Articolo
1 - Definizione
L’A.S.C.F.
è l’Associazione nazionale di categoria
degli Addetti ai Servizi Condominiali e di Fabbricato
(Portieri/Custodi) avente durata illimitata, con sede
in Roma.
Articolo
2 - Principi Fondamentali
L’A.S.C.F.
è una associazione democratica senza fini di
lucro, che considera la propria unità e la
democrazia suoi caratteri fondanti.
L’autonomia dell’A.S.C.F., anch’essa
valore primario, trova la sua massima espressione
sia nella propria capacità di elaborazione
programmatica, nei confronti anzitutto delle Istituzioni.
Articolo
3 - Finalità
L’Associazione
A.S.C.F. avendo come valore di riferimento “la
dignità della persona” sia nell’ambiente
di lavoro che nell’ambito della vita privata
ha come finalità il miglioramento della qualità
della vita dei soci e delle loro famiglie. Migliorare
e valorizzare le qualità professionali dei
soci e l’ambiente in cui svolgono il loro lavoro.
Individuare ed attivare i collegamenti con Enti pubblici
e Privati che siano utili ai soci per la difesa dei
diritti inerenti la Costituzione Italiana ( lavoro,
salute,ecc..).
Articolo
4 - Mezzi
A
tal fine l’Associazione per favorire il coordinamento
e il potenziamento dell’attività svolta
dagli iscritti costituirà una Banca Dati con
gli elementi legislativi e organizzativi utili per
poter sviluppare e garantire il diritto al lavoro.
Per tutelare il diritto al lavoro e migliorare, valorizzare
ed accrescere, la professionalità e la qualità
della vita degli addetti ai servizi condominiali e
di fabbricato saranno promosse iniziative di aggiornamento
professionale e culturale. I corsi possono essere
tenuti per diretta iniziativa dell’associazione,
per iniziativa ed in concorso con terzi e/o in collaborazione
con enti pubblici e/o sovvenzionati da enti pubblici
e privati.
Assistere gli associati per le esigenze ed i problemi
diretti ed indiretti attinenti lo svolgimento della
loro attività. Convegni ed iniziative atte
a promuovere e sollecitare tutte quelle riforme che
favoriscano il miglioramento economico, sociale, professionale
e culturale della categoria.
Consigliare i soci per le questioni economiche giuridiche
e sindacali che interessano la categoria.
L’A.S.C.F. considera decisivo, per la crescita
di qualsiasi comunità democratica, il principio
della libertà sindacale e del pluralismo che
ne consegue pertanto aspira a rappresentare tramite
uno o più componenti del Direttivo l’Associazione
all’interno di Enti pubblici e privati, delle
Associazioni Sindacali, presso le Istituzioni al fine
di rappresentare direttamente gli interessi degli
iscritti in occasione di trattative, negoziazioni,
contrattazioni, definizioni di normative.
Attività di informazione editoriale attraverso
giornali, periodici, riviste, pubblicazioni in genere
anche editati in proprio.
Svolgere quelle attività finalizzate al reperimento
di fondi e contributi e destinati al raggiungimento
degli scopi istituzionali; in particolare può
svolgere in via sussidiaria anche attività
commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione
finanziaria e patrimoniale, attiva o passiva, di natura
mobiliare o immobiliare ritenute necessarie e utili,
partecipare e contribuire anche finanziariamente allo
sviluppo di associazioni ed enti con finalità
analoghe od affini laddove considerato utile e necessario
per il conseguimento degli scopi dell’Associazione.
L’A.S.C.F. deve adottare tutti gli strumenti
necessari per garantire il diritto degli iscritti
alla vita complessiva dell’Associazione attraverso
la tempestiva ed esauriente informazione sulle attività
della me zionali e quelli nuovi a partire da internet
. desima, tramite i mezzi di comunicazione tradizionali
Articolo
5 - Iscrizione e soci
L’iscrizione
all’A.S.C.F. avviene mediante la sottoscrizione
della domanda ed ha durata illimitata.
