Al
fine di puntualizzare la posizione dello scrivente
Ministero in ordine ad una serie di quesiti formulati
da vari Uffici periferici circa l'ammissibilità,
alla stregua della normativa vigente, di un contratto
di lavoro subordinato con il quale due o più
lavoratori si assumano in solido l'adempimento di
una unica obbligazione lavorativa (c.d. "lavoro
a coppia" o, secondo la terminologia invalsa
nella prassi di altri Paesi, job sharing) si ritiene
di dover fornire i seguenti chiarimenti. Giova precisare,
in via preliminare, che il lavoro ripartito, sorto
negli Stàti Uniti sul finire degli anni Sessanta
e ora espressamente tipizzato dalla legislazione
di alcuni Paesi Europei, è riconducibile
alla tendenza, che va sempre più affermandosi
anche nel nostro mercato del lavoro, di modernizzare
la normativa in materia di regimi di orario, rimodulando
progressivamente i tempi di lavoro. Questa peculiare
forma di lavoro si presenta infatti come uno strumento
di flessibilizzazione dell'orario di lavoro che
appare proficuo sia per le imprese, posto che garantisce
normalmente una maggiore intensità e produttività
del lavoro riducendo gli effetti delle assenze,
sia per gli stessi lavoratori, a cui viene contrattualmente
garantita una ulteriore possibilità di gestione
dei tempi di vita (esigenze familiari, di studio,
etc.) e dei tempi di lavoro. La figura del lavoro
ripartito non ha ancora trovato una compiuta e specifica
regolamentazione nel nostro ordinamento; tuttavia,
a parere dello scrivente Ministero, la mancanza
di una legge non pregiudica affatto la legittimità
del ricorso a questo schema negoziale per talune
particolari categorie di lavoratori, purché
naturalmente non si tratti di un mero espediente
per aggirare la normativa vigente del lavoro subordinato
in generale e del lavoro a tempo parziale in particolare.
Non esistono, infatti, norme di legge o principi
generali della materia contrattuale che precludano,
esplicitamente o implicitamente, la possibilità
per due o più lavoratori di assumere in solido
un' unica obbligazione lavorativa subordinata. Nessuno
ostacolo, in particolare, può essere ricollegato
al carattere essenzialmente personale della prestazione
lavorativa: pur in presenza del vincolo fiduciario
che caratterizza la figura in esame, ogni lavoratore
resta infatti personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento dell'intera obbligazione, anche
se la stessa si può poi estinguere, ratione
temporis, in virtù dell'adempimento di uno
solo dei due coobbligati. Vero è che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 210 del 4-11 maggio
1992, ha escluso l'ammissibilità di contratti
di lavoro a tempo parziale nei quali la distribuzione,
e cioè la collocazione temporale della prestazione
ridotta, non sia stata predeterminata con riferimento
ai parametri temporali, con ciò stesso escludendo
così l'ammissibilità di qualunque
clausola di "flessibilità" o "elasticità"
dell'orario di lavoro (vedi in tal senso quanto
rilevato dallo scrivente nella circolare n. 37 del
2/4/1993). Ma è anche vero che il contratto
di lavoro ripartito deve essere chiaramente distinto
dal contratto di lavoro a tempo parziale di cui
all'art. 5 della Legge n. 863/1984: il contratto
de quo non può essere, infatti, semplicemente
considerato come originante da due distinti rapporti
di lavoro a tempo parziale, posto che in questo
caso ogni lavoratore è in solido obbligato
per l'intero della prestazione lavorativa dedotta
in contratto. In mancanza di una auspicabile regolamentazione
della fattispecie da parte della contrattazione
collettiva nazionale e aziendale, la disciplina
del lavoro ripartito sarà dunque rimessa
all'autonomia negoziale delle parti, ferma restando
in ogni caso l'applicabilità della normativa
generale del rapporto di lavoro subordinato, per
quanto non incompatibile con la particolare natura
del rapporto de quo. A parere dello scrivente Ministero,
per evitare sospetti di elusione della normativa
vigente del diritto di lavoro, nel contratto di
lavoro ripartito andranno indicati la misura percentuale
e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga
svolto da ciascuno dei due lavoratori, ferma restando
la possibilità per gli stessi lavoratori
di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento,
la sostituzione ovvero la modificazione consensuale
della distribuzione dell'orario di lavoro. Conseguentemente,
la retribuzione verrà corrisposta a ciascun
lavoratore in proporzione alla quantità di
lavoro effettivamente prestato. Ai fini della possibilità
di certificare le assenze, i lavoratori devono informare
preventivamente il datore di lavoro sull'orario
di lavoro di ciascuno dei due lavoratori con cadenza
almeno settimanale. In ogni caso, salva diversa
pattuizione, il datore legittimamente pretenderà
l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da
ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione generale
e obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, dell'indennità di malattia
e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale
e delle relative contribuzioni connesse alla durata
giornaliera, settimanale, mensile o annuale della
prestazione lavorativa i due lavoratori contitolari
del contratto non potranno che essere considerati
"assimilati" ai lavoratori a tempo parziale.
Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà
tuttavia effettuato non preventivamente ma mese
per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito
dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa
in modo da poterne calcolare con precisione l'esatto
ammontare per ciascun lavoratore. IL MINISTRO: PROF.TIZIANO
TREU
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO Divisione
V Prot. N. 5\26128\ LAV.COPP. 7 aprile 1998 CIRCOLARE
N. 43\98 OGGETTO:
Chiarimenti
in merito al c.d. contratto di lavoro ripartito
- job sharing. Direzioni Regionali e Provinciali
del Lavoro Settore Politiche del Lavoro Direzioni
Regionali e Provinciali del Lavoro Servizio Ispezioni
Lavoro
Alle
Agenzie Regionali per l'Impiego Al Gabinetto del
Ministro Ai Sottosegretari di Stato Al Servizio
Centrale ULMO Al Servizio Centrale
Ispettorati
del Lavoro Alle Direzioni Generali - Divisioni I
All' U.C.O.F.P.L. Divisione I Alla Regione Siciliana
- Assessorato al lavoro e P.S.
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione del Lavoro
Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato
al Lavoro Alla Regione Autonoma del Friuli Venezia
Giulia Agenzia
Regionale
del Lavoro Via Giulia 75/1 - Trieste LORO SEDI