IL
TESTO DELLA LEGGE 626/94
ART.1
Campo di applicazione
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori
di attività privati o pubblici.
2.
Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia e dei
servizi di protezione civile, le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni loro proprie, individuate con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e della funzione pubblica.
3.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con
i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
ART.
2
Definizioni
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a)
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, e gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori
di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali. Sono altresì equiparati
gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari,
e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici;
b)
datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica
o soggetto pubblico che è titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità
dell'impresa ovvero dello stabilimento;
c)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d)
medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o specializzazione equipollente;
2)
docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del Decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso
di attitudini e capacità adeguate;
f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute.
ART.
3
Misure generali di tutela
1.
Le misure generali per la protezione della salute
e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò
non è possibile, loro riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso
che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso
con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;
n)
misure igieniche;
o)
misure di protezione collettiva ed individuale;
p)
misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
t)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
ART.
4
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto
1.
Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza
delle misure generali di tutela previste dall'art.
3 e, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
deve valutare, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a)
una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate in conseguenza della valutazione
di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature
di protezione utilizzate;
c)
il programma di attuazione delle misure di cui alla
lettera b).
3.
Il documento è custodito presso l'azienda
ovvero unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio
di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile
o incarica persone o servizi esterni all'azienda,
e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
5.
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto
che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività
indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed
in particolare:
a)
designano i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
e di pronto soccorso;
b)
aggiornano le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza
del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi
di protezione;
e)
prendono le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f)
richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme e delle disposizioni aziendali in materia
di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi
ed individuali messi a loro disposizione;
g)
richiedono l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
h)
adottano le misure per il controllo per le situazioni
di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informano il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
l)
si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
m)
permettono ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della
salute;
n)
prendono appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possono causare rischi
per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o)
tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello
dell'evento. Nel registro sono annotati il nome,
il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente
al modello approvato con decreto del
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente di cui all'articolo
394 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul
luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
p)
consultano il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere
b), c) e d);
q)
adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché
per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui
al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma
2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7.
La valutazione di cui al comma 1 ed il documento
di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione
di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
il datore di lavoro consegna al lavoratore copia
della cartella sanitaria e di rischio.
9.
Per le piccole e medie aziende, con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dellartigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura
dell'attività e alle dimensioni dell'azienda,
ad eccezione delle attività industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali
termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari,
delle aziende estrattive e altre attività
minerarie, delle aziende per la fabbricazione e
il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
sono definiti:
a)
procedure standardizzate per gli adempimenti documentali
di cui al presente articolo;
b)
i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto
dei compiti di prevenzione e protezione oltre i
limiti di addetti di cui all'allegato I;
c)
i casi in cui è possibile la riduzione ad
una sola volta all'anno della visita, di cui all'art.
17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorché si modificano
le situazioni di rischio.
10.
Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
ART.
5
Obblighi dei lavoratori
1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2.
In particolare i lavoratori:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
e)
non rimuovono o modificano senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
f)
non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
g)
si sottopongono ai controlli sanita-
ri
previsti nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti
gli obblighi imposti dall'autorità competente
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori durante il lavoro.
ART.
6
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori
e degli installatori
1.
I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di protezione rispondenti
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella
legislazione vigente.
2.
Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione
in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature
di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione
vigente.
3.
Gli installatori e montatori di impianti, macchine
o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme
di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la
parte di loro competenza.
ART.
7
Contratto di appalto o contratto d'opera
1.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera
di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività;
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3.
Il datore di lavoro promuove il coordinamento di
cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si
estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
ART.
8
Servizio di prevenzione e protezione
1.
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di
lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione
e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2.
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più
persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3.
I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in
numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4.
Il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione
di prevenzione e protezione.
5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti e laboratori nucleari;
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
dipendenti;
f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
dipendenti.
6.
Se la capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
sono insufficienti, il datore di lavoro può
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7.
Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a
favore della quale è chiamato a prestare
la propria opera, anche con riferimento al numero
degli operatori.
8.
Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate.
9.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità
e procedure, per la certificazione dei servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni egli non è per questo liberato
dalla propria responsabilità in materia.
11.
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del
lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale
comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a)
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b)
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c)
il curriculum professionale.
ART.
9
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art.
4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d)
a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.
21.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione
e protezione informazioni in merito a:
a)
la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)
i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e)
le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione
e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto.
4.
Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
ART.
10
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi nonché di prevenzione incendi
e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi
della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso
di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni
dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di
vigilanza competente per territorio:
a)
una dichiarazione attestante la capacità
di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b)
il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
c)
una relazione sull'andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
ART.
11
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi
1.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano più di 15 dipendenti, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c)
il medico competente ove previsto;
d)
il rappresentante per la sicurezza.
2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a)
il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c)
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute.
3.
La riunione ha altresì luogo in occasione
di eventuali significative variazioni delle condizioni
di esposizione al rischio, compresa la programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di
cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione
di di una apposita riunione.
5.
il datore di lavoro, anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è
tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
ART.
12
Disposizioni generali
1.
Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma
5, lett. q), il datore di lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza,
b)
designa i lavoratori incaricati di attuare le misure
di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi,
lotta antincendi e gestione dell'emergenza;
c)
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti
ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinché i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato
che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e)
prende i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave
ed immediato per la propria sicurezza ovvero per
quella di altre persone e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle
sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2.
Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovverodell'unità produttiva.
3.
I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre
di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
ART.
13
Prevenzione incendi
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione al tipo di attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio,
adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti:
a)
criteri diretti ad individuare:
1)
misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2)
misure precauzionali di esercizio;
3)
metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4)
criteri per la gestione delle emergenze;
b)
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione
e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi
i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2.
Per il settore minerario il decreto di cui al comma
1 è adottato dai Ministri dell'interno del
lavoro e previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dellartigianato.
ART.
14
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato
1.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, si allontana
dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa,
non può subire pregiudizio alcuno e deve
essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato
è nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, prende misure
per evitare le conseguenze di tale pericolo, non
può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
ART.
15
Pronto soccorso
1.
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sentito il
medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo
i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
dei provvedimenti di cui al comma 1.
3.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di
pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati, in relazione
alla natura dell'attività, al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della funzione pubblica
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente e il
Consiglio superiore di sanità.
4.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
ART.
16
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1.
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2.
La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata
dal medico competente e comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica.
3.
Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati
al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
ART.
17
Il medico competente
1.
Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
16;
c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione
a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera
b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h)
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e
dei pareri di competenza;
i)
fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso
di
cui all'art. 15;
m)
collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2.
Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
3.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima
un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto
il datore di lavoro e il lavoratore.
4.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca
del giudizio stesso.
5.
Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a)
dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b)
libero professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
6.
Qualora il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e
gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei suoi compiti.
7.
Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l'attività di medico competente
ai sensi del comma 5, lettera a), qualora esplichi
attività di vigilanza.
ART.
18
Rappresentante per la sicurezza
1.
In tutte le aziende, o unità produttive,
è eletto o designato il rappresentante per
la sicurezza.
2.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano
sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza può essere
individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può
essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali, così come
definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con
più di 15 dipendenti il rappresentate per
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto
dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4.
Il numero, le modalità di designazione o
di elezione del rappresentante per la sicurezza,
nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5.
In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi
dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per
la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 1 è il seguente:
a)
1 rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
b)
3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
unità produttive.
7.
Le modalità e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
ART.
19
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1.
Il rappresentante per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b)
è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c)
è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione, all'attività
di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori;
d)
è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore
a quella prevista dall'art. 22;
h)
promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art.
11;
m)
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e
delle facoltà riconosciutegli.
3.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4.
Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti
si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
5.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al
registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.
4, comma 5, lett. o).
ART.
20
Organismi paritetici
1.
A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti
dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima
istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali,
di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.
ART.
21
Informazione dei lavoratori
1.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a)
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b)
le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c)
i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
d)
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente
e dalle norme di buona tecnica;
e)
le procedure che riguardano il pronto soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e il medico competente;
g)
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3.
ART.
22
Formazione dei lavoratori
1.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano
che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza
e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2.
La formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza
di nuovi rischi.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a
una formazione particolare in materia di salute
e sicurezza, concernente la normativa in materia
di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo
e prevenzione dei rischi stessi.
