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LEGGE
18 dicembre 1973, n. 877
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Nuove
norme per la tutela del lavoro a domicilio
(G.U.
5 gennaio 1974, n. 5).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo
di subordinazione, esegue nel proprio domicilio
o in locale di cui abbia disponibilità, anche
con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia
conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera
salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando
materie prime o accessorie e attrezzature proprie
o dello stesso imprenditore, anche se fornite per
il tramite di terzi (1).
La subordinazione, agli effetti della presente legge
e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094
del codice civile, ricorre quando il lavoratore
a domicilio è tenuto ad osservare le direttive
dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione,
le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere
nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera
lavorazione di prodotti oggetto dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti
gli effetti considerarsi dipendente con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue,
nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori
in locali di pertinenza dello stesso imprenditore,
anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di
lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di
lavoro un compenso di qualsiasi natura.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L.
16 dicembre 1980, n. 858.
Art. 2
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio
per attività le quali comportino l'impiego
di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per
la salute o la incolumità del lavoratore
e dei suoi familiari.
E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi
di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione
che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni
dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la
durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento
di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
Le domande di iscrizione al registro di cui all'articolo
3 dovranno essere respinte quando risulti che la
richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene
fatta a seguito di cessione - a qualsiasi titolo
- di macchinari e attrezzature trasferite fuori
dell'azienda richiedente e che questa intenda in
tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva
organizzato propri reparti con lavoratori da essa
dipendenti.
E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio
di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari
comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono
considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze
del datore di lavoro per conto e nell'interesse
del quale hanno svolto la loro attività.
Art. 3
I datori di lavoro che intendono commettere lavoro,
ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono
obbligati ad iscriversi in apposito "registro
dei committenti" istituito presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione i datori di lavoro sono classificati
in apposito schedario suddivisi per i vari tipi
di lavoro a domicilio.
Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia
eseguire lavoro a domicilio in più provincie
dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna
provincia.
L'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni
comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti
lavoro a domicilio.
Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al
di fuori della propria azienda è obbligato
a tenere un apposito registro, sul quale debbono
essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio
dei lavoratori esterni all'unità produttiva,
nonchè l'indicazione del tipo e della quantità
del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.
Il registro di cui al comma precedente, numerato
in ogni pagina, deve essere presentato, prima dell'uso,
all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa
vidimazione.
Art. 4
Presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione è
istituito un registro dei lavoratori a domicilio
nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano
richiesta o, d'ufficio, quelli di cui al secondo
comma del successivo articolo 5.
Il dirigente la sezione comunale o la commissione
comunale quando sia costituita ai sensi del settimo
comma del successivo articolo 5 curano la tenuta
e l'aggiornamento del registro, che può essere
liberamente consultato. Il dirigente la sezione
trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti
nel registro all'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente
per il tramite delle sezioni comunali di collocamento.
E' ammessa la richiesta nominativa.
Art. 5
Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione è istituita una commissione
per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento
del registro dei committenti il lavoro a domicilio
e, su proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione
o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro,
può disporre la iscrizione d'ufficio degli
imprenditori inadempienti nel registro dei committenti
lavoro a domicilio. La commissione dispone l'iscrizione
d'ufficio nel registro di cui al precedente articolo
4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto,
su proposta della commissione comunale o su segnalazione
dell'ispettorato provinciale del lavoro.
La commissione ha, inoltre, il compito di accertare
e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro
a domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato
del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.
La commissione, nominata con decreto del direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, è dallo stesso presieduta ed
è composta:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro
o da un suo delegato;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da
due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti
dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva
rappresentatività in sede provinciale;
c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale,
eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza
della minoranza.
Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione
nel registro dei committenti il lavoro a domicilio
e in quello dei lavoratori a domicilio è
ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni
dalla notifica della decisione, alla commissione
regionale di cui all'articolo 6, che decide in via
definitiva.
Le decisioni della commissione regionale sono notificate
agli interessati entro il termine di sessanta giorni
dalla data del ricorso.
Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, sono costituite
commissioni comunali per il lavoro a domicilio,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali
dei lavoratori più rappresentative.
La commissione comunale, nominata con decreto del
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, è presieduta dal
dirigente la sezione ed è composta:
a) da due rappresentati dei datori di lavoro, da
due rappresentanti degli artigiani, e da cinque
rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali che facciano parte del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
avendo riguardo alla effettiva rappresentatività
in sede comunale;
b) dal sindaco o da un suo delegato.
La commissione comunale propone l'iscrizione d'ufficio
di cui al secondo comma del presente articolo e
svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo
comma del presente articolo.
I membri delle commissioni provinciali e comunali
durano in carica due anni.
Art. 6
Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione è istituita una commissione
regionale per il lavoro a domicilio.
La commissione decide i ricorsi di cui al sesto
comma del precedente articolo 5 e coordina a livello
regionale le commissioni provinciali per il controllo
del lavoro a domicilio.
