Sentenza
n. 13063 dell'1 giugno 2006
Per
le notifiche, l'abito fa il custode
E'
del tutto legittima se effettuata al portiere
che si sia qualificato come "autorizzato
a riceverla" senza la necessità
per l'agente postale di accertare la corrispondenza
al vero della dichiarazione
Qualora
un soggetto che svolga mansioni di portiere
o custode di uno stabile si dichiari addetto
"al servizio dei destinatari", ai
fini della ritualità della notifica
l'agente postale non è tenuto ad accertare
la corrispondenza al vero della dichiarazione,
gravando sul destinatario l'onere di provare
l'inesistenza della qualità dichiarata
dal consegnatario.
Questo il principio di diritto affermato dai
giudici della V sezione della Corte di cassazione,
con la recente sentenza n. 13063 del 1°
giugno 2006.
Il
20 maggio 1986, il cessato ufficio del Registro
di Salerno notificava agli eredi di un contribuente
deceduto un avviso di liquidazione dell'imposta
e di irrogazione delle sanzioni, concernenti
un atto di acquisto di un terreno operato
dal de cuius.
Avverso detto atto, gli interessati proponevano
ricorso alla locale Commissione tributaria
di primo grado, eccependo l'illegittimità
dell'avviso di liquidazione per la mancata
conoscenza del prodromico avviso di accertamento,
asserendone la mancata o, in subordine, l'irrituale
notificazione.
A
seguito dell'esibizione da parte dell'ufficio
della ricevuta di ritorno della notifica dell'accertamento
- da cui risultava che l'atto era stato ricevuto
da un soggetto qualificatosi come custode
dello stabile in cui la notificazione era
stata eseguita - l'adito giudice respingeva
il gravame.
Ciò, nonostante le parti private avessero
esibito una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, a firma dell'amministratore
del condominio, e la copia autentica del libro
paga e matricola per portieri, dalla quale
risultava che il fabbricato in questione era
privo di portiere sin dal marzo del 1981.
La
statuizione dei giudici di prime cure era
confermata dalla sentenza n. 116 del 17 maggio
2000, con la quale la Commissione tributaria
regionale della Campania rigettava l'appello
proposto dai contribuenti.
Per quanto di interesse, i giudici della Ctr,
sulla base degli atti di causa, rilevavano
che, per circa un decennio, le notifiche degli
avvisi inviati dall'ufficio e anche le comunicazioni
della Commissione tributaria erano stati ricevuti
dallo stesso soggetto, nella qualità
di custode dello stabile, sia quando erano
dirette al de cuius, sia quando erano indirizzate
agli eredi appellanti.
In sostanza, quindi, a parere del collegio
tributario, doveva ritenersi che, anche se
non di diritto, comunque di fatto la persona
che aveva ricevuto gli atti svolgeva mansioni
di custode o portiere ed era stato, altresì,
autorizzato a ricevere gli atti che consegnava
ai destinatari (tale situazione, nella specie,
era perdurata fino al febbraio del 1994).
La
pronuncia dei giudici della Ctr di Napoli
veniva impugnata in sede di legittimità.
Nel ricorso per cassazione, i contribuenti
deducevano essenzialmente quanto segue:
* il giudice a quo avrebbe erroneamente desunto
l'esistenza di un rapporto di fiducia nella
considerazione che anche i successivi avvisi
di convocazione alle udienze, dinanzi alla
Ctr, erano state ricevute dalla stessa persona
che si sottoscriveva "custode"
* dovrebbe distinguersi tra le figure del
"portiere" e quella del "custode",
considerato che quest'ultimo non è
una delle persone che il codice prevede quale
destinatario per la notifica degli atti, né
si potrebbe condividere la tesi secondo la
quale il custode può essere definito
un "portiere di fatto".
La
sentenza n. 13063 del 2006 della Suprema corte
ha disatteso le doglianze dei ricorrenti rilevando
che, nel giudizio circa l'idoneità
del consegnatario a ricevere la notifica degli
atti tributari, le mansioni effettive non
assumono nessun rilievo, poiché il
giudice del merito può correttamente
fondare la sua decisione sull'autorizzazione
di fatto, di ricevere e di consegnare gli
atti ai destinatari, data da costoro allo
stesso, desunta dal ritenuto provato svolgimento
di siffatti compiti in un ragionevole arco
di tempo (nel caso di specie, come detto,
circa un decennio).
Ne deriva, pertanto, secondo i giudici di
piazza Cavour, la ritualità della notifica
effettuata mediante consegna dell'atto a persona
dichiaratasi "autorizzata" dal destinatario
dell'atto, con conseguente affermazione dell'onere
del destinatario stesso di provare l'inesistenza
dell'autorizzazione dichiarata dal ricevente.
In
definitiva, l'insegnamento recato dalla sentenza
in parola è quello secondo cui, in
ipotesi di notificazione a mezzo del servizio
postale, qualora non risulti possibile effettuare
la consegna del piego personalmente al destinatario,
lo stesso può legittimamente essere
consegnato, nel luogo indicato sulla busta
che contiene l'atto e nel rispetto dell'ordine
stabilito dalla norma, a persona dichiaratasi
addetta "al servizio dei destinatari".
In tali casi, l'agente postale non è
tenuto ad accertare la corrispondenza al vero
della dichiarazione, essendo sufficiente che
essa concordi con la situazione apparente,
consistente nella presenza del consegnatario
nei luoghi indicati dalla norma, mentre grava
sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza
della qualità dichiarata dal consegnatario.
Massimo Cancedda
Fonte:Fisco
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