5.
Il lavoratore incaricato dell'attività di
pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione
dei lavoratori deve essere adeguatamente formato.
6.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici di cui allart. 20,
durante l'orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
7.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.
10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni
e della tipologia delle imprese.
ART.
23
Vigilanza
1.
La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
è svolta dalla unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per
il settore minerario, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2.
Per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione
e sicurezza della unità sanitaria locale
competente per territorio.
3.
Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
ART.
24
Informazione, consulenza, assistenza
1.
Le regioni, il Ministero dell'interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici,
il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano
di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono
attività di informazione, consulenza e assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2.
L'attività di consulenza non può essere
prestata dai soggetti che svolgono attività
di controllo e di vigilanza.
ART.
25
Coordinamento
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri al fine di assicurare unità
e omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
ART
26
Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro
1.
L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente: "Art. 393 (Costituzione della commissione):
1.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituita una commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è
così composta da:
a)
cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati 1 in ingegneria,
1 in medicina e chirurgia e 1 in chimica o fisica;
b)
il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c)
un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d)
un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri:
sanità; industria, commercio ed artigianato;
interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole,
alimentari e forestali; ambiente;
e)
sei rappresentanti delle regioni e province autonome
designati dalla conferenza Stato-Regioni.
f)
un rappresentante dei seguenti organismi:
-Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro;
-Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
-Consiglio
nazionale ricerche;
-UNI;
-CEI;
-Agenzia
nazionale protezione ambiente;
g)
quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h)
quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i)
un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
2.
Per ogni rappresentante effettivo è designato
un membro supplente.
3.
All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione.
4.
La commissione può chiamare a far parte dei
comitati di cui al comma 3 persone particolarmente
esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università e degli enti
di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5.
Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione
sono disimpegnate da due funzionari del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6.
I componenti della commissione consultiva permanente
e i segretari sono nominati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su designazione
degli organismi competenti durano in carica tre
anni.".
2.
L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente: "Art. 394 (compiti della commissione):
1.
La commissione consultiva permanente ha il compito
di:
a)
esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro
e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b)
formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente e per il suo coordinamento
con altre disposizioni concernenti la sicurezza
e la protezione della salute dei lavoratori nonché
per il coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
c)
esaminare le problematiche evidenziate dai comitati
regionali sulle misure preventive e di controllo
dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d)
proporre linee guida applicative della
normativa
di sicurezza;
e)
esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente
tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a
livello nazionale;
f)
esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
g)
esprimere parere sulle richieste di deroga previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 77;
h)
esprimere parere sul riconoscimento di conformità
alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei
lavoratori di norme tecniche;
i)
esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni
impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio
della vigilanza, sulle attività comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi
dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge
19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità
di cui all'art. 402;
l)
esprimere parere, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del Ministero
della sanità o delle regioni, su qualsiasi
questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla
protezione della salute dei lavoratori.
2.
La relazione di cui al comma precedente, lettera
a), è resa pubblica ed è trasmessa
alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti
delle regioni. La commissione, per l'espletamento
dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere
indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, effettuare
sopralluoghi.".
3.
L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.
ART
27
Comitati regionali di coordinamento
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti
nella materia della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità
di interventi e il necessario raccordo con la commissione
consultiva permanente .
2.
Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate
per i pareri di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
ART.
28
Adeguamenti al progresso tecnico
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
a)
è riconosciuta la conformità alle
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
in attività lavorative comportanti rischi
elevati e di nuove tecnologie;
b)
si dà attuazione alle direttive in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro della Comunità europea per le parti
in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico di altre direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale;
c)
si provvede all'adeguamento della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente
decreto in relazione al progresso tecnologico.
ART.
29
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
1.
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente
i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici .
2.
L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente
di servizio per assicurare il necessario coordinamento
in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi
di prevenzione eassicurativi, e di studiare e proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il
fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3.
I criteri per la raccolta ed elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
da infortunio durante l'attività lavorativa
sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i
parametri per la classificazione dei casi di infortunio,
ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza
e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati i criteri integrativi di quelli di cui
al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5.
I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle
informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate
al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
ART.
30
Definizioni
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente titolo si intendono per luoghi di
lavoro:
a)
i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area
della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a)
ai mezzi di trasporto;
b)
ai cantieri temporanei o mobili;
c)
alle industrie estrattive;
d)
ai pescherecci;
e)
ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di
una impresa agricola o forestale, ma situati fuori
dall'area edificata dell'azienda.
3.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti,
le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi
di lavoro sono specificate nell'allegato II.
4.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori
di handicap.
5.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare,
per le porte, le vie di circolazione, le scale,
le docce, i gabinetti e i posti di lavori utilizzati
od occupati direttamente da lavoratori portatori
di handicap.
6.
La disposizione di cui al comma 4 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima
del 1º gennaio 1993, ma debbono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene
personale.
ART.
31
Requisiti di sicurezza e di salute
1.
Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni
di sicurezza e salute di cui al presente titolo
entro il 1º gennaio 1996.
ART.
32
Obblighi del datore di lavoro
1.
Il datore di lavoro provvede affinché:
a)
le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica
e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare
la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
d)
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del lorofunzionamento.
ART.
33
Adeguamenti di norme
1.
L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente: "Art. 13 (Vie e uscite di emergenza).
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso
che consente alle persone che occupano un edificio
o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b)
uscita di emergenza: passaggio che immette in un
luogo sicuro;
c)
luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati
dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
2.
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere
sgombre e consentire di raggiungere il più
rapidamente possibile un luogo sicuro.
3.
In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono
poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza
da parte dei lavoratori.
4.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle
vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate
alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro
ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature
in essi installate, nonché al numero massimo
di persone che possono essere presenti in detti
luoghi.
5.
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza
minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla
normativa vigente in materia antincendio.
6.
Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte,
queste devono essere apribili nel verso dell'esodo
e, qualora siano chiuse devono poter essere aperte
facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso
di emergenza.
7.
Le porte delle uscite di emergenza non devono essere
chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati
dall'autorità competente.
8.
Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito
è vietato adibire, quali porte delle uscite
di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte
scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse
centrale.
9.
Le vie e le uscite di emergenza nonché le
vie di circolazione e le porte che vi danno accesso
non devono essere ostruite da oggetti in modo da
poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10.
Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate
da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni
vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11.
Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione
devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza
di intensità sufficiente, che entri in funzione
in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12.
Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente
per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori
superiore a 25, e in ogni caso quando le lavorazioni
e i materiali ivi utilizzati presentino pericoli
di esplosione o di incendio e siano adibiti nello
stesso locale più di 5 lavoratori, devono
avere almeno due scale distinte di facile accesso.Per
gli edifici già costruiti si dovrà
provvedere in conformità, quando non ne esista
l'impossibilità accertata dall'organo di
vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le
misure e cautele ritenute più efficienti.
13.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima
del 1º gennaio 1993 non si applica la disposizione
contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere
un numero sufficiente di vie e uscite di emergenza.".
2.
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
del 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito
dal seguente: "Art. 14 (Porte e portoni).
1.
Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2.
Quando in un locale le lavorazioni e i materiali
comportino rischi di esplosione e di incendio e
siano adibiti alle attività che si svolgono
nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno
una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile
nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di
m 1,20.
3.
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse
da quelle previste al comma 2, la larghezza minima
delle porte è la seguente:
a)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m
0,90;
b)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50,
il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo;
c)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100,
il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente
larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe
nel verso dell'esodo;
d)
quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente
ivi occupati siano in numero superiore a 100, in
aggiunta alle porte previste alla lettera c) il
locale deve essere dotato di almeno 1 porta che
si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima
di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi
occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati
limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4.
Il numero complessivo delle porte di cui al comma
3 può anche essere minore, purché
la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5.
Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza
in meno del 5% (cinque per cento).
6.
Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza
di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 13, comma 5.
7.
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino
non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche
a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando
non esistano altre porte apribili verso l'esterno
del locale.
8.
Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente
alla circolazione dei veicoli devono esistere, a
meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte
per la circolazione dei pedoni che devono essere
segnalate in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
9.
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono
essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10.
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
11.
Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte
e dei portoni non sono costituite da materiali di
sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori
possano rimanere feriti in caso di rottura di dette
superfici, queste devono essere protette contro
lo sfondamento.
12.
Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema
di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle
guide o di cadere.
13.
Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto
devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di ricadere.
14.
Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili e accessibili
e poter essere aperti anche manualmente, salvo che
la loro apertura possa avvenire automaticamente
in caso di mancanza di energia elettrica.
15.
Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza
devono essere contrassegnate in maniera appropriata
con segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni
momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16.
Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte
devono poter essere aperte.
17.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima
del 1º gennaio 1993 non si applicano le disposizioni
dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli
adibiti a deposito devono essere provvisti di porte
di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10
e che siano in numero non inferiore ad una per ogni
50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa tra 10 e 50. Il numero delle porte può
anche essere minore, purché la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.".
3.
L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente: "Art. 8 (Vie di circolazione, zone
di pericolo, pavimenti e passaggi).
1.
Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse
e banchine e rampe di carico, devono essere situate
e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli
possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza
e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione
non corrano alcun rischio.
2.
Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione
per persone ovvero merci dovrà basarsi sul
numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3.
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati
mezzi di trasporto, dovrà essere prevista
per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4.
Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare a una distanza sufficiente da porte, portoni,
passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5.
Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali
lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori,
il tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato.
6.
Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo
in funzione della natura del lavoro e presentano
rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute
d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi
per impedire che i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
7.
Devono essere prese misure appropriate per proteggere
i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di
pericolo.
8.
Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
9.
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche
o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento e il transito
delle persone e dei mezzi di trasporto.
10.
I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati
da materiali che ostacolino la normale circolazione.
11.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli
fissi o mobili che costituiscono un pericolo per
i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
4.
L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituita dalla seguente: "Titolo II - Disposizioni
particolari"
5.
Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le
parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende"
è soppressa la parola "industriali".
6.
L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi).
1.
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario
far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro
e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i
lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità
sufficiente.
2.
Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso
deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale
guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò è necessario per salvaguardare
la salute dei lavoratori.
3.
Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria
o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare
in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti
d'aria fastidiosa.
4.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare
un pericolo immediato per la salute dei lavoratori
dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve
essere eliminato rapidamente.".
7.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Temperatura dei locali).
1.
La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati
e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori
si deve tener conto dell'influenza che possono esercitare
sopra di essa il grado di umidità e il movimento
dell'aria concomitanti.
3.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali
per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso deve
essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
4.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono
essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo
dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di
attività e della natura del luogo di lavoro.
5.
Quando non sia convenienti modificare la temperatura
di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa
dei lavoratori contro le temperature troppo alte
o troppo basse mediante misure tecniche localizzate
o mezzi personali di protezione.".
8.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Illuminazione naturale e artificiale
dei luoghi di lavoro).
1.
I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentano un'illuminazione artificiale adeguata
per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
dei lavoratori.
2.
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro
e delle vie di circolazione devono essere installati
in modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3.
I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale, devono disporre di un'illuminazione
di sicurezza di sufficiente intensità.
4.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in
buone condizioni di pulizia e di efficienza.".
9.
L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre
e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili,
banchina e rampe di carico).
1.
A meno che non sia richiesto diversamente dalle
necessità della lavorazione, è vietato
adibire a lavori continuativi i locali chiusi i
che non rispondano alle seguenti condizioni:
a)
essere ben difesi contro gli agenti atmosferici,
e provvisti di un isolamento termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività
fisica dei lavoratori;
b)
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio
d'aria;
c)
essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d)
avere le superfici dei pavimenti, delle pareti,
dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse
per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2.
I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi, devono
essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
3.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano
sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita e impermeabile
e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i
liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli
di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere
munito in permanenza di palchetti o di graticolato,
se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5.
Qualora non ostino particolari condizioni tecniche,
le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta
chiara.
6.
Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare
le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione,
devono essere chiaramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza ovvero essere separate
dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione
succitati, in modo tale che i lavoratori non possano
entrare in contatto con le pareti, né essere
feriti qualora esse vadano in frantumi.
7.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati
dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti
essi devono essere posizionati in modo da non costituire
un pericolo per i lavoratori.
8.
Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi
che consentano la loro pulitura senza rischi per
i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché
per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno
a esso.
9.
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto
se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire
il lavoro in tutta sicurezza.
10.
Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare
in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari
dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili
e accessibili.
11.
Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate
alle dimensioni dei carichi trasportati.
12.
Le banchine di carico devono disporre di almeno
un'uscita. Ove sia tecnicamente possibile, le banchine
di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono
disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
13.
Le rampe di carico devono offrire una sicurezza
tale da evitare che i lavoratori possano cadere.".
10.
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Locali di riposo).
1.
Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività,
lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre
di un locale di riposo facilmente accessibile.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando il personale lavora in uffici o in analoghi
locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità
di riposo durante la pausa.
3.
I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti
ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili
con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4.
Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate
per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti
del fumo.
5.
Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente
e frequentemente e non esistono locali di riposo,
devono essere messi a disposizione del personale
altri locali affinché questi possa soggiornarvi
durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui
la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga.
In detti locali è opportuno prevedere misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro
gli inconvenienti del fumo.
6.
L'organo di vigilanza può prescrivere che,
anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro
dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere
ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale
esecuzione di lavoro.
7.
Le donne incinte e le madri che allattano devono
avere la possibilità di riposarsi in posizione
distesa e in condizioni appropriate.".
11.
L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario).
1.
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono
essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici
e quando per ragioni di salute o di decenza non
si possa loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2.
Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due
sessi e convenientemente arredati.
3.
I locali destinati a spogliatoio devono avere una
capacità sufficiente, essere possibilmente
vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben
difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione
fredda e muniti di sedili.
4.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature
che consentano a ciascun lavoratore di chiudere
a chiave i propri indumenti durante il tempo di
lavoro.
5.
Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti
in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché
in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive
o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per
gli indumenti da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
6.
Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore
deve poter disporre delle attrezzature di cui al
comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".
12.
Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 sono sostituiti
dai seguenti: "Art. 37 (Docce e lavabi).
1.
Docce sufficienti e appropriate devono essere messe
a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigano.
2.
Devono essere previsti locali per le docce separati
per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce o i lavabi o gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
3.
I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti
per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi
senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4.
Le docce devono essere dotate di acqua corrente
calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
5.
Devono essere previsti lavabi separati per uomini
e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi,
qualora ciò sia necessario per motivi di
decenza.
Art.
39
(Gabinetti e lavabi).
1.
I lavoratori devono disporre, in prossimità
dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,
degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali
speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti
e di lavabi, per acqua corrente calda, se necessario,
e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati.".
13.
L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente: "Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio
e luoghi di lavoro esterni).
1.
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali
in dipendenza dell'attività lavorativa.
2.
Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici,
devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3.
I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri
luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati
dai lavoratori durante le loro attività devono
essere concepiti in modo tale che la circolazione
dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo
sicuro.
4.
Le disposizioni di cui allart. 7 e le disposizioni
sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono
altresì applicabili alle vie di circolazione
principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi,
alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonché alle banchine di carico.
5.
Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone
di pericolo si applicano per analogia ai luoghi
di lavoro esterni.
6.
I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del
giorno non è sufficiente.
7.
Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente
possibile, in modo tale che i lavoratori:
a)
sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se
necessario, contro la caduta di oggetti;
b)
non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti
esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c)
possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro
in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d)
non possono scivolare o cadere.".
14.
Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ART.
34
Definizioni
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per:
a)
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato a essere usato durante
il lavoro;
b)
uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego,
il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c)
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimità di un'attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
ART.
35
Obblighi del datore di lavoro
1.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero
adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza
e della salute.
2.
Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte.
3.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro
il datore di lavoro prende in considerazione:
a)
le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b)
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c)
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
4.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano:
a)
installate in conformità alle istruzioni
del fabbricante;
b)
utilizzate correttamente;
c)
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art.
36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso.
5.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di
lavoro si assicura che:
a)
l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato
a lavoratori all'uopo incaricati;
b)
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione,
il lavoratore interessato sia qualificato in maniera
specifica per svolgere tali compiti.
ART.