A tutela dell’A.S.C.F. la domanda di iscrizione
viene respinta nei casi di gravi condanne penali,
sino a espiazione della pena, di attività o
appartenenza ad associazioni ed organizzazioni in
genere, che presentino finalità incompatibili
con il presente statuto. E’ respinta altresì
l’iscrizione, in quei casi di motivato e opportuno
giudizio del comitato direttivo.
•
soci fondatori: persone fisiche che
risultano dall’ atto Costitutivo.
•
soci ordinari: coloro che iscritti
su domanda dal Consiglio Direttivo rientrino nella
professionalità del C.C.N.L., si qualificano
ulteriormente come sostenitori qualora versino un
contributo superiore alla quota annuale stabilita
dal Consiglio Direttivo.
•
soci benemeriti: persone fisiche, giuridiche
o associazioni che contribuiscano in maniera rilevante,
con cospicue elargizioni o in altro modo, al conseguimento
dei fini sociali;
•
soci onorari: personalità di chiara
fama nel campo della cultura e dell’arte, associazioni
o altre istituzioni, le quali contribuiscano al raggiungimento
delle finalità dell’associazione;
•
amici dell’ Associazione: persone fisiche
o giuridiche comunque interessate al conseguimento
delle finalità dell’Associazione che
chiedono di
essere inserite in un apposito elenco denominato AMICI
DELL’ASSOCIAZIONE Le persone di quest’elenco
forniscono un recapito per ricevere le
informazioni relative alle attività interne
ed esterne dell’Associazione ma non sono interessate
ad un coinvolgimento maggiore nella vita associativa.
Per tale limitato interesse e non essendo paganti
non possono rientrare in una qualsiasi caratteristica
di socio.
Soltanto i soci ordinari hanno diritto di voto nelle
assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.
La domanda di iscrizione è rivolta al Comitato
direttivo che dovrà esaminarla accertando se
l’attività espressa dal richiedente,
su base di adeguata documentazione, sia connotata
da elementi di professionalità e rappresentatività
tali da definire necessariamente il qui presente profilo
professionale (C.C.N.L.).
I predetti esempi rappresentano, inoltre, causa di
interruzione immediata del rapporto associativo.
L’iscrizione all’A.S.C.F. è attestata
da: tessera e regolarità del versamento dei
contributi associativi annuali determinati dal Consiglio
Direttivo;
L’iscritto che non rinnova la tessera entro
il 30 novembre di ogni anno può essere considerato
moroso.
La qualifica di socio si perde per morte, dimissione
ed esclusione.
Articolo
6 - Diritti degli iscritti
Gli
iscritti all’A.S.C.F. hanno pari diritti. Ogni
iscritto all’A.S.C.F. ha diritto a concorrere
alla formazione dei programmi annuali.
Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle
decisioni dell’Associazione, di manifestare
liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto
di critica e, ferme restando la piena autonomia e
le specifiche competenze decisionali degli organi
dirigenti, di esprimere anche attraverso la concertazione
di iniziative, liberamente manifestate, anche attraverso
i normali canali dell’organizzazione posizioni
collettive di minoranza, di maggioranza, alle quali
possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
Gli iscritti hanno diritto ad essere immediatamente
informati di addebiti mossi al loro operato ed alla
loro condotta, dal Collegio di Revisione/Garanzia/Verifica
e ad avere garantita la possibilità di far
valere le proprie ragioni.
Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente
contro atti e fatti commessi all’interno dell’associazione
che considerino contrari ai principi statutari, anche
richiedendo l’attivazione della procedura relativa
alla giurisdizione interna e alla garanzia statutaria.
Tutti gli iscritti sono elettori e possono accedere
alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza;
il voto è personale, eguale e libero.
Articolo
7 - Doveri degli iscritti
Gli
iscritti alla A.S.C.F. partecipano alle attività
della Associazione, contribuiscono al suo finanziamento
attraverso le quote associative e si attengono alle
norme del presente statuto e a quelle deliberate dagli
organismi dirigenti in applicazione dello Statuto
stesso.
Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà
nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori
e le finalità fissate nel presente Statuto.
Qualora assumano incarichi di gestione sono chiamati
a svolgere le loro funzioni con piena coscienza delle
responsabilità che ne derivano nei confronti
degli iscritti rappresentati, in modo particolare
per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti
con i deliberati degli organi dirigenti il loro obbligo
di difendere l’unità e l’immagine
dell’A.S.C.F., in particolare nei casi di trattative
che si debbano svolgere sui contenuti di un’unica
piattaforma quella definita dal mandato.
Articolo
8 - Democrazia interna
I
cardini su cui poggia la vita democratica dell’A.S.C.F.
sono:
a) la garanzia della massima partecipazione,
personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritto,
in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti,
alla
formazione delle deliberazioni prese dall’assemblea
dei soci
b) la periodicità delle riunione
ordinarie dell’assemblea degli iscritti e degli
organi della struttura, prevedendo la possibilità
di convocazioni
straordinarie su richiesta di almeno un decimo degli
iscritti aventi diritto o a maggioranza dei componenti
degli organi stessi;
c) il diritto al dissenso, la tutela
delle minoranze, la salvaguardia delle pari opportunità
delle opinioni a confronto prima della decisione ed
in occasione
dell’assemblea;
d) l’unità dell’associazione
nella realizzazione delle decisioni degli organi gestionali;
e) la definizione delle prerogative
e dei poteri degli organi, che deve garantire la netta
distinzione dei poteri:
di direzione politica e di regolamentazione della
vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti,
a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo
statuto,
attribuiti al comitato direttivo; di gestione politica
dei mandati ricevuti dal comitato direttivo, di rappresentanza
legale dell’A.S.C.F. e di direzione quotidiana
delle attività, attribuiti al segretario generale
e alla segreteria; di giurisdizione disciplinare interna,
con funzioni giudicanti di revisione dei conti e di
verifica statuaria attribuita al Collegio di Revisione/Garanzia/Verifica:
f) la definizione di regole per la
selezione di gruppi dirigenti, per la loro mobilità,
per la durata massima del mandato esecutivo, per la
sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirata a
favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti
e a meglio utilizzare le esperienze;
g) la definizione di regole per i
casi ove non fosse possibile un governo unitario della
struttura; tali regole devono consentire all’eventuale
opposizione di avere sedi e modalità certe
di verifica e controllo dell’operato della maggioranza,
nonché la strumentazione atta a garantirne
l’agibilità
h) al comitato direttivo dell’A.S.C.F.
spetta il compito di tradurre in norme vincolanti,
comprensive delle relative sanzioni in caso di non
rispetto delle
norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo
e di normare, altresì, il sistema elettorale,
con la garanzia che chiunque degli iscritti possa
esercitare il proprio diritto di elettorato attivo
e passivo.
i) Tali norme devono essere approvate
con la maggioranza dei 3/5 dei componenti;
inoltre, il carattere democratico dell’organizzazione
è garantito:
dallo svolgimento dell’Assemblea ogni due anni
salvo decisioni degli organi dirigenti che ne prevedano
l’anticipazione e le norme per l’indizione
delle Assemblee straordinarie e dall’elezione
nelle stesse degli organi dirigenti; le vacanze che
si verificassero, negli organi dirigenti stessi, tra
un’Assemblea e l’altra, possono essere
colmate per cooptazione da parte degli stessi organi
direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti
e per sostituzione decisa dagli organi competenti
di quei componenti la cui elezione a detti organi
spetta; dall’applicazione, nelle elezioni degli
organi direttivi da parte dell’Assemblea del
voto segreto.
Articolo
9
Sono
organi deliberanti: l’Assemblea - il Comitato
direttivo
E’ organo esecutivo: - il Segretario generale
- la Segreteria
E’ organo di controllo amministrativo, statutario
disciplinare: Collegio di Revisione/ Garanzia e Verifica
E’ carica di rappresentanza: il Presidente
Articolo
10 - Assemblea
L’Assemblea
è il massimo organo deliberante dell’A.S.C.F..
