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INADEMPIMENTI
CONTRATTUALI
E SANZIONI DISCIPLINARI
Anche
queste importanti problematiche non sono contemplate
nella circolare ministeriale. In caso di inadempienze
contrattuali, quali ritardi nell’inizio del
lavoro, assenze ingiustificate e abbandono ingiustificato
del posto di lavoro, in virtù del legame
fiduciario che lega di due coobbligati, è
imputabile ad entrambi i lavoratori. Diversa interpretazione
deve essere invece accolta in merito all’applicazione
di sanzioni disciplinari, le quali sono imputabili
unicamente al lavoratore responsabile delle stesse.
L’applicazione di una sanzione disciplinare
non può però ricadere negativamente
sul datore di lavoro il quale, in caso sanzione
comminata nella forma di sospensione dal lavoro,
può legittimamente pretendere dall’altro
coobbligato l’adempimento dell’intera
obbligazione. Nel caso di licenziamento disciplinare,
valgono le considerazioni viste per la risoluzione
del contratto.
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