36
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
1.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di tutela della sicurezza
e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2.
Nulla è innovato nel regime giuridico che
regola le operazioni di verifica periodica delle
attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente
previsto. In ogni caso le modalità e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura è stata costruita e messa
in servizio.
3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dellartigianato e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, può
stabilire modalità e procedure per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 2.
4.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è
aggiunto, infine, il seguente comma: "Se ciò
è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto
normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita
di un dispositivo di arresto di emergenza.".
5.
Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è
aggiunto, infine, il seguente comma: "Qualora
i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione
di allarme essi devono essere ben visibili ovvero
comprensibili senza possibilità di errore.".
6.
Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è
aggiunto, infine, il seguente comma: "Ove per
le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito
il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento
di questo libretto.".
7.
Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti,
infine, i seguenti commi: "Un'attrezzatura
che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione
di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati
di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura
di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazione
di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di
polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi
di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente a tali pericoli.".
8.
Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ART.
37
Informazione
1.
Il datore di lavoro provvede affinché, per
ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di
ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a)
alle condizioni di impiego delle attrezzature anche
sulla base delle conclusioni eventualmente tratte
dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione
delle attrezzature di lavoro;
b)
alle situazioni anormali prevedibili.
2.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
ART.
38
Formazione ed addestramento
1.
Il datore di lavoro si assicura che:
a)
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature
di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso
delle attrezzature di lavoro;
b)
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono
un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo
e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
ART.
39
Obblighi dei lavoratori
1.
I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione
o di addestramento eventualmente organizzati dal
datore di lavoro.
2.
I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione conformemente all'informazione,
alla formazione e all'addestramento ricevuti.
3.
I lavoratori:
a)
hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione;
b)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione.
ART.
40
Definizioni
1.
Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciare la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2.
Non sono dispositivi di protezione individuale:
a)
gli indumenti di lavoro ordinari e le uni-
formi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza
e la salute del lavoratore;
b)
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c)
le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale
del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d)
le attrezzature di protezione individuabile proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
e)
i materiali sportivi;
f)
i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g)
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
ART.
41
Obbligo di uso
1.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti
da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
ART.
42
Requisiti dei Dpi
1.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2.
I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a)
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare
di per sé un rischio maggiore;
b)
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro;
c)
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
d)
poter essere adattati all'utilizzatore secondo le
sue necessità.
3.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere
tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti
del rischio e dei rischi corrispondenti.
ART.
43
Obblighi del datore di lavoro
1.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a)
effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri
a)
effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri mezzi;
b)
individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi
di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
c)
valuta, sulla base delle informazioni a corredo
dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso
di cui all'art. 45, le caratteristiche dei DPI disponibili
sul mercato e le raffronta con quelle individuate
alla lettera b);
d)
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione
di cui al comma 1.
2.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni
in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a)
entità del rischio;
b)
frequenza dell'esposizione al rischio;
c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d)
prestazioni del DPI.
3.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal
decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4.
Il datore di lavoro:
a)
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni
e le sostituzioni necessarie;
b)
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per
gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c)
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d)
destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e)
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f)
rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g)
assicura una formazione adeguata e organizza, un
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a)
per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b)
per i dispositivi di protezione dell'udito.
ART.
44
Obblighi
dei lavoratori
1.
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione
e addestramento organizzato dal datore di lavoro
nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43,
commi 4, lett. g), e 5.
2.
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3.
I lavoratori:
a)
hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4.
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna dei
DPI.
5.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
ART.
45
Criteri per l'individuazione e l'uso
1.
Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto
previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio, indica:
a)
i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b)
le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
le priorità delle misure di protezione collettiva,
si rende necessario l'impiego dei DPI.
ART.
46
Norma
transitoria
1.
Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso
di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004
possono essere impiegati:
a)
i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma
1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b)
i DPI già in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto prodotti conformemente
alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi
della Comunità europea.
ART.
47
Campo di applicazione
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attività
che comportano la movimentazione manuale dei carichi
con rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari
per i lavoratori durante il lavoro.
2.
Si intendono per:
a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico a opera
di uno o più lavoratori, comprese le azioni
del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o spostare un carico che, per le loro caratteristiche
o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportino tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b)
lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
ART.
48
Obblighi dei datori di lavoro
1.
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità
di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
2.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi a opera dei lavoratori, il datore
di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il
rischio che comporta la movimentazione manuale dei
detti carichi, in base all'allegato VI.
3.
Nel caso in cui la necessità di una movimentazione
manuale di un carico a opera del lavoratore non
possa essere evitata, il datore di lavoro organizza
i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
sia quanto più possibile sicura e sana.
4.
Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a)
valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni
di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
e tiene conto in particolare delle caratteristiche
del carico, in base all'allegato VI;
b)
adotta le misure atte a evitare o ridurre tra l'altro
i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto
in particolare dei fattori individuali di rischi,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e
delle esigenze che tale attività comporta,
in base all'allegato VI;
c)
sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art.
16 gli addetti alle attività di cui al presente
titolo.
ART.
49
Informazione e formazione
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a)
il peso di un carico;
b)
il centro di gravità o il lato più
pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio
abbia una collocazione eccentrica;
c)
la movimentazione corretta dei carichi e i rischi
che i lavoratori corrono se queste attività
non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto
conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
ART.
50
Campo di applicazione
1.
Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2.
Le norme del presente titolo si applicano ai lavoratori
addetti:
a)
ai posti di guida di veicoli o macchine;
b)
ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo
di trasporto;
c)
ai sistemi informatici destinati in modoprioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d)
ai sistemi denominati portatili ove non siano oggetto
di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e)
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo
di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario
all'uso diretto di tale attrezzatura;
f)
alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
ART.
51
Definizioni
1.
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico
a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b)
posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia,
il piano di lavoro, nonché l'ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
c)
lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura
munita di videoterminale in modo sistematico e abituale,
per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la
settimana lavorativa.
ART.
52
Obblighi del datore di lavoro
1.
Il datore di lavoro, all'atto della valutazione
del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza
i posti di lavoro con particolare riguardo:
a)
ai rischi per la vista e per gli occhi;
b)
ai problemi legati alla postura e all'affaticamento
fisico o mentale;
c)
alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate
per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni
di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione dell'incidenza dei rischi riscontrati.
ART.
53
Organizzazione del lavoro
1.
Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti
lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali
anche secondo una distribuzione del lavoro che consenta
di evitare il più possibile la ripetitività
e la monotonia delle operazioni.
ART.
54
Svolgimento quotidiano del lavoro
1.
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto a
un'interruzione della sua attività mediante
pause ovvero cambiamento di attività.
2.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite
dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1 il lavoratore comunque
ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti
di applicazione continuativa al videoterminale.
4.
Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi
la necessità.
5.
È comunque esclusa la cumulabilità
delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario
di lavoro.
6.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi
i tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro.
7.
La pausa è considerata a tutti gli effetti
parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale,
non è riassorbibile all'interno di accordi
che prevedano la riduzione dell'orario complessivo
di lavoro.
ART.
55
Sorveglianza sanitaria
1.
I lavoratori di cui all'art. 54, prima di essere
addetti alle attività di cui al presente
titolo, sono sottoposti a una visita medica per
evidenziare eventuali malformazioni strutturali
e ad un esame degli occhi e della vista effettuato
dal medico competente. Qualora l'esito della visita
medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore
è sottoposto ad esami specialistici.
2.
In base alle risultanze degli accertamenti di cui
al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a)
idonei, con o senza prescrizioni;
b)
non idonei.
3.
I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
ed i lavoratori che abbiano compiuto il 45°
anno di età sono sottoposti a visita di controllo
con periodicità almeno biennale.
4.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti di una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5.
La spesa relativa alla dotazione di dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attività
svolta è a carico del datore di lavoro.
ART.
56
Informazione e formazione
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a)
le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b)
le modalità di svolgimento dell'attività;
c)
la protezione degli occhi e della vista.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il ministro della sanità,
stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
ART.
57
Consultazione e partecipazione
1.
Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori
e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti
tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione
del lavoro, in riferimento alle attività
di cui al presente titolo.
ART.
58 - Adeguamento alle norme
1.
I posti di lavoro utilizzati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono
essere conformi alle prescrizioni dell'allegato
VII.
2.
I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro
il 1° gennaio 1996.