Essa viene convocata ogni anno ed ogni qualvolta la
sua convocazione sia deliberata dal
Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo
degli iscritti.
L’Assemblea dovrà essere convocata almeno
una volta all’anno, entro e non oltre il primo
quadrimestre, dandone avviso agli associati attraverso
i normali mezzi di comunicazione.
Le Assemblee straordinarie sono convocate su delibera
del Comitato direttivo o su richiesta di almeno un
decimo degli iscritti.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto; sullo
scioglimento dell’Associazione e sulle devoluzione
del patrimonio, secondo le disposizioni dello statuto
e delle vigenti norme; sul trasferimento della sede
dell’Associazione e su ogni altro argomento
di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo.
Nelle Assemblee il dibattito è aperto a tutti
gli Addetti ai Servizi
Condominiali e di Fabbricato, mentre la possibilità
di votare e di essere eletti è riservata esclusivamente
agli iscritti nelle modalità previste dal regolamento
assembleale.
Compiti dell’Assemblea sono:
a) definire gli orientamenti generali
dell’A.S.C.F. da seguire da parte di tutti:
dirigenti, organi e iscritti
b) eleggere il Comitato direttivo
c) eleggere il Collegio di Revisione/Garanzia/Verifica
d) eleggere il Presidente
e) l’Assemblea approva il bilancio
consuntivo e preventivo dell’Associazione
All’Assemblea compete deliberare sulla modifica
dello Statuto, sulle affiliazioni dell’A.S.C.F.
alle organizzazioni nazionali e internazionali o sulla
revoca delle stesse, sullo scioglimento della A.S.C.F..
Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza
qualificata dei tre quarti dei voti rappresentati.
Fra un’Assemblea e l’altra il potere di
deliberazione sulle affiliazioni nazionali e internazionali
o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato
direttivo, che decide con la maggioranza dei 4/5 dei
componenti.
L’Assemblea delibera sull’ordine dei propri
lavori e verifica i poteri dei partecipanti.
Articolo
11 - Comitato direttivo
Il
Comitato Direttivo è composto da tre (3) a
undici (11) persone.
Ne fanno parte i soci fondatori di diritto ed i restanti
componenti eletti dall’assemblea ogni cinque(5)
anni.
Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante
dell’A.S.C.F. tra un’assemblea e l’altra
ad esso è affidato il compito di direzione
nell’ambito degli orientamenti decisi dall’Assemblea,
di impostare le iniziative di portata generale, di
verificare il complesso dell’attività
sindacale, di assicurare il necessario coordinamento
delle strutture in cui l’A.S.C.F. si articola,
di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria
dell’A.S.C.F. Ad esso è affidato, altresì,
il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle
materie rinviate dall’articolo 6 del presente
Statuto e sulle normative in materia di regole relative
alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti
nonché il compito di varare un codice etico
e deontologico per gli iscritti. Il Comitato direttivo
della A.S.C.F. deciderà con la maggioranza
dei 3/5 dei componenti, un apposito regolamento per
lo svolgimento delle assemblee garantendo l’attuazione
dei principi di cui all’articolo 6 del presente
Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal
Comitato direttivo stesso in applicazione del medesimo
articolo dello Statuto.
Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni
in caso di mancato rispetto delle stesse. Il Comitato
direttivo è eletto dall’Assemblea in
numero da tre a undici componenti.
Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale.
Le vacanze che si verificassero, tra una assemblea
e l’altra, possono essere colmate per cooptazione
da parte dello stesso organo direttivo, fino ad un
massimo di 2/5 dei suoi componenti, e per sostituzione
decisa dal direttivo medesimo. Il Comitato direttivo
provvede alla sostituzione dei componenti, dimissionari
o decaduti, del Collegio di Revisione/garanzia/Verifica
nelle forme previste dal presente Statuto.
Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento
atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà
un Presidente fissandone la durata dell’incarico.
Il Comitato direttivo è convocato dal consigliere
anziano in accordo con la Segreteria almeno una volta
a trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione
sia richiesta secondo le modalità previste
dal Regolamento. Il Comitato direttivo delibera sulle
modalità e forme di rapporto professionali.
Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a
maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative
per le quali è prevista dal presente Statuto
la maggioranza qualificata.
Il Comitato Direttivo approva preventivamente i bilanci
annuali che verranno poi ratificati dall’assemblea
nella sua interezza.
Articolo
12 - Il Segretario generale e la Segreteria
Il
Segretario Generale e la Segreteria durano in carica
cinque anni e sono rieleggibili. Il Segretario Generale
è eletto dal Direttivo al quale sottopone per
la ratifica i componenti della Segreteria da lui scelti.
La rappresentanza legale dell’A.S.C.F. di fronte
a terzi ed in giudizio, i poteri di firma per i rapporti
bancari, con i fornitori e per lo svolgimento dell’ordinaria
amministrazione sono attribuiti al Segretario Generale.
Egli può delegare, con formale delibera, altra
persona per tutti i negozi giuridici di carattere
amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario
e della sicurezza del lavoro; di tali delibere viene
formalmente informato il Comitato direttivo.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza
di cui al punto primo è affidata al Segretario
Amministrativo .
Il Segretario Amministrativo è scelto tra i
componenti della Segreteria dal Segretario Generale
e da quest’ultimo nominato.
La Segreteria è l’organo che attua le
decisioni del Comitato direttivo e ne assicura la
gestione continuativa. Risponde della propria attività
al Comitato direttivo stesso.
La Segreteria funziona e decide collegialmente e si
riunisce su convocazione del Segretario generale o
su richiesta al Medesimo del Segretario Amministrativo.
Il Segretario Amministrativo risponde del suo operato
al Segretario Generale.
Il Segretario Generale può richiedere motivatamente
la destituzione del Segretario Amministrativo direttamente
al Comitato direttivo, in apposita riunione.
La Segreteria si doterà di un regolamento di
funzionamento che normerà anche il proprio
processo decisionale.
La Segreteria assicura altresì la direzione
quotidiana delle attività e mantiene un contatto
permanente con i soggetti istituzionali e sindacali
esterni.
Essa delibera su tutte le questioni che rivestono
carattere di urgenza.
La Segreteria provvede all’organizzazione e
al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi,
ne coordina l’attività nei vari campi;
nomina i funzionari e i collaboratori tecnici; presenta
al Comitato direttivo, per l’approvazione, i
bilanci.
Articolo
13 - Collegio di Revisione/Garanzia/Verifica
Il
Collegio di Revisione/Garanzia/Verifica è l’organo
di controllo amministrativo, della verifica statuaria
e regolamentare e della giurisdizione interna. Esso
è composto da tre componenti effettivi e due
supplenti, eletti con maggiori voti su un’unica
lista dall’Assemblea.
Nel caso, per effetto di diminuzioni o decadenze di
componenti il Collegio, il numero dei supplenti si
riducesse a uno, il Comitato direttivo può
provvedere a sostituzioni.
Per il Collegio di Revisione/Garanzia/Verifica, i
componenti eletti a farne parte, tenuto conto della
delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono
chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica
competenza, serietà ed esperienza e non devono
avere responsabilità amministrative, direttive,
esecutive, dirette nell’ambito dell’Associazione.
Il Collegio opera per sessioni tematiche: Revisione/Garanzia/
Verifica. Il Collegio accompagna con una propria relazione
il bilancio dell’A.S.C.F.; controlla periodicamente
l’andamento amministrativo e verifica la regolarità
delle scritture e dei documenti contabili.
Il Collegio presenta all’Assemblea una relazione
complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente
con l’Assemblea precedente.
