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INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
E SANZIONI DISCIPLINARI

Anche queste importanti problematiche non sono contemplate nella circolare ministeriale. In caso di inadempienze contrattuali, quali ritardi nell’inizio del lavoro, assenze ingiustificate e abbandono ingiustificato del posto di lavoro, in virtù del legame fiduciario che lega di due coobbligati, è imputabile ad entrambi i lavoratori. Diversa interpretazione deve essere invece accolta in merito all’applicazione di sanzioni disciplinari, le quali sono imputabili unicamente al lavoratore responsabile delle stesse. L’applicazione di una sanzione disciplinare non può però ricadere negativamente sul datore di lavoro il quale, in caso sanzione comminata nella forma di sospensione dal lavoro, può legittimamente pretendere dall’altro coobbligato l’adempimento dell’intera obbligazione. Nel caso di licenziamento disciplinare, valgono le considerazioni viste per la risoluzione del contratto.



      
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