IL
TESTO DELLA LEGGE 626/94
ART.1
Campo di applicazione
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori
di attività privati o pubblici.
2.
Nei riguardi delle Forze Armate e di Polizia e dei
servizi di protezione civile, le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni loro proprie, individuate con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e della funzione pubblica.
3.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con
i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
ART.
2
Definizioni
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a)
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, e gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori
di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali. Sono altresì equiparati
gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari,
e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici;
b)
datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica
o soggetto pubblico che è titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità
dell'impresa ovvero dello stabilimento;
c)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d)
medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o specializzazione equipollente;
2)
docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del Decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso
di attitudini e capacità adeguate;
f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute.
ART.
3
Misure generali di tutela
1.
Le misure generali per la protezione della salute
e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò
non è possibile, loro riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso
che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso
con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a
rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;
n)
misure igieniche;
o)
misure di protezione collettiva ed individuale;
p)
misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
t)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
ART.
4
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto
1.
Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza
delle misure generali di tutela previste dall'art.
3 e, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
deve valutare, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a)
una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate in conseguenza della valutazione
di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature
di protezione utilizzate;
c)
il programma di attuazione delle misure di cui alla
lettera b).
3.
Il documento è custodito presso l'azienda
ovvero unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio
di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile
o incarica persone o servizi esterni all'azienda,
e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
5.
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto
che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività
indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed
in particolare:
a)
designano i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
e di pronto soccorso;
b)
aggiornano le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza
del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi
di protezione;
e)
prendono le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f)
richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme e delle disposizioni aziendali in materia
di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi
ed individuali messi a loro disposizione;
g)
richiedono l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
h)
adottano le misure per il controllo per le situazioni
di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informano il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
l)
si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
m)
permettono ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della
salute;
n)
prendono appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possono causare rischi
per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o)
tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello
dell'evento. Nel registro sono annotati il nome,
il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente
al modello approvato con decreto del
Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente di cui all'articolo
394 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, ed è conservato sul
luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
p)
consultano il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere
b), c) e d);
q)
adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché
per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui
al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma
2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7.
La valutazione di cui al comma 1 ed il documento
di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione
di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
il datore di lavoro consegna al lavoratore copia
della cartella sanitaria e di rischio.
9.
Per le piccole e medie aziende, con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dellartigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura
dell'attività e alle dimensioni dell'azienda,
ad eccezione delle attività industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali
termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari,
delle aziende estrattive e altre attività
minerarie, delle aziende per la fabbricazione e
il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
sono definiti:
a)
procedure standardizzate per gli adempimenti documentali
di cui al presente articolo;
b)
i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto
dei compiti di prevenzione e protezione oltre i
limiti di addetti di cui all'allegato I;
c)
i casi in cui è possibile la riduzione ad
una sola volta all'anno della visita, di cui all'art.
17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorché si modificano
le situazioni di rischio.
10.
Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
ART.
5
Obblighi dei lavoratori
1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2.
In particolare i lavoratori:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
e)
non rimuovono o modificano senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
f)
non compiono di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
g)
si sottopongono ai controlli sanita-
ri
previsti nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti
gli obblighi imposti dall'autorità competente
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori durante il lavoro.
ART.
6
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori
e degli installatori
1.
I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di protezione rispondenti
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella
legislazione vigente.
2.
Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione
in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature
di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione
vigente.
3.
Gli installatori e montatori di impianti, macchine
o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme
di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la
parte di loro competenza.
ART.
7
Contratto di appalto o contratto d'opera
1.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera
di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività;
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3.
Il datore di lavoro promuove il coordinamento di
cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si
estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
ART.
8
Servizio di prevenzione e protezione
1.
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di
lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione
e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2.
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più
persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3.
I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in
numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4.
Il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione
di prevenzione e protezione.
5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti e laboratori nucleari;
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
dipendenti;
f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
dipendenti.
6.
Se la capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
sono insufficienti, il datore di lavoro può
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7.
Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a
favore della quale è chiamato a prestare
la propria opera, anche con riferimento al numero
degli operatori.
8.
Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate.
9.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità
e procedure, per la certificazione dei servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni egli non è per questo liberato
dalla propria responsabilità in materia.
11.
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del
lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale
comunicazione è corredata da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a)
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b)
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c)
il curriculum professionale.
ART.
9
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a)
all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art.
4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
d)
a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.
21.
2.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione
e protezione informazioni in merito a:
a)
la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)
i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e)
le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione
e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto.
4.
Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
ART.
10
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi nonché di prevenzione incendi
e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi
della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso
di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni
dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di
vigilanza competente per territorio:
a)
una dichiarazione attestante la capacità
di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b)
il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
c)
una relazione sull'andamento degli infortuni e delle
malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d)
l'attestazione di frequenza del corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
ART.
11
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi
1.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano più di 15 dipendenti, il datore
di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
c)
il medico competente ove previsto;
d)
il rappresentante per la sicurezza.
2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a)
il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c)
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute.
3.
La riunione ha altresì luogo in occasione
di eventuali significative variazioni delle condizioni
di esposizione al rischio, compresa la programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di
cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione
di di una apposita riunione.
5.
il datore di lavoro, anche tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è
tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
ART.
12
Disposizioni generali
1.
Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma
5, lett. q), il datore di lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza,
b)
designa i lavoratori incaricati di attuare le misure
di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi,
lotta antincendi e gestione dell'emergenza;
c)
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti
ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinché i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato
che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e)
prende i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave
ed immediato per la propria sicurezza ovvero per
quella di altre persone e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle
sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2.
Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovverodell'unità produttiva.
3.
I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre
di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
ART.
13
Prevenzione incendi
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
in relazione al tipo di attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio,
adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti:
a)
criteri diretti ad individuare:
1)
misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2)
misure precauzionali di esercizio;
3)
metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4)
criteri per la gestione delle emergenze;
b)
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione
e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi
i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2.
Per il settore minerario il decreto di cui al comma
1 è adottato dai Ministri dell'interno del
lavoro e previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dellartigianato.
ART.
14
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave
ed immediato
1.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, si allontana
dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa,
non può subire pregiudizio alcuno e deve
essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato
è nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, prende misure
per evitare le conseguenze di tale pericolo, non
può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
ART.
15
Pronto soccorso
1.
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, sentito il
medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo
i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
dei provvedimenti di cui al comma 1.
3.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di
pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati, in relazione
alla natura dell'attività, al numero dei
lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della funzione pubblica
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente e il
Consiglio superiore di sanità.
4.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
ART.
16
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1.
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2.
La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata
dal medico competente e comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza
di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica.
3.
Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati
al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
ART.
17
Il medico competente
1.
Il medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva
e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
16;
c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta l'esposizione
a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera
b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h)
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e
dei pareri di competenza;
i)
fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso
di
cui all'art. 15;
m)
collabora all'attività di formazione e informazione
di cui al capo VI.
2.
Il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri.
3.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti
di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima
un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto
il datore di lavoro e il lavoratore.
4.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso
ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca
del giudizio stesso.
5.
Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
a)
dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b)
libero professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
6.
Qualora il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e
gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei suoi compiti.
7.
Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l'attività di medico competente
ai sensi del comma 5, lettera a), qualora esplichi
attività di vigilanza.
ART.
18
Rappresentante per la sicurezza
1.
In tutte le aziende, o unità produttive,
è eletto o designato il rappresentante per
la sicurezza.
2.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano
sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza può essere
individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può
essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali, così come
definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con
più di 15 dipendenti il rappresentate per
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto
dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4.
Il numero, le modalità di designazione o
di elezione del rappresentante per la sicurezza,
nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5.
In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi
dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per
la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 1 è il seguente:
a)
1 rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
b)
3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
c)
sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero
unità produttive.
7.
Le modalità e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
ART.
19
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1.
Il rappresentante per la sicurezza:
a)
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b)
è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
c)
è consultato sulla designazione degli addetti
al servizio di prevenzione, all'attività
di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori;
d)
è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e)
riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore
a quella prevista dall'art. 22;
h)
promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art.
11;
m)
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n)
avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o)
può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e
delle facoltà riconosciutegli.
3.
Le modalità per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4.
Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti
si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
5.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al
registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.
4, comma 5, lett. o).
ART.
20
Organismi paritetici
1.
A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti
dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima
istanza di riferimento in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2.
Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali,
di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3.
Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.
ART.
21
Informazione dei lavoratori
1.
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a)
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b)
le misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate;
c)
i rischi specifici cui è esposto in relazione
all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
d)
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente
e dalle norme di buona tecnica;
e)
le procedure che riguardano il pronto soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e il medico competente;
g)
i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di
cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3.
ART.
22
Formazione dei lavoratori
1.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano
che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza
e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2.
La formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza
di nuovi rischi.
4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a
una formazione particolare in materia di salute
e sicurezza, concernente la normativa in materia
di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo
e prevenzione dei rischi stessi.
5.
Il lavoratore incaricato dell'attività di
pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione
dei lavoratori deve essere adeguatamente formato.
6.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici di cui allart. 20,
durante l'orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
7.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi
della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.
10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni
e della tipologia delle imprese.
ART.
23
Vigilanza
1.
La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
è svolta dalla unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per
il settore minerario, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2.
Per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione
e sicurezza della unità sanitaria locale
competente per territorio.
3.
Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
ART.
24
Informazione, consulenza, assistenza
1.
Le regioni, il Ministero dell'interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici,
il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano
di medicina sociale e gli enti di patronato, svolgono
attività di informazione, consulenza e assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2.
L'attività di consulenza non può essere
prestata dai soggetti che svolgono attività
di controllo e di vigilanza.
ART.
25
Coordinamento
1.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri al fine di assicurare unità
e omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
ART
26
Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro
1.
L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente: "Art. 393 (Costituzione della commissione):
1.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituita una commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è
così composta da:
a)
cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati 1 in ingegneria,
1 in medicina e chirurgia e 1 in chimica o fisica;
b)
il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c)
un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d)
un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri:
sanità; industria, commercio ed artigianato;
interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole,
alimentari e forestali; ambiente;
e)
sei rappresentanti delle regioni e province autonome
designati dalla conferenza Stato-Regioni.
f)
un rappresentante dei seguenti organismi:
-Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro;
-Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
-Consiglio
nazionale ricerche;
-UNI;
-CEI;
-Agenzia
nazionale protezione ambiente;
g)
quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h)
quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i)
un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
2.
Per ogni rappresentante effettivo è designato
un membro supplente.
3.
All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione.
4.
La commissione può chiamare a far parte dei
comitati di cui al comma 3 persone particolarmente
esperte, anche su designazione de