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Notifiche al portiere

Sentenza n. 13063 dell'1 giugno 2006

Per le notifiche, l'abito fa il custode

E' del tutto legittima se effettuata al portiere che si sia qualificato come "autorizzato a riceverla" senza la necessità per l'agente postale di accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione

Qualora un soggetto che svolga mansioni di portiere o custode di uno stabile si dichiari addetto "al servizio dei destinatari", ai fini della ritualità della notifica l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario.
Questo il principio di diritto affermato dai giudici della V sezione della Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 13063 del 1° giugno 2006.

Il 20 maggio 1986, il cessato ufficio del Registro di Salerno notificava agli eredi di un contribuente deceduto un avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni, concernenti un atto di acquisto di un terreno operato dal de cuius.
Avverso detto atto, gli interessati proponevano ricorso alla locale Commissione tributaria di primo grado, eccependo l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per la mancata conoscenza del prodromico avviso di accertamento, asserendone la mancata o, in subordine, l'irrituale notificazione.

A seguito dell'esibizione da parte dell'ufficio della ricevuta di ritorno della notifica dell'accertamento - da cui risultava che l'atto era stato ricevuto da un soggetto qualificatosi come custode dello stabile in cui la notificazione era stata eseguita - l'adito giudice respingeva il gravame.
Ciò, nonostante le parti private avessero esibito una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma dell'amministratore del condominio, e la copia autentica del libro paga e matricola per portieri, dalla quale risultava che il fabbricato in questione era privo di portiere sin dal marzo del 1981.

La statuizione dei giudici di prime cure era confermata dalla sentenza n. 116 del 17 maggio 2000, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dai contribuenti.
Per quanto di interesse, i giudici della Ctr, sulla base degli atti di causa, rilevavano che, per circa un decennio, le notifiche degli avvisi inviati dall'ufficio e anche le comunicazioni della Commissione tributaria erano stati ricevuti dallo stesso soggetto, nella qualità di custode dello stabile, sia quando erano dirette al de cuius, sia quando erano indirizzate agli eredi appellanti.
In sostanza, quindi, a parere del collegio tributario, doveva ritenersi che, anche se non di diritto, comunque di fatto la persona che aveva ricevuto gli atti svolgeva mansioni di custode o portiere ed era stato, altresì, autorizzato a ricevere gli atti che consegnava ai destinatari (tale situazione, nella specie, era perdurata fino al febbraio del 1994).

La pronuncia dei giudici della Ctr di Napoli veniva impugnata in sede di legittimità.
Nel ricorso per cassazione, i contribuenti deducevano essenzialmente quanto segue:

* il giudice a quo avrebbe erroneamente desunto l'esistenza di un rapporto di fiducia nella considerazione che anche i successivi avvisi di convocazione alle udienze, dinanzi alla Ctr, erano state ricevute dalla stessa persona che si sottoscriveva "custode"
* dovrebbe distinguersi tra le figure del "portiere" e quella del "custode", considerato che quest'ultimo non è una delle persone che il codice prevede quale destinatario per la notifica degli atti, né si potrebbe condividere la tesi secondo la quale il custode può essere definito un "portiere di fatto".

La sentenza n. 13063 del 2006 della Suprema corte ha disatteso le doglianze dei ricorrenti rilevando che, nel giudizio circa l'idoneità del consegnatario a ricevere la notifica degli atti tributari, le mansioni effettive non assumono nessun rilievo, poiché il giudice del merito può correttamente fondare la sua decisione sull'autorizzazione di fatto, di ricevere e di consegnare gli atti ai destinatari, data da costoro allo stesso, desunta dal ritenuto provato svolgimento di siffatti compiti in un ragionevole arco di tempo (nel caso di specie, come detto, circa un decennio).
Ne deriva, pertanto, secondo i giudici di piazza Cavour, la ritualità della notifica effettuata mediante consegna dell'atto a persona dichiaratasi "autorizzata" dal destinatario dell'atto, con conseguente affermazione dell'onere del destinatario stesso di provare l'inesistenza dell'autorizzazione dichiarata dal ricevente.

In definitiva, l'insegnamento recato dalla sentenza in parola è quello secondo cui, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale, qualora non risulti possibile effettuare la consegna del piego personalmente al destinatario, lo stesso può legittimamente essere consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto e nel rispetto dell'ordine stabilito dalla norma, a persona dichiaratasi addetta "al servizio dei destinatari".
In tali casi, l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, mentre grava sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario.


Massimo Cancedda

Fonte:Fisco Oggi Agenzie delle Entrate



      
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