Art.
35 - Lavoro ripartito.
1.
Il contratto di lavoro ripartito è
il contratto con il quale 2 o più lavoratori
assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa
subordinata.
2.
Il contratto, stipulato in forma scritta,
deve indicare la misura percentuale e la collocazione
temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile
o annuale che si prevede venga di massima svolto
da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando
la possibilità per gli stessi lavoratori
di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento,
la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione
dell'orario di lavoro.
3.
La retribuzione verrà conseguentemente
corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione
alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
4.
I lavoratori devono informare preventivamente
il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno
di essi.
5.
Gli accordi individuali dovranno prevedere
la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento
dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori
solidalmente obbligati.
6.
Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro
comunicheranno all'Ente bilaterale il numero dei
contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno
precedente, utilizzando il modello appositamente
predisposto dall'Ente stesso.
7.
Agli effetti contributivi entrambi i rapporti saranno
considerati assimilati a tempo parziale, così
come previsto all'art. 5, comma 3, lett. c), DL
30.10.84 n. 726, convertito con modificazioni in
legge 19.12.84 n. 863, e confermato dalla Circolare
del Ministero del lavoro 7.4.98 n. 43.Dichiarazione
a verbale. Le parti, in considerazione del carattere
di novità presentato dalla disciplina del
lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale,
s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione
del rinnovo del CCNL.