08/02/2005
CONDANNATO L'AMMINISTRATORE
DI UN CONDOMINIO
CONDANNATO
L'AMMINISTRATORE DI UN CONDOMINIO ASSIEME
AL PRODUTTORE DI UNA SALDATRICE A SEGUITO
DELL'INFORTUNIO MORTALE OCCORSO AL CUSTODE
DI UN FABBRICATO.
Cassazione
Penale Sezione IV - Sentenza n. 11504 dell'11
marzo 2004 (u.p.25 novembre 2003) - Pres.
Olivieri -Est. Tuccio - PM (Parz. conf.) Consoli
- Ric. Renzetti e altro
La
Corte di Cassazione affronta in tale sentenza
il problema relativo all'applicabilità
delle norme di prevenzione degli infortuni
(D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e D. Lgs. 19
settembre 1994 n. 626) ai portieri di immobili
privati.
Nel caso in esame l'amministratore di un condominio
aveva incaricato il custode di un fabbricato
di effettuare alcuni lavori di saldatura presso
una recinzione metallica perimetrale dello
stabile condominiale con impiego di una saldatrice
collegata ad un quadro elettrico ubicato nel
locale di custodia. Nell'utilizzo della saldatrice
il custode rimaneva folgorato a seguito di
un difetto di isolamento dell'apparecchiatura
ed a causa di una carenza di protezione sull'impianto
elettrico di alimentazione. L'amministratore
del condominio veniva condannato in prima
istanza, congiuntamente al costruttore della
saldatrice, per omicidio colposo "in
relazione alla normativa antinfortunistica
di cui al D.P.R. n. 547/1955" ed inoltre
con riguardo ai seguenti profili di colpa:
"mancata informazione in favore del lavoratore
dei rischi connessi con la esposizione alla
attività di saldatura; mancata predisposizione
nell'impianto elettrico dell'edificio di un
collegamento di terra con la saldatrice nonché
omessa installazione di un interruttore differenziale
(c.d. salvavita); omessa fornitura al lavoratore
dei prescritti mezzi di protezione personale;
installazione e mantenimento dell'impianto
elettrico in cattivo stato di efficienza".
L'amministratore del condominio ha sostenuto
in sua difesa che il custode ha operato in
una posizione di lavoratore autonomo. I giudici
di merito, invece, hanno individuato nella
prestazione del portiere una attività
fatta per conto della proprietà dello
stabile e con modalità scelte dall'amministratore,
peraltro all'interno del luogo di lavoro e
nel corso dello stesso orario di lavoro, ed
hanno precisato che comunque "una configurazione
giuridica del rapporto tra l'amministratore
ed il custode sub specie di prestazioni da
parte di lavoratore autonomo non avrebbe mutato
la situazione e le connesse conseguenze, stante
la permanenza del dovere di rispetto degli
obblighi di sicurezza per il compimento dell'opera
all'interno dell'ordinario luogo di lavoro"
Nel confermare la condanna la Sez. IV della
Corte di Cassazione ha ritenuto "priva
di riscontro logico e giuridico la tesi (difensiva)
che ripropone la natura del rapporto lavorativo
istauratosi tra la vittima e l'amministratore
(lavoro subordinato o lavoro autonomo), essendo
state tratteggiate con esauriente motivazione,
nella impugnata sentenza, le ragioni che hanno
indotto in favore dell'identificazione del
contratto di lavoro subordinato (ambito lavorativo,
corresponsione del salario, fornitura degli
attrezzi lavorativi), non essendosi peraltro
trascurato di argomentare anche in ordine
alla colpa dell'amministratore, ove si versasse
nell'alternativa ipotesi del rapporto di lavoro
autonomo".