Applicazione
delle norme di sicurezza al lavoro di portierato
Si
pone di frequente agli operatori di settore
ed agli organi di controllo il problema della
applicabilità o meno delle norme sulla
sicurezza del lavoro all'interno degli immobili
condominiali ed al rapporto contrattuale di
portierato. Con il presente articolo si cerca
di effettuare un approfondimento del problema,
distinguendo fra i vari tipi di contratti
di portierato, fra obblighi derivanti dalle
previgenti norme di sicurezza, obblighi introdotti
dal più recente D.Lgs. 626/94, obblighi
derivanti dalla normativa sui contratti di
appalto.
L'articolo 1 e l'articolo 2, lettera
a) del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626
delimitano il campo di applicazione dello
stesso decreto relativamente ai soggetti beneficiari
della tutela prevenzionistica, laddove indicano
espressamente le categorie di lavoratori subordinati
per i quali le disposizioni si applicano parzialmente
(circolare Ministero del Lavoro n° 154
del 19 novembre 1996, recante "Ulteriori
indicazioni in ordine all'applicazione del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal D.Lgs. 10 marzo 1996,
n. 242"). Difatti l'articolo 1 comma
4 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 prevede
testualmente che "nei riguardi dei lavoratori
(...) con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto
si applicano nei casi espressamente previsti".
Poiché le norme prevenzionistiche operano
pienamente nei confronti dei lavoratori subordinati
ex art. 2 D.Lgs. n. 626/94, occorre rammentare
che "nel rapporto di portierato (...)
la subordinazione deve essere ravvisata nell'assoggettamento
del lavoratore al potere direttivo del datore
di lavoro, esercitato anche mediante il controllo
dei singoli condomini" (Cassazione
civile, sez. lav., 4 dicembre 1990 n. 11638,
in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 12).
Dal fatto che l'operatività limitata
delle norme prevenzionistiche vale solo per
i portieri dipendenti da privati, si può
altresì dedurre, all'inverso, che tale
applicazione limitata del D.Lgs. n. 626/94
non ha ragione di esistere, invece, per i
portieri dipendenti da enti e imprese pubbliche:
salva l'esistenza di un contratto collettivo
di natura privatistica che sottragga il rapporto
di lavoro di portierato esistente all'operatività
della legge sul parastato (n. 70 del 1975),
per effetto del successivo D.P.R. n. 411 del
1976, che disciplina il rapporto di lavoro
del personale degli enti pubblici.
Tuttavia se il D.Lgs. n. 626/94 può
subire delle limitazioni nella sua operatività
in ragione della natura privatistica o pubblicistica
del rapporto di lavoro esistente per il portiere,
è comunque inconfutabilmente vero che
a tutti i rapporti di portierato, pubblici
o privati, si applicano comunque le pertinenti
norme di cui al D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
e al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.
I casi nei quali è invece espressamente
prevista l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94
anche per il rapporto privatistico di lavoro
dei portieri sono i seguenti:
1) obbligo sancito dall'art.
21 comma 1 lettere a - b - c del D.Lgs. n.
626/94, ai sensi del quale il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore
riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza
e la salute connessi all'attività dell'impresa
(nel nostro caso del condominio) in generale;
b) le misure e le attività
di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui
è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali (condominiali, nel caso specifico)
in materia; 2) obbligo sancito dall'art. 22
commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 626/94 ai sensi
del quale "il datore di lavoro …
assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi
i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3 (cioè
i dipendenti in forza di un rapporto di lavoro
privato di portierato n.d.r.), riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia
di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni".
La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento
di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Il D.Lgs. 626/94 prevede dunque l'applicazione
dei soli articoli 21 comma 2 (informazione)
e 22 comma 1 (formazione) ai casi in cui esistano
lavoratori con contratto privato di portierato.
Il Ministero del Lavoro ha anche chiarito
che "ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di informazione e formazione nei
confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato, … il datore di
lavoro nei condomini va individuato nella
persona dell'Amministratore condominiale pro
- tempore" (Circolare n° 28 del 5
marzo 1997 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
e successive modifiche - Direttive applicative).
Occorre però rilevare che il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro prevede ben
cinque diverse figure professionali di lavoratori
in condominio:
A) i portieri che effettuano
vigilanza, custodia e pulizia dello stabile,
con (categoria A) o senza alloggio (categoria
A1);
B) i portieri che effettuano
servizio di sola vigilanza e custodia, con
(categoria B) o senza alloggio (categoria
B1);
C) i lavoratori che effettuano
solo servizio di pulizia oltre a qualche altra
funzione (accensione luci, apertura portone,
consegna posta, eccetera); D) i lavoratori
con mansioni di operaio qualificato che effettuano
solo opere di manutenzione dell'immobile,
degli impianti e delle apparecchiature;
E) i lavoratori che operano
nella pulizia e nella conduzione dei campi
da tennis, piscine, giardini condominiali,
garage condominiali.