ART.
59
Caratteristiche tecniche
1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore
delle attrezzature dotate di videoterminali.
ART.
60
Campo di applicazione
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività nelle quali i lavoratori sono
o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a
causa della loro attività lavorativa.
2.
Le norme del presente titolo non si applicano alle
attività disciplinate da:
a)
decreto del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 962;
b)
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c)
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo
III.
3.
Il presente titolo non si applica ai lavoratori
esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica.
ART.
61
Definizioni
1.
Agli effetti del presente decreto si intende per
agente cancerogeno:
a)
una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva
67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45:
"Può provocare il cancro" o la
menzione R 49: "Può provocare il cancro
per inalazione";
b)
un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo
5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere
apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o con la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione";
c)
una sostanza, un preparato o un processo di cui
all'allegato VIII nonché una sostanza od
un preparato prodotti durante un processo previsto
all'allegato VIII.
ART.
62
Sostituzione e riduzione
1.
Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione
di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ciò
è tecnicamente possibile, con una sostanza
o un preparato o un procedimento che nelle condizioni
in cui viene utilizzato non è o è
meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza
dei lavoratori.
2.
Se non è tecnicamente possibile sostituire
l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l'utilizzazione
dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso
sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3.
Se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché
il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto
al più basso valore tecnicamente possibile.
ART.
63
Valutazione del rischio
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, il datore
di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione
a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono
riportati nel documento di cui all'art. 4, commi
2 e 3.
2.
Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata
e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi
di penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in
massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta
e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3.
Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure
preventive e protettive del presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.
4.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato con i seguenti dati:
a)
le attività lavorative che comportano la
presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni;
b)
i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come
impurità o sottoprodotti;
c)
il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni;
d)
l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota
e il grado della stessa;
e)
le misure preventive e protettive applicate e il
tipo dei dispositivi di protezione individuali utilizzati;
f)
le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche
ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo
di cui all'art. 9, comma 3.
ART.
64
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1.
Il datore di lavoro:
a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative
siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni
non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego,
in forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette;
b)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni,
anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e
di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare",
ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono
recarvisi per motivi connessi con la loro mansione
o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare;
c)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni
deve avvenire il più vicino possibile al
punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lett. n). L'ambiente
di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d)
provvede alla misurazione di agenti cancerogeni
per verificare l'efficacia delle misure di cui alla
lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti;
f)
elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g)
assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h)
assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in
modo chiaro, netto, visibile;
i)
dispone, su conforme parere del medico competente,
misure protettive particolari per quelle categorie
di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni
agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente
elevati.
ART.
65
Misure igieniche
1.
Il datore di lavoro:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati e adeguati;
b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei
indumenti protettivi da riporre in posti separati
dagli abiti civili;
c)
provvede affinché i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2.
E vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle
zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
ART.
66 - Informazione e formazione
1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla
base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni in particolare per quanto riguarda:
a)
gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi,
la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c)
le misure igieniche da osservare;
d)
la necessità di indossare e impiegare indumenti
di lavoro e protettivi e dispositivi individuali
di protezione ed il loro corretto impiego;
e)
il modo di prevenire il verificarsi di incidenti
e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti
alle attività in questione e vengono ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché
gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni siano etichettati in maniera
chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere
conformi al disposto della legge 29 maggio 1974,
n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
ART.
67
Esposizione non prevedibile
1.
Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti
che possono comportare un'esposizione anomala dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima
misure appropriate per identificare e rimuovere
la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e
il rappresentante per la sicurezza.
2.
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei indumenti protettivi
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
messi a loro disposizione dal datore di lavoro.
In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione
non può essere permanente e la sua durata,
per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
3.
Il datore di lavoro comunica al più presto
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi
di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate
per ridurre al minimo le conseguenze.
ART.
68
Operazioni lavorative particolari
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative, come
quella di manutenzione, per le quali, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione
rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a)
dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
b)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi
di protezione individuale che devono essere indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2.
La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori
addetti è in ogni caso ridotta al minimo
compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
ART.
69
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
1.
I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art.
63 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive
per singoli lavoratori sulla base delle risultanze
degli esami clinici e biologici effettuati.
3.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277.
4.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a
tale esposizione, il medico competente ne informa
il datore di lavoro.
5.
A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il
datore di lavoro dispone una nuova valutazione del
rischio in conformità all'art. 63 e, ove
tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dall'agente in aria, per verificare l'efficacia
delle misure adottate.
6.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività lavorativa.
ART.
70
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1.
I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in
un registro nel quale è riportata, per ciascuno
di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito
e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
2.
Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 è
istituita una cartella sanitaria e di rischio, custodita,
a cura del medico competente, presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva, sotto la responsabilità
del datore di lavoro.
3.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL
ed all'organo di vigilanza competente per territorio
e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma
1;
c)
comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente
per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro
dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione,
delle relative annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL
le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui
al comma 2;
d)
in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna il registro di cui al comma 1 all'ISPESL
e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle
sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
e)
in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione
al medesimo agente, richiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonché copia della cartella
sanitaria e di rischio di cui al comma 2;
f)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio di cui al comma
2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui
al comma 1.
4.
Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
di cui al comma 2 sono conservate dal datore di
lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad
agenti cancerogeni.
5.
La documentazione di cui ai precedenti comma è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6.
I modelli e le modalità di tenuta dei registri
e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente
ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente.
7.
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
dei requisiti di cui al comma 1.
ART.
71
Registrazione dei tumori
1.
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché gli istituti previdenziali assicurativi
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie
da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia
della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica
e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2.
Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi
aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia
di cui al comma 1.
3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche
dei sistemi informativi che, in funzione del tipo
di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta,
l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione,
nonché le modalità di registrazione
di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione
di cui al comma 1.
4.
Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta,
alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni
dei dati del registro di cui al comma 1.
ART.
72
Adeguamenti normativi
1.
Nelle attività con uso di sostanze o preparati
ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria
la menzione R 45: "Può provocare il
cancro" o la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione", il datore
di lavoro applica le norme del presente titolo.
2.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la commissione tossicologica
nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco
delle sostanze e dei processi di cui all'allegato
VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di normative e specifiche internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
ART.
73
Campo di applicazione
1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici.
2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento
delle norme comunitarie sull'impiego confinato di
microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati.
ART.
74
Definizioni
1.
Ai sensi del presente titolo si intende per:
a)
agente biologico: qualsiasi microorganismo anche
se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;
b)
microorganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
c)
coltura cellulare: il risultato della crescita in
vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
ART.
75
Classificazione degli agenti biologici
1.
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti
quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a)
agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta
poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;
b)
agente biologico del gruppo 2: un agente che può
causare malattie in soggetti umani e costituire
un rischio per i lavoratori; è poco probabile
che si propaghi nella comunità; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c)
agente biologico del gruppo 3: un agente che può
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico
può propagarsi nella comunità, ma
di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche
o terapeutiche;
d)
agente biologico del gruppo 4: un agente biologico
che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori
e può presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di
norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2.
Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non può essere attribuito in modo inequivocabile
a uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato
nel gruppo di rischio più elevato tra le
due possibilità.
3.
L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.
ART.
76
Comunicazione
1.
Il datore di lavoro che intende esercitare attività
che comportano uso di agenti biologici dei gruppi
2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori:
a)
il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b)
il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2.
Il datore di lavoro che è stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione
di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto
alla comunicazione di cui al comma 1.
3.
Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti
che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque,
ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle
informazioni di cui al comma 1.
5.
Ove le attività di cui al comma 1 comportano
la presenza di microorganismi geneticamente modificati
appartenenti al gruppo II, come definito all'art.
4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il
documento di cui al comma 1, lettera b), è
sostituito da copia della documentazione prevista
per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1
anche per quanto riguarda gli agenti biologici del
gruppo 4.
ART.
77
Autorizzazione
1.
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico
del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del
Ministero della sanità.
2.
La richiesta di autorizzazione è corredata
da:
a)
le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b)
l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
della sanità sentito il parere dell'Istituto
superiore di sanità. Essa ha la durata di
5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del
venir meno di una delle condizioni previste per
l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4.
Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione
di cui al comma 1, informa il Ministero della sanità
di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato,
nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego
di un agente biologico del gruppo 4.
