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CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO

Art. 35 - Lavoro ripartito.

1. Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.

2. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga di massima svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione dell'orario di lavoro.

3. La retribuzione verrà conseguentemente corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

4. I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno di essi.

5. Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.

6. Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all'Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.

7. Agli effetti contributivi entrambi i rapporti saranno considerati assimilati a tempo parziale, così come previsto all'art. 5, comma 3, lett. c), DL 30.10.84 n. 726, convertito con modificazioni in legge 19.12.84 n. 863, e confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro 7.4.98 n. 43.Dichiarazione a verbale. Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.



      
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