Certamente i lavoratori delle categorie A
e B rientrano sicuramente e senza eccezione
nella figura del portiere condominiale di
diritto privato di cui all'art. 1 comma 3
del D.Lgs. 626/94, e alla stessa conclusione
si deve giungere per i lavoratori di cui alla
categoria C (in tali casi si avrà quindi
un'applicazione parziale e limitata delle
norme di sicurezza e salute dei lavoratori
di cui al D.Lgs. n. 626/94); per quanto riguarda
invece i lavoratori delle categorie D ed E
(fatto salvo il principio delle mansioni effettivamente
svolte, al di la del mero nomen juris), non
è applicabile l'art. 1 comma 3 del
D.Lgs. n. 626/94, poiché trattasi di
operai e lavoratori che svolgono mere mansioni
lavorative senza essere portieri del condominio,
e nei confronti dei quali, proprio per la
maggiore esposizione al rischio professionale,
vi sarà un'applicazione completa e
niente affatto delimitata del D.Lgs. n. 626/94.
La circolare del Ministero del Lavoro n°
30 del 5 marzo 1998 ha in tal senso precisato
che con la locuzione "lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato",
oltre che ai portieri, si deve far riferimento
anche a tutti i lavoratori subordinati che
prestino la loro attività nell'ambito
di un condominio, con mansioni affini a quelle
dei portieri: da questi vanno esclusi, ovviamente,
quanti prestino la loro attività con
contratto di lavoro autonomo.
La medesima circolare ha anche chiarito che
"per quanto concerne, poi, l'adempimento
degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si
precisa che l'informazione e la formazione
possono essere svolte anche senza adempiere
l'obbligo di valutazione dei rischi documentata
per iscritto …, obbligo che non trova
applicazione per i datori di lavoro in questione
(amministratori di condominio)": pertanto
"in tal caso, la formazione e l'informazione
avranno ad oggetto i criteri comportamentali
di sicurezza, relativi alle attività
svolte, individuati al di fuori di una valutazione
dei rischi documentata per iscritto".
È stato ribadito che "le norme
di prevenzione degli infortuni contenute nel
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 sono applicabili
al lavoro svolto nell'ambito di un rapporto
di portierato privato anche in seguito all'entrata
in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994 n.
626. (Nella fattispecie, la Corte Suprema
ha ritenuto applicabili a tutela dei portieri
di immobili residenziali privati gli artt.
267 e 281 del D.P.R. n. 547/1955)" -
Corte di Cassazione Penale - sezione
terza, 3 giugno 1998, n. 6426, Garbagnati.
Nella decisione in esame assume particolare
valore il ragionamento della Suprema Corte
sull'applicabilità delle contestate
prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547 anche al lavoro svolto nell'ambito di
un rapporto di portierato privato: infatti
"va considerato, in proposito, che, a
norma dell'art. 1 di tale D.P.R., la disciplina
in esso contenuta si applica "a tutte
le attività alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati
ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli
Istituti di istruzione e beneficenza.
Il 1° comma del richiamato successivo
art. 3 stabilisce, a sua volta, che "agli
effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato
si intende colui che fuori del proprio domicilio,
presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione".
Da tali disposizioni legislative si evince,
pertanto, che l'elemento da cui il legislatore
fa discendere l'applicazione delle norme protettive
è l'esistenza di una prestazione svolta
in regime di subordinazione, secondo i canoni
previsti dal codice civile, senza distinzione
tra datori non imprenditori ed imprenditori
(intesi questi ultimi, ai sensi dell'art.
2082 cod. civ., come coloro che esercitano
professionalmente un'attività economica
organizzata al fini della produzione o dello
scambio di beni o di servizi).
In ragione del rilievo costituzionale del
diritto alla salute (art. 32 Cost.), del resto,
lo stesso art. 2087 c.c., cui ben può
riconoscersi il carattere di norma di chiusura
del sistema antinfortunistico, pur contenendo
testuali riferimenti all'"imprenditore
... nell'esercizio dell'impresa", viene
ritenuto dalla prevalente dottrina applicabile
anche al datore di lavoro non imprenditore.
