La
circolare Ministeriale non interviene a regolamentare
l’ipotesi di risoluzione del contratto da
parte di uno solo dei contraenti, lasciando all’autonomia
delle parti la disciplina di questo delicato aspetto.
Si possono ipotizzare diverse soluzioni per il recesso
dal contratto da parte di un lavoratore:
a)
risoluzione del contratto anche per l’altro
contraente, in quanto il contratto di job sharing
è stato assunto in solido dai due (o più)
contraenti. Nel caso di silenzio del contratto,
questa appare l’ipotesi da accogliere;
b)
prosecuzione del rapporto con l’altro contraente.
Questo implica la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato e non più di job sharing,
al fine di coprire tutte le ore previste dal precedente
contratto. È ipotizzabile anche una prosecuzione
a tempo parziale, con orario pari alla percentuale
assegnata al lavoratore rimasto. In ogni caso, questa
soluzione richiede il consenso di entrambe le parti,
che può essere dato in sede di stipulazione
del contratto di job sharing, inserendo un’apposita
clausola che disciplini questo aspetto;
c)
prosecuzione del rapporto con l’altro contraente,
a patto che le parti individuino un altro soggetto
in sostituzione del contraente che ha recesso il
contratto. Anche in questo caso è richiesto
il consenso di entrambe le parti.