Il Collegio elegge nel proprio seno un Coordinatore
cui spetterà la responsabilità della
convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
Il Coordinatore del Collegio è all’uopo
invitato alle riunioni del Comitato direttivo.
Articolo14
- Presidente
Il
Presidente è figura emblematica dell’A.S.C.F.
. Non ha compiti di gestione né di rappresentanza
di fronte a terzi ed in giudizio. Non ha poteri di
firma per i rapporti bancari,con i fornitori e per
lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione
che sono di competenza del Segretario Generale.
E’ ambasciatore della tradizione e della figura
professionale che egli stesso incarna e che conserva
e promuove con il suo operato.
E’ eletto dall’ Assemblea di cui dirige
di competenza i lavori coadiuvato da un’assistente
nominato all’uopo e dal Segretario amministrativo.
La carica di Presidente è incompatibile con
l’elezione negli altri organi dell’A.S.C.F..
Articolo
15 - Funzione di Revisione
In
funzione di Revisione, il Collegio è l’organo
di controllo dell’attività amministrativa.
Il Collegio accompagna con la propria relazione il
bilancio dell’A.S.C.F.; controlla periodicamente
l’andamento amministrativo e verifica la regolarità
delle scritture e dei documenti contabili.
Il Collegio presenta all’Assemblea una relazione
complessiva sui bilanci, per il periodo intercorrente
con l’Assemblea precedente.
Articolo
16 - Funzione di Garanzia
In
funzione di Garanzia, il Collegio è l’organo
di giurisdizione interna. Ogni componente è
vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase
istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente
alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto
delle delibere stesse.
Nel Collegio in funzioni di Garanzia, il soggetto
cui compete l’istruttoria non può coincidere
con colui che esprime il giudizio finale.
La violazione di tale comportamento determina una
verifica immediata all’interno del Collegio
che verrà riportata al Comitato direttivo.
Ogni intervento tendente a condizionare l’operato
e il giudizio del Collegio, esercitato sia sull’intero
Collegio che sui singoli componenti, è considerato
violazione grave e lesiva dell’autonomia e dell’indipendenza
di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente
l’attivazione di un’indagine specifica
promossa direttamente dal Collegio o dal Comitato
direttivo.
Articolo
17 - Funzione di Verifica
In
funzione di verifica il Collegio è l’organo
di garanzia e interpretazione statuaria.
Il Collegio, su richiesta di uno o più iscritti
o di uno degli organi svolge indagini e controlli
sulle procedure, sugli atti e le decisioni regolarmente
assunte dai vari organi e dai dirigenti, in relazione
alla loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari,
con possibilità di esprimere parere vincolante
e nei casi più gravi, di annullare totalmente
o parzialmente atti difformi o irregolari, giudicati
tali.
Articolo 18 - Contributi associativi e altre
forme di finanziamento
L’A.S.C.F.
in quanto libera e autonoma associazione, realizza
la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione
volontaria degli operatori;
ciò avviene con la tessera, con sottoscrizioni
deliberate di volta in volta dagli organi dirigenti
che ne hanno facoltà, con contributi volontari
di singoli iscritti.
Sono lecite altre forme di sostegno; erogazioni, donazioni,
lasciti di persone o enti, anche pubblici, proventi
di iniziative permanenti e occasionali, di natura
e per fini chiari e compatibili con i principi e le
finalità espressi dallo Statuto, perché
mantengano la caratteristica della volontarietà
e siano sempre regolamentate e iscritte a bilancio
nella voce “entrate”.
L’utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione
di servizi è regolato dal Comitato direttivo.
La quota tessera e i contributi sono intrasmissibili
e non danno vita ad alcuna rivalutazione.
Le contribuzioni versate dagli operatori a qualsiasi
titolo sono patrimonio collettivo di tutta L’A.S.C.F..
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, l’Assemblea
degli iscritti:
determina le modalità della liquidazione e
della devoluzione del patrimonio residuo a favore
di Associazione, Organizzazione o Ente, anche pubblico,
avente scopo similare e comunque senza scopo di lucro.