Né un'interpretazione restrittiva potrebbe
trovare giustificazione nella considerazione
che coloro che svolgono servizio di portierato
in edifici residenziali rendono le proprie
prestazioni in ambienti di tipo domestico
e, pertanto, non sarebbero esposti ai rischi
connessi ai lavori svolti in strutture aziendali:
ciò, infatti, non è sempre vero
in quanto, in base alla contrattazione collettiva,
ai portieri privati ben possono essere affidati,
con pattuizioni peculiari, anche compiti che
(come nella fattispecie in esame) comportino
rischi analoghi a quelli aziendali per il
necessario contatto, nel corso del loro espletamento,
con impianti termici, elettrici, ascensori,
montacarichi, etc. Significazioni di segno
contrario neppure possono trarsi dal D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626 (come modificato
dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242), attraverso
il rilievo che l'art. 1, 3° comma, di
tale decreto legislativo limita l'applicazione
della propria disciplina, per i lavoratori
a domicilio e per quelli con rapporto contrattuale
privato di portierato, ai soli casi espressamente
previsti (il richiamo è agli artt.
21, 2° comma e 22, 1° comma - di cui
si occupa la circolare n. 28 del 5 marzo 1997
del Ministro del lavoro - a norma dei quali
tali lavoratori devono essere informati sui
rischi insiti nelle specifiche mansioni svolte
ed essere adeguatamente formati per prevenirli
e controllarli).
In proposito occorre evidenziare che il D.Lgs.
n. 626/1994, emanato in attuazione delle direttive
del Consiglio CEE riguardanti la sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,
è soprattutto mirato, nel suo complesso,
ad una diversa impostazione del modo di affrontare
le problematiche relative.
Le innovazioni sono essenzialmente rivolte
ad istituire nelle aziende un sistema di gestione
permanente ed organico diretto alla individuazione,
valutazione, riduzione e controllo costante
dei fattori di rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, ma la legislazione
precedente rimane in vigore, salvo i casi
di abrogazione espressa o tacita, quale termine
obbligatorio di riferimento per l'attuazione
delle specifiche misure di sicurezza.
La limitazione applicativa di cui all'art.
1, 3° comma, dunque, riguarda soltanto
la nuova disciplina, per la minore valenza
che, nell'ambito del rapporto privato di portierato,
il legislatore ha riconosciuto alle attività
di individuazione e di valutazione del rischio.
Se nessuna disposizione della precedente normativa
antinfortunistica si applicasse ai portieri
degli immobili residenziali privati sarebbe
stato perfettamente inutile imporre ai loro
datori di lavoro l'obbligo di fornire adeguata
informazione sui rischi e sul sistema di sicurezza.
ACCORDO APPLICATIVO DEL D.LGS. 19 SETTEMBRE
1994 N. 626 TRA CONFEDILIZIA E SINDACATI (PORTIERI
E CUSTODI) Data stipula: 17 aprile 1997 Informazione
e formazione dei lavoratori Addì 17
aprile 1997 in Roma, tra: - la CONFEDELIZIA,
e - FILCAMS - CGIL, - FISASCAT - CISL, - UILTUCS
- UIL, con riferimento alle previsioni normative
contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché, in particolare, a quanto previsto
all'art. 20 del D.Lgs. predetto, si conviene
quanto di seguito indicato: 1) Il soggetto
"datore di lavoro"
previsto al comma 1, lettera b) dell'art.
2 del D.Lgs. 626/94, nell'ambito del condominio
e rispetto a tutti i lavoratori eventualmente
occupati nel condominio stesso si identifica
con l'amministratore di cui all'art. 1129
c.c., laddove esistente secondo la previsione
contenuta nello stesso art. 1129.
Nei condomini in cui non sia presente l'amministratore,
non essendone obbligatoria la nomina per essere
i condomini non più di quattro (predetto
art. 1129 c.c.), gli stessi provvederanno
a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità
previste all'art. 2, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. 626/94.
Nelle fattispecie non condominiali la figura
di cui sopra coincide con la proprietà.
La CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori
firmatarie del presente accordo cureranno
la redazione di un volume informativo sulle
materie elencate all'art. 21, comma 1, lettera
a), b), c), del D.Lgs. 626/94, tenendo conto
del programma di cui al successivo punto 3,
lett. d), volume che sarà da loro pubblicato
e distribuito dalla CONFEDILIZIA per il tramite
delle Associazioni territoriali aderenti.
La pubblicazione sarà messa a disposizione
di tutti i datori di lavoro, ed eventuali
terzi interessati, dietro rimborso delle relative
spese. I datori di lavoro provvederanno alla
distribuzione gratuita della pubblicazione
ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2,
D.Lgs. 626/94.
