(Approvato
in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del
4 aprile 2003 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 14 aprile 2003, n.87 - Suppl. Ord.)
Titolo
I Disposizioni generali Art. 1
Finalità
e definizioni
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto,
nel dare attuazione organica alla direttiva n. 93/104/Ce
del Consiglio, del 23 novembre 1993, così
come modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto
del ruolo della autonomia negoziale collettiva,
i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi
alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intende per:
a) ´orario di lavoro': qualsiasi
periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione
del datore di lavoro e nell'esercizio della sua
attività o delle sue funzioni;
b) ´periodo di riposo': qualsiasi
periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) ´lavoro straordinario':
è il lavoro prestato oltre l'orario normale
di lavoro così come definito all'articolo
3 del presente decreto;
d) ´periodo notturno': periodo
di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo
tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) ´lavoratore notturno':
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero
impiegato in modo normale; - qualsiasi lavoratore
che svolga durante il periodo notturno almeno una
parte del suo orario di lavoro secondo le norme
definite dai contratti collettivi di lavoro. In
difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi
all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale ;
f) ´lavoro a turni': qualsiasi
metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre
in base al quale dei lavoratori siano successivamente
occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che
può essere di tipo continuo o discontinuo,
e il quale comporti la necessità per i lavoratori
di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane;
g) ´lavoratore a turni':
qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia
inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) ´lavoratore mobile': qualsiasi
lavoratore impiegato quale membro del personale
viaggiante o di volo presso una impresa che effettua
servizi di trasporto passeggeri o merci su strada,
per via aerea o per via navigabile, o a impianto
fisso non ferroviario;
i) ´lavoro offshore': l'attività
svolta prevalentemente su una installazione offshore
(compresi gli impianti di perforazione) o a partire
da essa, direttamente o indirettamente legata alla
esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento
di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché
le attività di immersione collegate a tali
attività, effettuate sia a partire da una
installazione offshore che da una nave;
j) ´riposo adeguato': il
fatto che i lavoratori dispongano di periodi di
riposo regolari, la cui durata è espressa
in unità di tempo, e sufficientemente lunghi
e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza
della fatica o di altri fattori che perturbano la
organizzazione del lavoro, causino lesioni a se
stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino
la loro salute, a breve o a lungo termine;
k) ´contratti collettivi
di lavoro': contratti collettivi stipulati da organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative.
Art.
2 Campo di applicazione
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano a tutti i settori di attività pubblici
e privati con le uniche eccezioni del lavoro della
gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce,
del personale di volo nella aviazione civile di
cui alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili
per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva
2002/15/Ce.
2. Nei riguardi delle forze armate
e di polizia, dei servizi di protezione civile,
ivi compresi quelli del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate
per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei
e delle aree archeologiche dello stato le disposizioni
contenute nel presente decreto non trovano applicazione
unicamente in presenza di particolari esigenze inerenti
al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi
di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione
civile, nonché degli altri servizi espletati
dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, così
come individuate con decreto del ministro competente,
di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'economia e delle finanze
e per la funzione pubblica, da emanarsi entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano al personale della scuola
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 4. La disciplina contenuta nel presente decreto
si applica anche agli apprendisti maggiorenni. Titolo
II Principi in materia di organizzazione dell'orario
di lavoro.
Art.3
Orario normale di lavoro
1.
L'orario normale di lavoro è fissato in 40
ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro
possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata
minore e riferire l'orario normale alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore
all'anno.
Art.4
Durata massima dell'orario di lavoro
1.
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la
durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario
di lavoro non può in ogni caso superare,
per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese
le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di
cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento a un periodo
non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro
possono in ogni caso elevare il limite di cui al
comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli
stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle
48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni
di lavoro straordinario, per le unità produttive
che occupano più di dieci dipendenti il datore
di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza
del periodo di riferimento di cui ai precedenti
commi 3 e 4, la direzione provinciale del lavoro
- Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire
le modalità per adempiere al predetto obbligo
di comunicazione.
Art.
