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Job Sharing

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La circolare Ministeriale non interviene a regolamentare l’ipotesi di risoluzione del contratto da parte di uno solo dei contraenti, lasciando all’autonomia delle parti la disciplina di questo delicato aspetto. Si possono ipotizzare diverse soluzioni per il recesso dal contratto da parte di un lavoratore:

a) risoluzione del contratto anche per l’altro contraente, in quanto il contratto di job sharing è stato assunto in solido dai due (o più) contraenti. Nel caso di silenzio del contratto, questa appare l’ipotesi da accogliere;

b) prosecuzione del rapporto con l’altro contraente. Questo implica la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e non più di job sharing, al fine di coprire tutte le ore previste dal precedente contratto. È ipotizzabile anche una prosecuzione a tempo parziale, con orario pari alla percentuale assegnata al lavoratore rimasto. In ogni caso, questa soluzione richiede il consenso di entrambe le parti, che può essere dato in sede di stipulazione del contratto di job sharing, inserendo un’apposita clausola che disciplini questo aspetto;

c) prosecuzione del rapporto con l’altro contraente, a patto che le parti individuino un altro soggetto in sostituzione del contraente che ha recesso il contratto. Anche in questo caso è richiesto il consenso di entrambe le parti.



      
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