Articolo
19 - Attività amministrativa
L’attività
amministrativa dell’A.S.C.F. deve basarsi su
una politica dei costi e dei ricavi correlati alle
esigenze e alle possibilità economiche della
propria struttura e su regolare tenuta contabile,
tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri
di verità, chiarezza e trasparenza.
A questo fine devono essere osservate le seguenti
norme:
a) predisposizione annuale, da parte
della Segreteria, attraverso il modello di “piano
unico dei conti”, del bilancio consuntivo e
del bilancio preventivo, composta da Stato Patrimoniale,
Conto Economico, relazione illustrativa del Bilancio
e del rendiconto delle spese sostenute.
b) i bilanci consuntivi e preventivi
devono essere annualmente resi pubblici con mezzi
di comunicazione idonei, fra gli iscritti.
c) l’esecutivo deve tenere
la contabilità a disposizione del Collegio
in funzione di Revisione, che ha la facoltà
di esercitare il controllo
amministrativo.
A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte
da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti
assunti in organi dirigenti collegiali, o comunque
al di fuori delle regole decise dall’A.S.C.F.
che comportino oneri per l’Associazione, l’Associazione
può rivalersi, nelle forme e nei modi consentiti
dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni
arbitrarie.
d) divieto di distribuzione di utili,
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Articolo
20 - Sanzioni disciplinari
E’
passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto
il cui comportamento sia contrario ai principi di
democrazia e di garanzia di altri iscritti e risulti
lesivo per l’Associazione, e configuri violazione
di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità,
sono le seguenti:
a) biasimo scritto;
b) sospensione da tre a dodici mesi
dall’esercizio delle facoltà di iscritto;
c) in caso di iscritto con incarichi
di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione
dalla carica ricoperta.
d) espulsione dall’A.S.C.F..
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo
di attività e alla gravità dell’infrazione
per:
a) comportamenti ed atteggiamenti
in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto;
con le regole in esso precisate; con le corrette norme
di
leale comportamento nell’Associazione; con le
norme fissate nei regolamenti approvati dagli organismi
statuari. La violazione, in particolare, delle norme
elettorali comporta la decadenza dagli incarichi di
carattere elettivo e la ineleggibilità, per
almeno due anni, a qualunque incarico;
b) reati dolosi, esclusi in ogni
caso quelli di opinione;
c) atti affaristici o di collusione
con la controparte.
In casi di particolare gravità, derivanti da
sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione
dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti
restrittivi delle libertà della persona, la
Segreteria può sospendere cautelativamente
l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio
delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente
necessario all’inchiesta e alla decisione di
prima istanza e all’esame dell’eventuale
ricorso.
Il Comitato direttivo dovrà, entro trenta giorni,
ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa
non costituisce sanzione disciplinare.
Le norme disciplinari interne non sostituiscono in
alcun modo l’obbligo generale, da parte della
Segreteria, della comunicazione all’autorità
giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei
confronti dell’organizzazione, né sostituiscono
il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento
dei danni subiti dall’A.S.C.F..
Articolo
21 – Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il Comitato Direttivo potrà deliberare di volta
in volta eventuali rimborsi da versare ai soci che
abbiano sostenuto in proprio spese su incarico dell’Associazione;
potranno deliberare, inoltre, rimborsi da determinarsi
a seconda delle esigenze di natura organizzativa,
per i soci membri del direttivo e per i soci che ricoprano
cariche di rappresentanza. I soci che partecipano
alle riunioni fuori sede hanno diritto alo rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio da determinarsi
annualmente con i criteri appresso specificati.
Tutti i rimborsi dovranno essere deliberati in via
preventiva e nella loro determinazione dovrà
tenersi conto della dignità della rappresentanza.Nel
rispetto dei criteri di economicità e di previsione
di bilancio.
Articolo
22
Per
tutto quanto quello non previsto dal presente statuto
valgono le norme del Codice Civile se applicabili.