parte di
tutte le strutture interessate, fra cui, come
dispone la legge, «quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari
o gestori di case e di appartamenti per vacanze
e gli affittacamere, ivi compresi i gestori
di strutture di accoglienza non convenzionali»,
con le sole eccezioni specificamente previste.
Va avvertito, in proposito, che l'obbligo
appare sussistere anche
per coloro che esercitano saltuariamente il
servizio di alloggio e
prima colazione (c.d. «bed and breakfast»),
in virtu' dell'espresso
riferimento, recato nella disposizione surriportata,
agli «esercizi
non convenzionali». Peraltro, non di
rado, anche le leggi regionali,
nel disciplinare la specifica attivita' o
altre consimili, non mancano di sottolineare
l'applicabilita' delle norme di pubblica sicurezza,
chiarendo ai destinatari il concorso delle
diverse fonti legislative in materia.
Poiche' e' stato segnalato che non sempre
tale obbligo viene
osservato dagli esercenti le attivita' di
«bed and breakfast», anche
per ignoranza o inesatta interpretazione del
precetto normativo, che
si interseca con una disciplina regionale
talvolta discordante, e
poiche' si avverte l'esigenza di non lasciare
margini di incertezza
nella specifica materia, i Prefetti vorranno
portare le presenti
indicazioni a conoscenza dei comuni delle
rispettive province e dei
competenti organi provinciali del turismo,
facendo presente anche il
carattere alternativo dell'obbligo di cui
al richiamato art. 109
T.U.L.P.S. rispetto agli altri, rispondenti
a finalita' in parte analoghe, previsti dall'art.
12 del decreto-legge n. 59 del 1978 e dall'art.
7 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
I questori, nel procedere alla verifica, vorranno
anzitutto accertare il regime autorizzatorio
in vigore nelle rispettive regioni al fine
di modulare opportunamente le modalita' del
controllo. Cio' in quanto le facolta' di accesso
di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi
di P.S., con le modalita' appropriate alla
tipologia di esercizio ricettivo in argomento,
potranno essere attivate solo nel caso in
cui l'attivita' ricettiva sia soggetta ad
autorizzazione comunale di pubblica sicurezza:
in caso affermativo, trattandosi di una prestazione
di alloggio nel domicilio dell'interessato,
gli accessi saranno effettuati garantendo
l'assoluto rispetto delle attivita' private.
Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti
impossibile
distinguere fra luoghi riservati al privato
domicilio e luoghi di
esercizio dell'attivita' autorizzata, ovvero
fra attivita' ricettiva
ed altra fattispecie di alloggio, si procedera'
sulla scorta della
documentazione e delle informazioni acquisite,
interessando,
all'occorrenza, l'autorita' competente a conoscere
il fatto e ad
irrogare la sanzione, in relazione alla norma
eventualmente violata.
Su quanto sopra le SS.LL. vorranno impartire
accurate direttive
agli organi dipendenti.
Roma,
29 luglio 2005
Il Ministro dell'interno: Pisanu