5.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono esentati dagli adempimenti di cui al comma
4.
6.
Il Ministero della sanità comunica all'organo
di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione
di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di
tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali
è stata comunicata l'utilizzazione sulla
base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
ART.
78
Valutazione del rischio
1.
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio
di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte
le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
a)
della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per
la salute umana quale risultante dall'allegato XI
o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili
e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1
e 2;
b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
c)
dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
della conoscenza di una patologia della quale sia
affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa
svolta;
e)
delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f)
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
2.
Il datore di lavoro, in relazione al rischio accertato,
adotta le misure protettive e preventive di cui
al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
3.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza
e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4.
Nelle attività, quali quelle riportate a
titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur
non comportando la deliberata intenzione di operare
con agenti biologici, possono implicare il rischio
di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore
di lavoro può prescindere dall'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81,
commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l'attuazione di
tali misure non è necessaria.
5.
Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato dai seguenti dati:
a)
le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b)
il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui
alla lettera a);
c)
le generalità del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
d)
i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché
le misure preventive e protettive applicate;
e)
il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel
caso di un difetto nel contenimento fisico.
6.
Il rappresentante per la sicurezza è consultato
prima dell'effettuazione della valutazione di cui
al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al
comma 5.
ART.
79
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1.
In tutte le attività per le quali la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori il datore di lavoro attua misure
tecniche, organizzative e procedurali, per evitare
ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2.
In particolare, il datore di lavoro:
a)
evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi,
se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b)
limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
c)
progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d)
adotta misure collettive di protezione ovvero misure
di protezione individuali qualora non sia possibile
evitare altrimenti l'esposizione;
e)
adotta misure igieniche per prevenire e ridurre
al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
f)
usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g)
elabora idonee procedure per prelevare, manipolare
e trattare campioni di origine umana ed animale;
h)
definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo
di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario,
se necessario o tecnicamente realizzabile;
l)
predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento
e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza,
mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti
stessi;
m)
concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto
in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno
del luogo di lavoro.
ART.
80
Misure igieniche
1.
In tutte le attività nelle quali la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a)
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per
la pelle;
b)
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi
o altri indumenti idonei, da riporre in posti separati
dagli abiti civili;
c)
i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d)
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2.
È vietato assumere cibi o bevande e fumare
nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione.
ART.
81
Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
1.
Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e
veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza
di agenti biologici nell'organismo dei pazienti
o degli animali e nei relativi campioni e residui
e al rischio che tale presenza comporta in relazione
al tipo di attività svolta.
2.
In relazione ai risultati della valutazione il datore
di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare
ed eliminare senza rischi per l'operatore e per
la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3.
Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti
od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati
da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4,
le misure di contenimento da attuare per ridurre
al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII.
ART.
82
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di
agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati
ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati
con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato
XII.
2.
Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti
biologici sia eseguito:
a)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo
livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 2;
b)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 3;
c)
in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto
livello di contenimento, se l'agente appartiene
al gruppo 4.
3.
Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con
possibile contaminazione da agenti biologici patogeni
per l'uomo e nei locali destinati ad animali da
esperimento, possibili portatori di tali agenti,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4.
Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fà
uso di agenti biologici non ancora classificati,
ma il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
5.
Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il
Ministero della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità, può individuare
misure di contenimento più elevate.
ART.
83
Misure specifiche per i processi industriali
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei processi industriali comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il
datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte
tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo
anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma
2.
2.
Nel caso di agenti biologici non ancora classificati,
il cui uso può far sorgere un rischio grave
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
terzo livello di contenimento.
ART.
84
Misure di emergenza
1.
Se si verificano incidenti che possono provocare
la dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai
necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei mezzi di protezione.
2.
Il datore di lavoro informa al più presto
l'organo di vigilanza territorialmente competente,
nonché i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo
hanno determinato e delle misure che intende adottare,
o che ha già adottato, per porre rimedio
alla situazione creatasi.
3.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti
biologici.
ART.
85
Informazioni e formazione
1.
Nelle attività per le quali la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
a)
i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b)
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c)
le misure igieniche da osservare;
d)
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi
e dei dispositivi di protezione individuale ed il
loro corretto impiego;
e)
le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
f)
il modo di prevenire il verificarsi di infortuni
e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1
e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti
alle attività in questione, e ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta
si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben
visibile cartelli su cui sono riportate le procedure
da seguire in caso di infortunio od incidente.
ART.
86
Prevenzione e controllo
1.
I lavoratori addetti alle attività per le
quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria.
2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive particolari
per quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali
di protezione, fra le quali:
a)
la messa a disposizione di vaccini efficaci per
quei lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare
a cura del medico competente;
b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo
le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
ART.
87
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1.
I lavoratori addetti ad attività comportanti
uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti
in un registro in cui sono riportati, per ciascuno
di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato
e agli eventuali casi di esposizione individuale.
2.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro
di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il
medico competente. Il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanità e all'ISPESL, comunicando
a essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi
ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b)
comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di
lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo
nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano
e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma
5;
c)
in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanità
copia del registro di cui al comma 1 e all'ISPESL
copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma
5;
d)
in caso di assunzione di lavoratori che abbiano
esercitato attività che comportano rischio
di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art.
86, comma 5;
e)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e dirischio di cui all'art. 86,
comma 5, ed al rappresentante per la sicurezza i
dati collettivi anonimi contenuti nel registro di
cui al comma 1.
4.
Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal
datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali
è noto che possono provocare infezioni consistenti
o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi
sequele a lungo termine tale periodo è di
quaranta anni.
5.
La documentazione di cui ai precedenti commi è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6.
I modelli e le modalità di tenuta dei registri
e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente
ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto dei
Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale sentita la commissione consultiva
permanente.
7.
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
del registro di cui al comma 1.
ART.
88
Registro dei casi di malattia e di decesso
1.
Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei
casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2.
I medici, nonché le strutture sanitarie,
pubbliche o private, che refertano i casi di malattia,
ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono
all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3.
Con decreto dei Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché
le modalità di trasmissione della documentazione
di cui al comma 2.
4.
Il Ministero della sanità fornisce alla commissione
CE, su richiesta, informazioni sull'utilizzazione
dei dati del registro di cui al comma 1.
ART.
89
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e
dai dirigenti
1.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 22, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6;
31; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c),
f), g), i), m) e p).
2.
Il datore di lavoro è punito:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere
d) ed e) e comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1,
2, 4 e 5; 38; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d),
g), e comma 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 56,
comma 2; 62; 63, commi 1, 3, 4 e 5; 64; 65, comma
1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5; 78, comma
2; 79, comma 2; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82,
commi 1, 2, 3 e 4; 83; 85, comma 2; 86;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4 e 6; 7, commi
1, 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9, comma 2; 10;
12, comma 1, lettere a), b) e c); 15, comma 2; 21;
37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma
1; 56, comma 1; 57; 63, comma 6; 66, commi 1 e 4;
67; 70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1 e 4; 78, comma
3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2.
3.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione dell'art.
4, comma 5, lettera o).
4.
Il datore di lavoro è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 4,
comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e 3; 70, commi
3 e 4; 87, commi 3 e 4.
ART.
90
Contravvenzioni commesse dai preposti
1.
I preposti sono puniti:
a)
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 22, comma 1; 31, nonché per
l'inosservanza delle prescrizioni minime di cui
all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55,
commi 1, 3 e 4; 58;
b)
con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione per la violazione
dellart. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i),
m) e p);
c)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione
dell'art. 4, comma 5, lettera o).
ART.
91
Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli
installatori
1.
La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2.
La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è
punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire seicentomila a lire due milioni.
ART.
92
Contravvenzioni commesse dal medico competente
1.
Il medico competente è punito:
a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e
l); 69, comma 4; 70, commi 1 e 2;
b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed
i), nonché del comma 3; 69, comma 6.
ART.
93
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1.
I lavoratori sono puniti:
a)
con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un
milione e duecentomila per la violazione degli articoli
5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;
b)
con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila
per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84,
comma 1.
ART.
94
Violazioni amministrative
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila
a lire trecentomila.
ART.
95
Norma transitoria
1.
In sede di prima applicazione del presente decreto
e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il datore
di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi è
esonerato dalla frequenza del corso di formazione
di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza
degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c).
