|
CARATTERISTICHE
CONTRATTO
Il
contratto di job sharing, vista sua particolarità,
richiede la forma scritta. In esso deve essere indicata
la ripartizione, in percentuale, dell’orario
di lavoro fra i lavoratori interessati, con riferimento
al giorno, settimana, mese o anno, anche se è
data loro la facoltà di modificare in qualsiasi
momento detta percentuale.
Questa facoltà, in aggiunta all’obbligazione
in solido dei contraenti, contribuisce a differenziare
in maniera sostanziale il contratto di lavoro ripartito
dal contratto di lavoro part-time (per il quale
la Corte Costituzionale, con sentenza n.210/92,
ha escluso l’ammissibilità delle cosiddette
clausole elastiche). I lavoratori devono informare
il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale,
della distribuzione dell’orario di lavoro.
In caso di assenza di uno dei contraenti, il datore
di lavoro può prederete legittimamente dall’altro
l’adempimento dell’intera prestazione.
La contrattazione individuale o collettiva può
comunque disciplinare questo aspetto con modalità
differenti. Niente dice la circolare con riferimento
al caso di un lavoratore coobbligato assente per
malattia o infortunio.
È possibile ipotizzare due soluzioni per
questo aspetto: 1) il datore di lavoro non è
legittimato a pretendere la prestazione dall’altro
contraente, in quanto la causa dell’assenza
non è a lui imputabile (art.1218 c.c.), così
come avviene nella legislazione tedesca(dove la
sostituzione è ammessa solo in casi di necessità
ed urgenza); 2) in virtù dell’obbligazione
solidale, l’altro contraente è tenuto
a completare l’orario di lavoro, così
come stabilito ad esempio in un verbale di accordo
del 13 aprile 1999 siglato da Unindustria,CISL-
CIGL a Treviso. In questo caso sarebbe opportuno
prevedere una maggiorazione retributiva per l’orario
eccedente quello previsto dalle percentuali contrattuali
per il singolo lavoratore.
|
|
|
La
Foto |
|
|