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Job Sharing

CARATTERISTICHE CONTRATTO

Il contratto di job sharing, vista sua particolarità, richiede la forma scritta. In esso deve essere indicata la ripartizione, in percentuale, dell’orario di lavoro fra i lavoratori interessati, con riferimento al giorno, settimana, mese o anno, anche se è data loro la facoltà di modificare in qualsiasi momento detta percentuale.
Questa facoltà, in aggiunta all’obbligazione in solido dei contraenti, contribuisce a differenziare in maniera sostanziale il contratto di lavoro ripartito dal contratto di lavoro part-time (per il quale la Corte Costituzionale, con sentenza n.210/92, ha escluso l’ammissibilità delle cosiddette clausole elastiche). I lavoratori devono informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, della distribuzione dell’orario di lavoro. In caso di assenza di uno dei contraenti, il datore di lavoro può prederete legittimamente dall’altro l’adempimento dell’intera prestazione.
La contrattazione individuale o collettiva può comunque disciplinare questo aspetto con modalità differenti. Niente dice la circolare con riferimento al caso di un lavoratore coobbligato assente per malattia o infortunio.
È possibile ipotizzare due soluzioni per questo aspetto: 1) il datore di lavoro non è legittimato a pretendere la prestazione dall’altro contraente, in quanto la causa dell’assenza non è a lui imputabile (art.1218 c.c.), così come avviene nella legislazione tedesca(dove la sostituzione è ammessa solo in casi di necessità ed urgenza); 2) in virtù dell’obbligazione solidale, l’altro contraente è tenuto a completare l’orario di lavoro, così come stabilito ad esempio in un verbale di accordo del 13 aprile 1999 siglato da Unindustria,CISL- CIGL a Treviso. In questo caso sarebbe opportuno prevedere una maggiorazione retributiva per l’orario eccedente quello previsto dalle percentuali contrattuali per il singolo lavoratore.



      
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