La commissione, nominata con decreto del direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, è dallo stesso presieduta ed
è composta:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da
due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti
dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla
effettiva rappresentatività in sede regionale;
c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal
consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.
I membri della commissione durano in carica tre
anni.
Art. 7
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituita la commissione centrale
per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare
a livello nazionale l'attività delle commissioni
provinciali per il controllo del lavoro a domicilio
in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni
in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di
ciascun anno la commissione svolge una relazione
generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando
gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali
interventi.
La commissione, nominata con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, è
presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante,
ed è composta:
a) dal direttore generale del collocamento della
manodopera;
b) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;
c) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da
due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività
in sede nazionale.
I membri della commissione durano in carica tre
anni.
Art. 8
I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono
essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo
pieno risultanti dai contratti collettivi della
categoria.
Qualora i contratti collettivi non dispongano in
ordine alla tariffa di cottimo pieno, questa viene
determinata da una commissione a livello regionale
composta di 8 membri, in rappresentanza paritetica
dei datori di lavoro e dei lavoratori nominati dal
direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione
delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative. Presiede la commissione, senza
diritto di voto, il capo dell'ispettorato regionale
del lavoro.
Spetta altresì alla commissione determinare
la percentuale sull'ammontare della retribuzione
dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese
per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori,
nonchè le maggiorazioni retributive da valere
a titolo di indennità per il lavoro festivo,
le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità
di anzianità.
Ove la tariffa e le indennità accessorie
di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non
vengano determinate in un congruo termine fissato
dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro,
le medesime sono stabilite con decreto dello stesso
direttore dell'ufficio regionale del lavoro in relazione
alla qualità del lavoro richiesto, in base
alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi
osservati dall'imprenditore committente o dai contratti
collettivi riguardanti lavorazioni similari.
Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro
a domicilio sono adeguate alle variazioni dell'indennità
di contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre di
ogni anno, con decreto del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro.
Art. 9
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme
vigenti per i lavoratori subordinati in materia
di assicurazioni sociali e di assegni familiari,
fatta eccezione di quelle in materia di integrazione
salariale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al termine di due anni dalla
data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale di concerto con il Ministro
per il tesoro, sentita la commissione centrale di
cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche
per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni
convenzionali ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
Art. 10
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di
lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112,
deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di
uno speciale libretto di controllo che deve contenere
la data e l'ora di consegna del lavoro affidato
dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da
eseguire, la specificazione della quantità
e della qualità dei materiali consegnati,
l'indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare
delle eventuali anticipazioni nonchè la data
e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la
specificazione della quantità e qualità
di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti
e l'indicazione della retribuzione corrisposta,
dei singoli elementi di cui questa si compone e
delle singole trattenute.
Il libretto personale di controllo, sia all'atto
della consegna del lavoro affidato che all'atto
della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere
firmato dall'imprenditore o da che ne fa le veci
e dal lavoratore a domicilio.
Il libretto personale di controllo sostituisce a
tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla
legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Il libretto personale di controllo sarà conforme
al modello che sarà approvato con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 11
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività
con diligenza, custodire il segreto sui modelli
del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni
ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.
Il lavoratore a domicilio non può eseguire
lavoro per conto proprio e di terzi in concorrenza
con l'imprenditore, quando questi gli affida una
quantità di lavoro atto a procurargli una
prestazione continuativa corrispondente all'orario
normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti
e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro
di categoria.
Art. 12
La vigilanza sull'applicazione della presente legge
è affidata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che l'esercita per il tramite
dell'ispettorato del lavoro, secondo le norme vigenti.
Art. 13
Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene
alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma,
è punito con l'arresto fino a sei mesi.
Il committente lavoro a domicilio che contravviene
alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo
comma, è punito con la sanzione amministrativa
di lire cinque milioni.
Il committente lavoro a domicilio che contravviene
alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10,
primo comma, è punito con la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire cinque milioni.
Il committente lavoro a domicilio che contravviene
alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma,
3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto
comma, è punito con la sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
Per le violazioni alla disposizione di cui all'art.
2, quarto comma, si applicano al committente lavoro
a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste
dalle norme vigenti in materia di collocamento,
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni
di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al
committente lavoro a domicilio per le violazioni
alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.
Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma,
l'ordinanza di ingiunzione è comunicata alla
commissione per il controllo del lavoro a domicilio
affinchè provveda senza ritardo all'iscrizione
d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma.
Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità
comminate per le infrazioni alle norme in materia
di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela
delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili,
di tutela del lavoratore.
L'autorità competente a ricevere il rapporto
per le violazioni amministrative previste dal presente
arrticolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione
è l'ispettorato del lavoro.
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N.B.: Articolo così sostituito dall'art.
3, comma 1, D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566.
Art. 14
La legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del
lavoro a domicilio è abrogata.
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