La CONFEDILIZIA e le OO.SS. dei lavoratori
firmatarie del presente accordo, in quanto
parti stipulanti il C.C.N.L. per i dipendenti
da proprietari di fabbricati, riconoscono
che la formazione dei lavoratori dipendenti
dai proprietari di fabbricati, di cui all'art.
22 del D.Lgs. 626/94, può ritenersi
effettuata mediante la frequenza di corsi
promossi dagli O.P.T. di cui al successivo
punto 5, oppure:
a)
siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti
negli albi professionali di competenza o forniti
del relativo titolo di studio, per le materie
tecniche - anche nell'ambito di Enti, Istituti,
Società, Associazioni con attivita`
finalizzata alla fornitura di servizi di istruzione,
di assistenza e consulenza in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo
di categoria;
b) siano attivati in collaborazione
con gli O.P.T., nell'intesa che le funzioni
di collaborazione potranno comunque essere
assolte anche dal corrispondente organismo
nazionale (O.P.N.) di cui al punto 4;
c) abbiano durata di otto
ore e prevedano le seguenti materie, così
come indicato all'art. 1 del D.M. 16.1.97,
Ministri del Lavoro e della Sanità:
1) illustrazione dei rischi
riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni,
nonchè dei possibili danni e delle
conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione;
2) nozioni relative ai diritti
ed ai doveri dei lavoratori in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro;
3) cenni di tecnica della
comunicazione interpersonale in relazione
al ruolo partecipativo; d) siano svolti con
un programma articolato sui seguenti argomenti,
da trattare con i tempi a margine indicati:
Durata ore Argomenti e programmi d/1 1 Il
D.Lgs. 626/94; - disposizioni generali; -
informazione e formazione dei lavoratori;
- sanzioni. d/2 1 Il rischio elettrico: -
rischio da contatto diretto e da contatto
indiretto; - requisiti impiantistici e dispositivi
per la protezione da contatto diretto e indiretto;
- rischio connesso all'utilizzo di apparecchiature
elettriche e le fondamentali misure di prevenzione
e protezione; - la Legge 46/90. d/3 1 Il rischio
di incendio: - triangolo del fuoco - materiali
esplosivi, altamente infiammabili, infiammabili
ed incendiabili; - normativa antincendio riguardante
gli edifici di civile abitazione; - fondamentali
misure di prevenzione e protezione; - tipologie
di estintori e modalità di pratico
impiego. d/4 1 I rischi connessi all'utilizzo
di prodotti chimici: - caratteristiche dei
prodotti detergenti più comunemente
usati e rischi connessi al loro utilizzo;
- etichettatura di sicurezza, struttura e
simbologie; - fondamentali misure di prevenzione
e protezione; - dispositivi di protezione
individuale (D.P.I.). d/5 0,5 I rischi connessi
ed alla movimentazione ed alla manipolazione
dei carichi: - principi generali; - fondamentali
misure di prevenzione e protezione; - dispositivi
di protezione individuale (D.P.I.). d/6 0,5
Il rischio di caduta dall'alto: - casistica
generale e specifica; - tetti e tettoie, lastrici
solari, terrazzi, pianerottoli e scale: accessibilità
e protezioni necessarie; - requisiti di sicurezza
delle scale portatili; - fondamentali misure
di prevenzione e protezione. d/7 0,5 I rischi
connessi con l'uso di attrezzature munite
di videoterminali: campo di applicazione,
obblighi delle parti, svolgimento del lavoro,
sorveglianza sanitaria, caratteristiche tecniche,
ovvero in alternativa, I rischi relativi alle
specificità territoriali ed ambientali
individuate dagli O.P.T. (punto 5 a). d/8
1 Nozioni base di primo soccorso. d/9 0,5
Elementi di comunicazione interpersonale.
d/10 1 Esercitazione: - individuazione dei
rischi ed adozione di idonei comportamenti
preventivi e protettivi riferiti al posto
di lavoro del singolo lavoratore. L'esercitazione
di cui all'ultimo punto della elencazione
precedente dovrà articolarsi sulla
base delle risultanze della valutazione del
rischio contenute in apposito documento che
gli amministratori condominiali o, negli edifici
non condominiali, i proprietari, consegneranno
ai propri dipendenti.
Tale documento conterrà la descrizione
generale dell'immobile e le caratteristiche
degli impianti, con indicazione dei fattori
di rischio, e sarà redatto secondo
un apposito modulo, che sarà tenuto
a disposizione degli interessati presso le
Associazioni territoriali aderenti alla CONFEDILIZIA.
Ove ricorrano rischi atipici, legati alla
presenza di particolari impianti, strutture
o pertinenze del fabbricato, la stessa esercitazione
comprenderà anche una ricognizione
dei particolari rischi individuati. L'esercitazione
pratica dovrà in ogni caso comprendere
un accesso sul luogo di lavoro al fine di
una ricognizione della realtà operativa
di ciascun lavoratore, individuando i fattori
di rischio e le modalità per eliminarli
o comunque ridurli.