5 Lavoro straordinario
1.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario
deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui
all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro
regolamentano le eventuali modalità di esecuzione
delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva
applicabile, il ricorso al lavoro straordinario
è ammesso soltanto previo accordo tra datore
di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi
le 250 ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi il ricorso a prestazioni di
lavoro straordinario è inoltre ammesso in
relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze
tecnico-produttive e di impossibilità di
fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi
in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave
e immediato ovvero a un danno alle persone o alla
produzione;
c) eventi particolari, come mostre,
fiere e manifestazioni collegate alla attività
produttiva, nonché allestimento di prototipi,
modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993,
n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali
in aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve
essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributive previste dai contratti collettivi di
lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle
maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano
di riposi compensativi.
Art.6
Criteri di computo
1.
I periodi di ferie annue e i periodi di assenza
per malattia non sono presi in considerazione ai
fini del computo della media di cui all'articolo
4.
2. Nel caso di lavoro straordinario,
se il riposo compensativo di cui ha beneficiato
il lavoratore è previsto in alternativa o
in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui
al comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario
prestate non si computano ai fini della media di
cui all'articolo 4. Titolo III Pause, riposi e ferie
Art.
7 Riposo giornaliero
1.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale,
il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo
ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata.
Art.
8 Pause
1.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il
limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare
di un intervallo per pausa, le cui modalità
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche
e della eventuale consumazione del pasto anche al
fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma
che precede, in difetto di disciplina collettiva
che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una
pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e
la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di
durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione
deve tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei
contratti collettivi, rimangono non retribuiti o
computati come lavoro ai fini del superamento dei
limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5
rd 10/9/1923, n. 1955 e successivi atti applicativi
e dell'articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n. 1956
e successive integrazioni.
Art.
9 Riposi settimanali
1.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un
periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive,
di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare
con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo
7.
2. Fanno eccezione alla disposizione
di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro
a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio
di una squadra e l'inizio di quello della squadra
successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora
nel settore dei trasporti ferroviari: le attività
discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto
ferroviario che assicurano la continuità
e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono
stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive
può essere fissato in un giorno diverso dalla
domenica e può essere attuato mediante turni
per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi
di turnazione particolare ovvero addetto alle attività
aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le
quali si abbia l'uso di forni a combustione o a
energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati
dalla continuità della combustione e operazioni
collegate, nonché attività industriali
ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni
collegate;
b) attività industriali
il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo
svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le
quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla
materia prima o al prodotto dal punto di vista del
loro deterioramento e della loro utilizzazione,
comprese le industrie che trattano materie prime
di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione
si svolge in non più di tre mesi all'anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attività
con un decorso complessivo di lavorazione superiore
a tre mesi;
d) i servizi e attività
il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze
tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano
l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità
di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo
7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g)
attività indicate agli articoli 11, 12, 13
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Sono fatte salve le disposizioni
speciali che consentono la fruizione del riposo
settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché
le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934,
n. 370.
5. Con decreto del ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il ministro per la funzione pubblica per quanto
coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite
le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative nonché
le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro,
saranno individuate le attività aventi le
caratteristiche di cui al comma 3, che non siano
già ricomprese nel decreto ministeriale 22
giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni,
pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935,
nonché quelle di cui al comma 2, lett. d),
salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e
c).
Con le stesse modalità il ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il ministro
per la funzione pubblica per quanto coinvolge i
pubblici dipendenti, provvede all'aggiornamento
e alla integrazione delle predette attività.
Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione
avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal
deposito dell'accordo presso il ministero stesso.
I predetti decreti, per le materie di esclusivo
interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati
dal ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art.
10 Ferie annuali
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109
del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto
a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore
a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro
possono stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di
quattro settimane non può essere sostituito
dalla relativa indennità per ferie non godute,
salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso
come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i
contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità
di regolazione.
Titolo IV Lavoro notturno
Art. 11 Limitazioni al lavoro
notturno
1.
L'inidoneità al lavoro notturno può
essere accertata attraverso le competenti strutture
sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono
i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi
dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.
È in ogni caso vietato adibire le donne al
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio
di età inferiore a tre anni o, in alternativa,
il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore
che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore
che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Art.
