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FUMO VIETATO ANCHE IN CONDOMINIO


TUTELA DELLA SALUTE: Le disposizioni di legge e la circolare del ministero lasciano aperte molte incertezze Blocco sicuro in ascensori e portineria, mentre rimangono dubbi per le scale e pianerottoli-L'assemblea resta sovrana Rebus sul divieto di fumo nelle parti comuni condominiali.
Il dubbio sulle regole da seguire, infatti, non trova risposta nel quadro normativo di riferimento e, in particolare, nella disposizione base, che è l'articolo 51 della legge 3/2003.
Il divieto di fumare assume portata generale, d'ordine pubblico, in tutti i locali chiusi con le sole limitate eccezioni dei locali privati non aperti a utenti e al pubblico (ovvero riservati ai fumatori).
Per i Locali condominiali la circolare del ministero della Salute, 17 dicembre 2004, non risolve i dubbi, in quanto si limita ad affermare genericamente che "è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003".
Sembra, anzitutto, di potere escludere che i locali condominiali siano equiparabili alle abitazioni private.
Le parti comuni indivituate dall'articolo 1117 del Codice civile, pur se destinate all'uso di ciascun comproprietario (articolo 1102 del Codice civile), sono pur sempre aperte al pubblico indifferenziato degli utenti, residenti o non residenti.
Per contrastare il divieto di fumo nel condominio i fumatori faranno leva sull'espressione "locali chiusi" che contraddistingue il divieto di fumare dell'articolo 51 della legge 3/2003.
I fumatori "incalliti" potrebbero così opporsi in sede assembleare contro l'operato dell'amministratore che esponga nei locali condominiali il cartello "vietato fumare".
Certamente, però, non è locale chiuso il lastrico solare condominiale. Locale chiuso è, invece. l'ascensore mentre altrettanto non potrebbe dirsi in assoluto per altre parti comuni, come l'androne: per esempio il portone di ingresso in molte ore della giornata, può essere o meno chiuso.
Maggiori dubbi possono configurarsi per vano scale, scale e pianerottoli.
Solo le circostanze di ciascun impianto o vano condominiale possono dare una risposta.
Si consideri,per esempio in un condominio il pianerottolo di un primo piano (e a maggiore ragione dei piani più alti). In queste ipotesi il pianerottolo può considerarsi sostanzialmente "chiuso", anche se è aperto all'areazione tramite le scale di accesso: qui è d'obbligo un'interpretazione estensiva giacché la normativa di settore persegue lo scopo primario della tutela della salute dei cittadini, garantita dall'articolo 32 della Costituzione.
D'altra parte, con riguardo agli obbiettivi della legge non sembra dubbio che il divieto di fumare tutela tutti i luoghi in cui presta attività lavorativa il portiere che espleta la maggior parte dell'attività lavorativa nella "guardiola".
In questi casi vale la raccomandazione che si legge nella circolare che segnala l'interesse del datore di lavoro (e cioè di tutti i condomini) a mettere in atto tutte le precauzioni a far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo. Peraltro, paradossalmente, la circolare enumera tutta una serie di locali chiusi (oltre a bar, ristoranti, circoli privati, discoteche e palestre), comprese le sale di Bingo, ma nulla dice dei locali condominiali.
Sugli obblighi per il responsabile della struttura la circolare-pur riferendosi genericamente agli obblighi dei gestori-è decisamente esplicita, ponendo a loro carico interventi di dissuasione nei confronti dei trasgressori.
In caso di contestazioni lo stesso amministratore e, ovviamente, i singoli condomini interessati (fumatore o non fumatore) potranno sempre ricorrere all'assemblea che, nei limiti delle proprie attribuzioni, potrà, se del caso, individuare i locali soggetti al divieto di fumo. Contro le delibere dell'assemblea è sempre aperta la contestazione davanti al giudice.

Fonte: sole 24 ore
venerdì 31 dicembre 2004
Gabriele De Paola

 

Il fumo fuori dai Condomini

      
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