FUMO VIETATO
ANCHE IN CONDOMINIO
TUTELA DELLA SALUTE:
Le disposizioni di legge e la circolare del
ministero lasciano aperte molte incertezze
Blocco sicuro in ascensori e portineria, mentre
rimangono dubbi per le scale e pianerottoli-L'assemblea
resta sovrana Rebus sul divieto di fumo nelle
parti comuni condominiali.
Il dubbio sulle regole da seguire, infatti,
non trova risposta nel quadro normativo di
riferimento e, in particolare, nella disposizione
base, che è l'articolo 51 della legge
3/2003.
Il divieto di fumare assume portata generale,
d'ordine pubblico, in tutti i locali chiusi
con le sole limitate eccezioni dei locali
privati non aperti a utenti e al pubblico
(ovvero riservati ai fumatori).
Per i Locali condominiali la circolare del
ministero della Salute, 17 dicembre 2004,
non risolve i dubbi, in quanto si limita ad
affermare genericamente che "è
proibito fumare in tutti i locali chiusi,
ad eccezione delle abitazioni private e dei
locali riservati ai fumatori se esistenti
e purché dotati delle caratteristiche
previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 dicembre 2003".
Sembra, anzitutto, di potere escludere che
i locali condominiali siano equiparabili alle
abitazioni private.
Le parti comuni indivituate dall'articolo
1117 del Codice civile, pur se destinate all'uso
di ciascun comproprietario (articolo 1102
del Codice civile), sono pur sempre aperte
al pubblico indifferenziato degli utenti,
residenti o non residenti.
Per contrastare il divieto di fumo nel condominio
i fumatori faranno leva sull'espressione "locali
chiusi" che contraddistingue il divieto
di fumare dell'articolo 51 della legge 3/2003.
I fumatori "incalliti" potrebbero
così opporsi in sede assembleare contro
l'operato dell'amministratore che esponga
nei locali condominiali il cartello "vietato
fumare".
Certamente, però, non è locale
chiuso il lastrico solare condominiale. Locale
chiuso è, invece. l'ascensore mentre
altrettanto non potrebbe dirsi in assoluto
per altre parti comuni, come l'androne: per
esempio il portone di ingresso in molte ore
della giornata, può essere o meno chiuso.
Maggiori dubbi possono configurarsi per vano
scale, scale e pianerottoli.
Solo le circostanze di ciascun impianto o
vano condominiale possono dare una risposta.
Si consideri,per esempio in un condominio
il pianerottolo di un primo piano (e a maggiore
ragione dei piani più alti). In queste
ipotesi il pianerottolo può considerarsi
sostanzialmente "chiuso", anche
se è aperto all'areazione tramite le
scale di accesso: qui è d'obbligo un'interpretazione
estensiva giacché la normativa di settore
persegue lo scopo primario della tutela della
salute dei cittadini, garantita dall'articolo
32 della Costituzione.
D'altra parte, con riguardo agli obbiettivi
della legge non sembra dubbio che il divieto
di fumare tutela tutti i luoghi in cui presta
attività lavorativa il portiere che
espleta la maggior parte dell'attività
lavorativa nella "guardiola".
In questi casi vale la raccomandazione che
si legge nella circolare che segnala l'interesse
del datore di lavoro (e cioè di tutti
i condomini) a mettere in atto tutte le precauzioni
a far rispettare il divieto, anche per tutelarsi
da eventuali rivalse da parte di tutti coloro
che potrebbero instaurare azioni risarcitorie
per danni alla salute causati dal fumo. Peraltro,
paradossalmente, la circolare enumera tutta
una serie di locali chiusi (oltre a bar, ristoranti,
circoli privati, discoteche e palestre), comprese
le sale di Bingo, ma nulla dice dei locali
condominiali.
Sugli obblighi per il responsabile della struttura
la circolare-pur riferendosi genericamente
agli obblighi dei gestori-è decisamente
esplicita, ponendo a loro carico interventi
di dissuasione nei confronti dei trasgressori.
In caso di contestazioni lo stesso amministratore
e, ovviamente, i singoli condomini interessati
(fumatore o non fumatore) potranno sempre
ricorrere all'assemblea che, nei limiti delle
proprie attribuzioni, potrà, se del
caso, individuare i locali soggetti al divieto
di fumo. Contro le delibere dell'assemblea
è sempre aperta la contestazione davanti
al giudice.
Fonte:
sole 24 ore
venerdì
31 dicembre 2004
Gabriele De Paola
Il
fumo fuori dai Condomini