12 Modalità di organizzazione del lavoro
notturno e obblighi di comunicazione
1.
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta,
secondo i criteri e con le modalità previsti
dai contratti collettivi, dalla consultazione delle
rappresentanze sindacali in azienda, se costituite,
aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto
collettivo applicato dall'impresa. In mancanza,
tale consultazione va effettuata con le organizzazioni
territoriali dei lavoratori come sopra definite
per il tramite dell'associazione cui l'azienda aderisca
o conferisca mandato. La consultazione va effettuata
e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per
il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca
mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi
della direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, con periodicità annuale,
della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo
continuativo o compreso in regolari turni periodici,
salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo.
Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali
di cui al comma 1.
Art.
13 Durata del lavoro notturno
1.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore in media nelle 24 ore, salva
l'individuazione da parte dei contratti collettivi,
anche aziendali, di un periodo di riferimento più
ampio sul quale calcolare come media il suddetto
limite.
2. È affidata alla contrattazione
collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni
dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici
indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione
collettiva in materia di trattamenti economici e
riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche
se non concesse a titolo specifico.
3. Entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria comparativamente più rappresentative
e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro,
viene stabilito un elenco delle lavorazioni che
comportano rischi particolari o rilevanti tensioni
fisiche o mentali, il cui limite è di otto
ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Il predetto
decreto, per le materie di esclusivo interesse dei
dipendenti pubblici, è adottato dal ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il periodo minimo di riposo
settimanale non viene preso in considerazione per
il computo della media quando coincida con il periodo
di riferimento stabilito dai contratti collettivi
di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della
panificazione non industriale la media di cui al
comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana
lavorativa.
Art.
14 Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori
addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso
controlli preventivi e periodici adeguati al rischio
cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il
datore di lavoro garantisce, previa informativa
alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione
o di protezione adeguato ed equivalente a quello
previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa
consultazione con le rappresentanze sindacali di
cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli
40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano
le lavorazioni che comportano rischi particolari
di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma
3, appropriate misure di protezione personale e
collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro
possono prevedere modalità e specifiche misure
di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori,
quali quelle individuate con riferimento alla legge
5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990,
n. 162.
Art.
15 Trasferimento al lavoro diurno
1.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che
comportino l'inidoneità alla prestazione
di lavoro notturno, accertata dal medico competente
o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore
verrà assegnato al lavoro diurno, in altre
mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva
definisce le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al comma precedente e individua
le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista
dal comma citato non risulti applicabile. Titolo
V Disposizioni finali e deroghe
Art.
16 Deroghe alla disciplina della durata settimanale
dell'orario
1.
Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite
dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito
di applicazione della disciplina della durata settimanale
dell'orario di cui all'art. 3
a) le fattispecie previste dall'art.
4 del rd n. 692/1923 e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al rd
n. 1957/1923 e successive modifiche, alle condizioni
ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt.
8 e 10 del rd n. 1955/1923;
c) le industrie di ricerca e coltivazione
di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa
di condotte e installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono
un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
elencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre
1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni,
alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei
servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo
determinato;
h) i giornalisti professionisti,
praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici
di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché
quelli dipendenti da aziende pubbliche e private
esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico (operai
e impiegati) addetto alle attività di composizione,
stampa e spedizione di quotidiani e settimanali,
di documenti necessari al funzionamento degli organi
legislativi e amministrativi nazionali e locali,
nonché alle attività produttive delle
agenzie di stampa;
j) il personale addetto ai servizi
di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende
pubbliche e private;
k) i lavori di cui all'art. 1 della
legge 20/4/1978, n. 154 e all'art. 2 della legge
13/7/1966, n. 559; l) le prestazioni rese da personale
addetto alle aree operative, per assicurare la continuità
del servizio, nei settori appresso indicati: - personale
dipendente da imprese concessionarie di servizi
nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi
portuali e aeroportuali, nonché personale
dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici
di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private
di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento
ed erogazione di energia elettrica, gas, calore
e acqua; - personale dipendente da quelle di raccolta,
trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti
solidi urbani; - personale addetto ai servizi funebri
e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio
stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria,
sanitaria o di pubblica sicurezza;
m) personale dipendente da gestori
di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
n) personale non impiegatizio dipendente
da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali
e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni
indicate alle lettere da a) a n) del comma 1 verranno
aggiornate e armonizzate con i principi contenuti
nel presente decreto legislativo mediante decreto
del ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsi
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative nonché le organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro. Il predetto decreto,
per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti
pubblici, è adottato dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Art.