Tale accesso sarà effettuato, congiuntamente
con il lavoratore, dall'amministratore del
condominio, ovvero, negli edifici non condominiali,
dal proprietario, oppure da un tecnico designato
dall'amministratore stesso o dall'assemblea
condominiale o dal proprietario.
L'avvenuto accesso sarà documentato
nell'attestato di frequenza di cui alla successiva
lettera f), del quale costituirà parte
integrante e necessaria. Di eventuali aggiornamenti
del programma sopra riportato, concordati
fra le parti firmatarie, sarà data
informativa agli O.P.T. nonche` alle Associazioni
territoriali aderenti alla CONFEDILIZIA.
La frequenza ai vari moduli del corso risulterà
da appositi elenchi sottoscritti di volta
in volta dai rispettivi docenti e dai singoli
lavoratori.
Al termine della formazione, comprensiva dell'accesso
di cui sopra, verrà rilasciato un attestato
di frequenza, sottoscritto dal o dai docenti,
dai rappresentanti del soggetto organizzatore
e dal lavoratore, che conterrà anche
l'elenco degli argomenti trattati, la data
del corso ed i nominativi dei docenti e del
soggetto organizzatore.
L'attestato di frequenza sarà rilasciato
in quattro copie delle quali, a cura del soggetto
organizzatore: - una verrà consegnata
al lavoratore, che dovra` conservarla ed esibirla
in caso di frequenza di ulteriore successivo
corso di formazione, determinata da cambiamento
di attività, sia presso lo stesso che
presso altro datore di lavoro anche esercitante
altra attività, ovvero a seguito di
introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o nuovi impianti o nuove tecnologie; - una
verrà conservata agli atti del soggetto
organizzatore stesso; - una verrà consegnata
dal datore di lavoro del lavoratore frequentante,
al fine della conservazione unitamente all'altra
documentazione di lavoro; - una, infine, verrà
inviata all'Organismo Paritetico Territoriale,
di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/94, e al
successivo punto 5).
La frequenza dei corsi di formazione avrà
luogo: - per i lavoratori occupati con rapporto
di lavoro dipendente alla data di sottoscrizione
del presente accordo, che non abbiano già
frequentato un corso con caratteristiche analoghe
a quelle del presente accordo, entro quattro
mesi dalla predetta data; - per il lavoratori
assunti successivamente, entro due mesi dall'assunzione
(se effettuata senza periodo di prova) o dal
termine del periodo di prova seguito da conferma
in servizio; - per i lavoratori destinati
alle funzioni di sostituto di cui all'art.
11 C.C.N.L., ovvero da assumere con contratti
a termine di breve durata, la frequenza del
corso potrà aver luogo preventivamente
rispetto all'inizio del rapporto di lavoro.
per i lavoratori occupati con rapporto di
lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore del D.Lgs. 626/94 (1.1.97), nonchè
in caso di primo impiego assoluto o in caso
di nuova assunzione che intervenga oltre dieci
anni successivi alla frequenza di precedente
corso di formazione. In caso di assunzione
non rientrante nei casi precedenti, ovvero
di intervenuta introduzione di nuove attrezzature
di lavoro, nuovi impianti o nuove tecnologie,
la formazione sarà limitata ai punti
d/1) e d/10) e all'accesso ricognitivo sul
posto di lavoro.
In caso di successiva riassunzione, entro
il decennio, di lavoratori che abbiano già
prestato attività lavorativa presso
lo stesso datore di lavoro con le medesime
mansioni, la formazione comprenderà
esclusivamente l'accesso sul luogo di lavoro.
I corsi saranno tenuti durante l'orario di
lavoro o, comunque, in orari retribuiti; essi
saranno svolti possibilmente in due o tre
moduli anche non consecutivi. l) I corsi non
comporteranno oneri economici diretti a carico
dei lavoratori. I corsi ed i relativi attestati
di frequenza saranno pertanto gratuiti per
i lavoratori partecipanti. I corsi saranno
tenuti, possibilmente, nella stessa località
ove il lavoratore presta normalmente la propria
attività, ovvero in località
viciniori, compatibilmente con ragioni di
economicità di gestione.
Nel caso che il lavoratore, per la frequenza
del corso, debba recarsi in località
diverse da quelle ove egli presta la propria
attività, il datore di lavoro provvederà
a rimborsargli le relative spese di trasporto,
secondo le tariffe del mezzo pubblico più
economico.
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