La
sicurezza sul lavoro del portiere condominiale
Pochi
lo sanno:
ma una norma che risale al 1994 (decreto
legislativo 626), che si occupa di
sicurezza sul luogo del lavoro dei dipendenti,
coinvolge anche i portieri di condominio.
Ad esserne responsabile è l'amministratore
del condominio che, soprattutto se non è
un professionista o addirittura è un
semplice abitante dello stabile, ignora spesso
questo suo compito (la cui inosservanza
è punita con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 1.550,00 a 4.132,00
euro).
Nei piccoli condomini (meno di cinque condomini),
dove può non esistere l'amministratore,
tutti sono corresponsabili.
Mancando i controlli, l'amministratore spesso
non è punito per la sua ignoranza:
basta però che accada un incidente,
anche non tragico, perché si corrano
rischi seri.
Per capire quali sono gli obblighi, occorre
fare alcune distinzioni.
Quando c'è un solo dipendente I casi
sono due.
Se l'assunzione del portiere è antecedente
a gennaio 1997, l'amministratore può
averlo reso edotto dei rischi connessi al
suo lavoro, anche attraverso un documento
scritto (art. 4 del Dpr 547/1955).
Se, viceversa è posteriore, il portiere
il dipendente deve frequentare il corso di
formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il costo del corso è a carico del condominio
e la frequenza dovrà essere svolta
in orario di lavoro, oppure pagata a parte,
come ore straordinarie .
La formazione deve essere attuata ogni volta
che il portiere viene assunto, quando cambia
mansioni e quando vengono introdotte nuove
attrezzature di lavoro, nuove tecnologie,
nuove sostanze e preparati pericolosi.
Inoltre il portiere va informato sui rischi
che corre .
Il mezzo pratico può essere una semplice
raccomandata con avviso di ricevimento.
In questa comunicazione, l'amministratore
dovrà, per esempio, segnalare i pericoli
connessi all'uso di sostanze pericolose (per
esempio ammoniaca pura per le pulizia), nonché
le procedure previste per il pronto soccorso,
la prevenzione incendi e l'evacuazione dal
posto di lavoro.
Non guasta un richiamo specifico a non eseguire
compiti per cui il portiere non è qualificato,
soprattutto per quel che riguarda certi impianti
(come la caldaia centralizzata o l'ascensore)
sui quali il portiere non ha quasi mai il
diritto di intervenire.
La raccomandata non esime l'amministratore
dall'obbligo di redigere anche un documento
di autocertificazione dei rischi, da trasmettere
al lavoratore (art.1 del Decreto Ministeriale
5 dicembre 1996 e relativo allegato).
L'amministratore ha infine l'obbligo di verificare,
anche attraverso l'iscrizione presso le Camere
di Commercio, se le ditte a cui viene affidato
un appalto sono idonee.
Condomini con più di un dipendente.
Oltre agli obblighi ricordati, ve ne sono
altri.
L'amministratore deve conservare il "registro
infortuni", in cui vanno segnate
tutte le cause che provocano assenza dal lavoro
per più di un giorno.
Se i dipendenti svolgono anche mansioni diverse
dai portieri (il giardiniere o l'addetto
alla caldaia centralizzata, per esempio),
devono eleggere un RLS (rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ),
che avrà diritto ad un corso specialistico
di 32 ore.
In tal caso il condominio nomina un RSSP (responsabile
del servizio di prevenzione e protezione),
segnalandolo all'ASL e alla Direzione Provinciale
del Lavoro competenti.
Si tratta in genere un professionista esterno.
Ditte di pulizia.
Se il portiere non esiste e parte delle sue
mansioni sono svolte da una ditta di pulizia,
tutti gli obblighi di sicurezza competono
al suo datore di lavoro, cioè l'impresa
di pulizie stessa.
Esclusioni.
Sono escluse dalla sicurezza lavoro le persone
che esercitano attività di portierato
negli immobili abitati solo dal proprietario
o dai suoi parenti e affini entro il terzo
grado, anche se in appartamenti separati:
i rapporti rientrano infatti nella disciplina
del lavoro domestico. Rientrano invece nelle
previsioni valide per tutti i dipendenti (e
non solo per i dipendenti condominiali)
i portieri di immobili occupati in parte prevalente
da un'azienda commerciale o industriale.
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