17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e
13 possono essere derogate mediante contratti collettivi
o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni
sindacali nazionali comparativamente più
rappresentative e le associazioni nazionali dei
datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro o, conformemente alle regole
fissate nelle medesime intese, mediante contratti
collettivi o accordi conclusi al secondo livello
di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva,
il ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative o delle
associazioni nazionali di categoria dei datori di
lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse
parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo
comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con
riferimento:
a) alle attività caratterizzate
dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo
di residenza del lavoratore, compreso il lavoro
offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi
luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia,
sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità
di assicurare la protezione dei beni e delle persone,
in particolare, quando si tratta di guardiani o
portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate
dalla necessità di assicurare la continuità
del servizio o della produzione, in particolare,
quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione,
al trattamento o alle cure prestati da ospedali
o stabilimenti analoghi, comprese le attività
dei medici in formazione, da case di riposo e da
carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici,
televisivi, di produzione cinematografica, postali
o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza,
antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di
conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e
dell'elettricità, di servizi di raccolta
dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro
non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca
e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nel settore
del trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2° periodo,
del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. d) in caso di sovraccarico
prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali.
e) per personale che lavora nel
settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo
dei treni;
3) per le attività connesse
al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità
del traffico ferroviario.
f) a fatti dovuti a circostanze
estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili
o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero
state comunque inevitabili malgrado la diligenza
osservata;
g) in caso di incidente o di rischio
di incidente imminente. 3. Alle stesse condizioni
di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina
di cui all'articolo 7: a) per l'attività
di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore
cambia squadra e non può usufruire tra la
fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello
della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate
da periodo di lavoro frazionati durante la giornata,
in particolare del personale addetto alle attività
di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi
che precedono possono essere ammesse soltanto a
condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in
casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile
per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori
interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali
della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli
3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto legislativo
non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario
di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività
esercitata, non è misurata o predeterminata
o può essere determinata dai lavoratori stessi
e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo
delle aziende o di altre persone aventi potere di
decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico
delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito
di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali
della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli
7, 8, 9 e 13 del presente decreto legislativo non
si applicano al personale mobile. Per il personale
mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie,
trovano applicazione le relative disposizioni di
cui al rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge
14 febbraio 1958, n. 138.
7. Il decreto di cui al comma 2,
per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti
pubblici, è adottato dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Art. 18 Lavoratori
a bordo di navi da pesca marittima 1. Gli articoli
4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano
ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di categoria, la durata dell'orario di
lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita
in 48 ore di lavoro settimanali medie, calcolate
su un periodo di riferimento di un anno, mentre
i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:
a) il numero massimo delle ore
di lavoro a bordo non deve superare: 1. 14 ore in
un periodo di 24 ore; 2. 72 ore per un periodo di
sette giorni; ovvero:
b) il numero minimo delle ore di
riposo non deve essere inferiore
a: 1. 10 ore in un periodo di 24 ore; 2. 77 ore
per un periodo di sette giorni. 3. Le ore di riposo
non possono essere suddivise in più di due
periodi distinti, di cui uno è almeno di
sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi
consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
Art.19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il ministro del lavoro e delle
politiche sociali, unitamente al ministro per la
funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori
di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative al fine di verificare
lo stato di attuazione del presente decreto nella
contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono abrogate tutte
le disposizioni legislative e regolamentari nella
materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo,
salve le disposizioni espressamente richiamate e
le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente
da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività
caratterizzata dalla necessità di assicurare
la continuità del servizio, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e
17, restano in vigore le relative disposizioni contenute
nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella legge 14
febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con
le disposizioni del presente decreto legislativo