ART.
96
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
1.
È fatto obbligo di adottare le misure di
cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
ART.
97
Obblighi d'informazione
1.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette alla commissione:
a)
il testo delle disposizioni di diritto interno adottate
nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro;
b)
ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III
e IV;
c)
ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titolo V e VI.
2.
Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche
alle commissioni parlamentari.
ART.
98
Norma finale
1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
vedi anche gli allegati
---------------------------------------------------------------------
GLI ALLEGATI DELLA LEGGE 626/94
--------------------------------------------------------------------------------
il
testo della legge 626/94
ALLEGATO
I- Casi in cui è consentito lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
diprevenzione e protezione dai rischi (art. 10)
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
2.
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
(1)
3.
Aziende della pesca fino a 20 addetti
4.
Altre aziende (2) fino a 200 addetti (2)
(4.1)
Addetti assunti a tempo indeterminato.
(4,2)
Escluse le attività industriali di cui all'art.
1 del dpr n. 175/88, le centrali termoelettriche,
gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive e altre attività minerarie, le
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali
e le cliniche.
ALLEGATO
II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i
luoghi di lavoro
1.
Rilevazione e lotta antincendio
A
seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici,
delle attrezzature presenti, delle caratteristiche
fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché
del numero massimo di persone che possono essere
presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati
di dispositivi adeguati per combattere l'incendio,
e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi
di allarme.
I
dispositivi non automatici di lotta antincendio
devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati
ed essere durevole.
2.
Locali adibiti al pronto soccorso
Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività
in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo
richiedano, occorre prevedere uno o più locali
adibiti al pronto soccorso.
I
locali adibiti al pronto soccorso devono essere
dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso
indispensabile ed essere facilmente accessibili
con barelle.
Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Il
materiale di pronto soccorso deve inoltre essere
disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni
di lavoro lo richiedano.
Esso
deve essere oggetto di una segnaletica appropriata
e deve essere facilmente accessibile.
ALLEGATO
III -Schema indicativo per linventario dei rischi
ai fini dellimpiego di attrezzature di protezione
individuale
ALLEGATO
IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature
di protezione individuale
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLA TESTA.
-
Caschi di protezione per l'industria (caschi per
miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie
varie);
-
Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto
(berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
-
Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli
di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELL'UDITO.
-
Palline e tappi per le orecchie;
-
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
-
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per
l'industria;
-
Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
-
Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature
di intercomunicazione.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO.
-
Occhiali a stanghette;
-
Occhiali a maschera;
-
Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi
laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse,
visibili;
-
Schermi facciali;
-
Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere
a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
-
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri
radioattive;
-
Apparecchi isolanti a presa d'aria;
-
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura
amovibile;
-
Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
-
Scafandri per sommozzatori.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA.
-
Guanti:
contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
vibrazioni, ecc.);
contro
le aggressioni chimiche;
per
elettricisti e antitermici;
-
Guanti a sacco;
-
Ditali;
-
Manicotti;
-
Fasce di protezione dei polsi;
-
Guanti a mezze dita;
-
Manopole.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE.
-
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
-
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
ALLEGATO
V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività
e dei settori di attività per i quali puòrendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale
1.
PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO).
Elementi
di protezione.
-
Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o
in prossimità di impalcature e di posti di
lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature,
lavori di installazione e di posa di ponteggi e
operazioni di demolizione;
-
Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture
d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi,
grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche;
-
Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di
miniera;
-
Lavori in terra e in roccia;
-
Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto
e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
-
Uso di estrattori di bulloni;
-
Brillatura mine;
-
Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di
sollevamento, gru e nastri trasportatori;
-
Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione
diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio
e a stampo, nonché in fonderie;
-
Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi,
silos, tramogge e condotte;
-
Costruzioni navali;
-
Smistamento ferroviario;
-
Macelli.
2.
PROTEZIONE DEL PIEDE.
Scarpe
di sicurezza con suola imperforabile.
-
Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
-
Lavori su impalcature;
-
Demolizioni di rustici;
-
Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati
con montaggio e smontaggio di armature;
-
Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
-
Lavori su tetti.
Scarpe
di sicurezza senza suola imperforabile.
-
Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture
di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie,
laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte,
gru, caldaie e impianti elettrici;
-
Costruzioni di forni, installazione di impianti
di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio
di costruzioni metalliche;
-
Lavori di trasformazione e di manutenzione;
-
Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta,
acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici,
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti
di pressatura a caldo e di trafilatura;
-
Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto
e rimozione di discarica;
-
Lavorazione e finitura di pietre;
-
Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché
lavorazione e finitura;
-
Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
-
Lavori di rivestimenti in prossimità del
forno nell'industria della ceramica;
-
Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria
dei materiali da costruzioni;
-
Movimentazione e stoccaggio;
-
Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di
contenitori metallici di conserve;
-
Costruzioni navali;
-
Smistamento ferroviario.
Scarpe
di sicurezza con tacco o con suola continua e con
intersuola imperforabile.
-
Lavori sui tetti.
Scarpe
di sicurezza con intersuola termoisolante.
-
Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe
di sicurezza a slacciamento rapido.
-
In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti
fuse.
3.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.
Occhiali
di protezione, visiere o maschere di protezione.
-
Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
-
Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
-
Lavorazione e finitura di pietre;
-
Uso di estrattori di bulloni;
-
Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione
di materiale che producono trucioli corti;
-
Fucinatura a stampo;
-
Rimozione e frantumazione di schegge;
-
Operazioni di sabbiatura;
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti
e detergenti corrosivi;
-
Impiego di pompe a getto liquido;
-
Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori
in prossimità delle stesse;
-
Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
-
Impiego di laser.
4.
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
-
Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni
industriali riscaldati a gas, qualora sussista il
rischio di intossicazione da gas o di carenza di
ossigeno.
-
Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
-
Lavori in prossimità dei convertitori e delle
condutture di gas di altoforno;
-
Lavori in prossimità della colata in siviera
qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo
di metalli pesanti;
-
Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora
sia prevedibile la formazione di polveri;
-
Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
-
Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei
nell'ambito della rete fognaria;
-
Attività in impianti frigoriferi che presentino
un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
5.
PROTEZIONE DELL'UDITO.
Otoprotettori.
-
Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
-
Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
-
Attività del personale a terra negli aeroporti;
-
Battitura di pali e costipazione del terreno;
-
Lavori nel legname e nei tessili.
6.
PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.
Indumenti
protettivi.
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti
e detergenti corrosivi;
-
Lavori che comportano la manipolazione di masse
calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione
al calore;
-
Lavorazione di vetri piani;
-
Lavori di sabbiatura;
-
Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti
protettivi difficilmente infiammabili.
-
Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli
imperforabili.
-
Operazioni di disossamento e di squartamento nei
macelli;
-
Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso
in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli
di cuoio.
-
Saldatura;
-
Fucinatura;
-
Fonditura;
Bracciali.
-
Operazioni di disossamento e di squartamento nei
macelli.
Guanti.
-
Saldatura;
-
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi
i casi in cui sussista il rischio che il guanto
rimanga impigliato nelle macchine;
-
Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e
alcalini.
Guanti
a maglia metallica.
-
Operazione di disossamento e di squartamento nei
macelli;
-
Attività protratta di taglio con il coltello
nei reparti di produzione e macellazione;
-
Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7.
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.
-
Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8.
LAVORI FOSFORESCENTI.
-
Lavori in cui è necessario percepire in tempo
la presenza dei lavoratori.
9.
ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE
DI SICUREZZA).
-
Lavori su impalcature;
-
Montaggio di elementi prefabbricati;
-
Lavori su piloni.
10.
ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.
-
Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
-
Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevati
di transelevatori;
-
Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
-
Lavori in pozzi e in fogne.
11.
PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE.
-
Manipolazione di emulsioni;
-
Concia di pellami.
ALLEGATO
VI - Elementi di riferimento - Fattori individuali
di rischio
ELEMENTI
DI RIFERIMENTO
1.
Caratteristiche del carico.
La
movimentazione manuale di un carico può costituire
un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
-
il carico è troppo pesante (kg 30);
-
è ingombrante o difficile da afferrare;
-
è in equilibrio instabile o il suo contenuto
rischia di spostarsi;
-
è collocato in una posizione tale per cui
deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza
dal tronco o con una torsione o inclinazione del
tronco;
-
può, a motivo della struttura esterna e/o
della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore,
in particolare in caso di urto.
2.
Sforzo fisico richiesto.
Lo
sforzo fisico può presentare un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
-
è eccessivo;
-
può essere effettuato soltanto con un movimento
di torsione del tronco;
-
può comportare un movimento brusco del carico;
-
è compiuto col corpo in posizione instabile.
3.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le
caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono
aumentare le possibilità di rischio tra l'altro
dorso-lombare nei seguenti casi:
-
lo spazio libero, in particolare verticale, è
insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta;
-
il pavimento è ineguale, quindi presenta
rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe
calzate dal lavoratore;
-
il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al
lavoratore la movimentazione manuale di carichi
a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
-
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli
che implicano la manipolazione del carico a livelli
diversi;
-
il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
-
la temperatura, l'umidità o la circolazione
dell'aria sono inadeguate.
4.
Esigenze connesse all'attività.
L'attività
può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare
se comporta una o più delle seguenti esigenze:
-
sforzi fisici che sollecitano in particolare la
colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
-
periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
-
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento
o di trasporto;
-
un ritmo imposto da un processo che non può
essere modulato dal lavoratore.
FATTORI
INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il
lavoratore può correre un rischio nei seguenti
casi:
-
inidoneità fisica a svolgere il compito in
questione;
-
indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati
portati dal lavoratore;
-
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o
della formazione.
ALLEGATO
VII - Prescrizioni minime
Osservazione
preliminare.
Gli
obblighi previsti dal presente allegato si applicano
al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI
e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro
e non contrastino con le esigenze o caratteristiche
intrinseche della mansione.
1.
ATTREZZATURE.
a)
Osservazione generale.
L'utilizzazione
in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte
di rischio per i lavoratori.
b)
Schermo.
I
caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione
e una forma chiara, una grandezza sufficiente e
vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri
e le linee.
L'immagine
sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento
o da altre forme d'instabilità.
La
brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo
sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili
da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo
schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente
e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È
possibile utilizzare un sostegno separato per lo
schermo o un piano regolabile.
Lo
schermo non deve avere riflessi e riverberi che
possano causare molestia all'utilizzatore.
c)
Tastiera.
La
tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo
schermo per consentire al lavoratore di assumere
una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo
spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente
onde consentire un appoggio per le mani e le braccia
dell'utilizzatore.
La
tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare
i riflessi.
La
disposizione della tastiera e le caratteristiche
dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della
tastiera stessa.
I
simboli dei tasti devono presentare sufficiente
contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione
di lavoro.
d)
Piano di lavoro.
Il
piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente,
essere di dimensioni sufficienti e permettere una
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera,
dei documenti e del materiale accessorio.
Il
supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile
e deve essere collocato in modo tale da ridurre
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e
degli occhi.
È
necessario uno spazio sufficiente che permetta ai
lavoratori una posizione comoda.
e)
Sedile di lavoro.
Il
sedile di lavoro deve essere stabile, permettere
all'utilizzatore una certa libertà di movimento
ed una posizione comoda.
I
sedili debbono avere altezza regolabile.
Il
loro schienale deve essere regolabile in altezza
e in inclinazione.
Un
poggiapiedi sarà messo a disposizione di
coloro che lo desiderino.
ALLEGATO
VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti
1.
Produzione di auramina con il metodo Michler.
2.
Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici
aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame,
nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
3.
Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie
prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature
elevate.
4.
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di
alcool isopropilico.
ALLEGATO
IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative
che possono comportare la presenza diagenti biologici
1.
Attività in industrie alimentari.
2.
Attività nell'agricoltura.
3.
Attività nelle quali vi è contatto
con animali e/o con prodotti di origine animale.
4.
Attività nei servizi sanitari, comprese le
unità di isolamento e post mortem.
5.
Attività nei laboratori clinici, veterinari
e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica.
6.
Attività in impianti di smaltimento rifiuti
e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente
infetti.
7.
Attività negli impianti per la depurazione
delle acque di scarico.
ALLEGATO
X - Segnale di rischio biologico
ALLEGATO
XI - Elenco degli agenti biologici classificati
1.
Sono inclusi nella classificazione unicamente gli
agenti di cui è noto che possono provocare
malattie infettive in soggetti umani.
I
rischi tossico ovvero allergenico eventualmente
presenti sono indicati a fianco di ciascun agente
in apposita colonna.
Non
sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni
di animali e piante di cui è noto che non
hanno effetto sull'uomo.
In
sede di compilazione di questo primo elenco di agenti
biologici classificati non si è tenuto conto
dei microorganismi geneticamente modificati.
2.
La classificazione degli agenti biologici si basa
sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori
sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti
sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe
essere modificata da altre cause quali malattia
preesistente, uso di medicinali, immunità
compromessa, stato di gravidanza o allattamento,
fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 95.
3.
Gli agenti biologici che non sono stati inclusi
nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente
inseriti nel gruppo 1.
Per
gli agenti di cui è nota per numerose specie
la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende
le specie più frequentemente implicate nelle
malattie, mentre un riferimento di carattere più
generale indica che altre specie appartenenti allo
stesso genere possono avere effetti sulla salute
dell'uomo.
Quando
un intero genere è menzionato nell'elenco
degli agenti biologici, è implicito che i
ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi
dalla classificazione.
4.
Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni
notariamente virulenti, il contenimento richiesto
dalla classificazione del ceppo parentale non è
necessariamente applicato a meno che la valutazione
del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro
non lo richieda.
5.
Tutti i virus che sono già stati isolati
nell'uomo e che ancora non figurano nel presente
allegato devono essere considerati come appartenenti
almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non
possono provocare malattie nell'uomo.
6.
Taluni agenti classificati nel gruppo 3 e indicati
con asterisco (*) o con doppio asterisco (**) nell'elenco
allegato possono comportare un rischio di infezione
limitato perché normalmente non sono veicolati
dall'aria. Nel caso di particolari attività
comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti,
in relazione al tipo di operazione effettuata e
dei quantitativi impiegati può risultare
sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti
2 e 13 dell'allegato XII e ai punti 2, 3, 5 dell'allegato
XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti
per gli agenti del gruppo 2.
7.
Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione
dei parassiti si applicano unicamente agli stadi
del ciclo del parassita che possono essere infettivi
per l'uomo.
8.
L'elenco contiene indicazioni che individuano gli
agenti biologici che possono provocare reazioni
allergiche o tossiche, quelli per i quali è
disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali
è opportuno conservare per almeno dieci anni
l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività
con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali
indicazioni sono:
A:
possibili effetti allergici;
D:
l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti
agenti deve essere conservato per almeno dieci anni
dalla cessazione dell'ultima attività comportanti
rischio di esposizione;
T:
produzione di tossine;
V:
vaccino efficace disponibile.
Ndr
alla banca dati:
Gli
elenchi dei batteri (e organismi simili), dei virus,
dei parassiti e dei funghi sono pubblicati da pag.
45 a pag. 52 del S.O. n. 141 della Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 1994 e saranno riportati
nella versione 2.0-1995 della banca dati dl 626-94.
ALLEGATO
XII - Specifiche sulle misure di contenimento e
sui livelli di contenimento
Nota
preliminare:
Le
misure contenute in questo allegato debbono essere
applicate in base alla natura delle attività,
la valutazione del rischio per i lavoratori e la
natura dell'agente biologico di cui trattasi.
A.
Misure di contenimento B. Livelli di contenimento
1.
La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasialtra
attività nello stesso edificio
2.
L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estrattadevono
essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA)o
un filtro simile
3.
L'accesso deve essere limitato alle personeautorizzate
4.
La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenutaper
consentire la disinfezione
5.
Specifiche procedure di disinfezione
6.
La zona di lavoro deve essere manutenuta ad unapressione
negativa rispetto a quella atmosferica
7.
Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori
edinsetti
8.
Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
9.
Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai
solventi, aidisinfettanti
10.
Deposito sicuro per agenti biologici
11.
Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permettadi
vederne gli occupanti
12.
I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loronecessaria
13.
I materiali infetti, compresi gli animali, devonoessere
manipolati in cabine di sicurezza, isolatori oaltri
adeguati contenitori
14.
Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di
animali
15.
Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti
16.
Trattamento delle acque reflue
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